CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 agosto 2026
Cassazione n. 24410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -3363 contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 4450/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/11/2022 R.G.N. 783/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12369/2023Numero sezionale 3363/2026Numero di raccolta generale 24410/2026Data pubblicazione 03/08/2026Con sentenza del giorno 28.11.2022 n. 4450, la Corte d’appellodi Roma accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del tribunale di Roma, che aveva dichiaratoinammissibile il ricorso di quest’ultima avverso l’estratto diruolo, in presenza di atti impositivi validamente notificati.Secondo il tribunale, la notifica degli avvisi di addebito, degli attiinterruttivi e la presenza di una rateizzazione consentivano diescludere che fosse maturata la prescrizione.La Corte di appello riteneva, invece, il gravame della Sabellifondato, per difetto di notifica degli avvisi di addebito sottesiall’estratto di ruolo non essendo rilevante il profilo della carenzadi interesse ad agire, perché l’art. 12 comma 4 bis del DPR n.602/73 regolerebbe i casi di azione diretta avverso gli estrattidi ruolo, mentre l’eccezione di prescrizione maturatasuccessivamente alla notifica dell’atto presupposto e che solostrumentalmente è correlata al profilo di validità della notificadella cartella sottesa al medesimo estratto di ruolo, potrebbecontinuare ad essere fatto valere (cfr. p. 7 della sentenzaimpugnata).Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre in cassazione sulla base diun motivo, illustrato da memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] nonha spiegato difese scritte.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione dilegge, in particolare, dell’art. 12 comma 4 bis del DPR n.Numero registro generale 12369/2023Numero sezionale 3363/2026602/73, introdotto dall’art. 3 bis del DL n. 146/21 converNtiutmoe roc odi nra ccolta generale 24410/2026Data pubblicazione 03/08/2026modificazioni dalla legge n. 215/21, in relazione all’art. 360primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito, nonostantel’azione proposta fosse da qualificare come opposizione adestratto di ruolo esattoriale, ha ritenuto di poter decidere inordine alla sussistenza del diritto ai contributi di cui agli avvisidi addebito, sottesi all’estratto, così superando ogni questionecirca l’ammissibilità della detta opposizione.Tanto premesso, in via preliminare rispetto ai motivi digravame, la questione che questo Collegio è chiamato adirimere concerne la possibilità per il contribuente, che assumadi non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, eche ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, ancheinsieme col ruolo. Sul punto è intervenuto il legislatore con l'art.3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dallalegge n. 215/2021 e quindi modificato dall’art. 12, comma 1,del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. Tale dispostonormativo, prima dell’abrogazione disposta, a decorrere dalgennaio 2026, dall’art. 241, comma 1, lettera c), del decretolegislativo 24 marzo 2025, n. 33, disciplina la direttaimpugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento (e/o avvisodi addebito) che si assume invalidamente notificata al ricorreredi requisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione rigorosamenteidentificati dalla legge.In particolare, è stato novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973,intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", aggiungendo adetto articolo un comma 4- bis in forza del quale "l'estratto diruolo non è impugnabile", con l'unica eccezione, indicata nellaseconda parte della norma, per cui "il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sonosuscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitoreNumero registro generale 12369/2023Numero sezionale 3363/2026che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruoloN umpeoros dsi ara ccolta generale 24410/2026Data pubblicazione 03/08/2026derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una proceduradi appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allostesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effettodelle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto oinfine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione". Quanto all'applicabilità della norma aiprocedimenti in corso, deve essere data continuità ai principi didiritto espressi da questa Corte con orientamento ormaiconsolidato, come ricordato, da ultimo, ex plurimis, da Cass. n.3511/2024 che, concludendo per l'inammissibilità per carenzadi interesse all'impugnazione, ha osservato: "si tratta diopposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione ilricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito. L'art. 12,co. 4 bis, D.P.R. n. 602/73 (introdotto dall'art. 3 bis D.L. n.146/21, come convertito dalla L. n. 215/21) stabilisce chel'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insiemealla cartella esattoriale - cui è equiparato l'avviso di addebito(art. 30, co. 14 D.L. n. 78/10, conv. con mod. dalla L. n. 122/10)- "nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostriche dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quantoprevisto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contrattipubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute daisoggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), delregolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delleNumero registro generale 12369/2023Numero sezionale 3363/2026finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifichNeu mdeiro c dui rai ccolta generale 24410/2026Data pubblicazione 03/08/2026all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita diun beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche aidebiti previdenziali (sul punto v. poi Cass. 7348/23); b) al difuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizioneall'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c)trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenzadell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quelmomento, il giudice deve tener conto della sopravvenienzarappresentata dal citato art. 12, co. 4 bis. La CorteCostituzionale, con la sentenza n. 190/23 ha riconosciuto lalegittimità costituzionale della norma, avendo il legislatorediscrezionalità nell'individuare i casi di tutela giurisdizionale"anticipata" ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento dellegislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità einefficienza che ancora affligge il sistema italiano dellariscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni".Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di speciedell'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973, aggiuntodall'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede diconversione dalla legge n. 215/2021, e quindi modificatodall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n.110, e non essendo allegata alcuna delle ipotesi ivi previste diimpugnazione diretta dell'estratto di ruolo, è mancato ab originel'interesse ad un'opposizione che, in assenza di successivi attid'esecuzione posti in essere dall'Inps, è volta unicamente edirettamente contro detto estratto.Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio,perché l'azione non poteva essere proposta per difetto diNumero registro generale 12369/2023Numero sezionale 3363/2026interesse ad agire, risultando, pertanto, inammNiusmseirbo dili era ccolta generale 24410/2026Data pubblicazione 03/08/2026l'originaria domanda.Le spese di lite dell'intero processo sono compensate attesa lasopravvenienza rispetto all'introduzione della vertenza dell'art.3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dallalegge n. 215/2021, che ha novellato l'art. 12, comma 4 bis, delD.P.R. n. 602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte edella Corte Costituzionale. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata perché la causa non poteva essere proposta perdifetto di interesse ad agireCompensa le spese dell'intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.7.2026.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]