CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 25280/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Vt) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con sentenza di questa Sezione pronunciata in data 13/3/2026; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte kinullava senza rinvio la sentenza emessa il 10/7/2025 dalla Corte di appello di Ancona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo A) limitatamente alle /fatture emesse nell'anno 2014, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui al capo L), perché il relativo reato era estinto per prescrizione. Annullava la sentenza impugnata in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo M), nonché in relazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], g'ftlimitatamente alla durata delle pene accessorie, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Perugia. Dichiarava inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], nel resto. Dichiarava inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condannava il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2. Nel dispositivo riportato nel ruolo della pubblica udienza, tuttavia, per mero errore materiale non sono state riportate talune espressioni, che debbono pertanto costituire oggetto di correzione ai sensi dell'arte. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., nei seguenti termini: 3. Nel primo periodo, dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]", siano inserite le seguenti: "nonché di [OSCURATO:PERSONA]" e, dopo le parole: "anno 2014", siano inserite le seguenti: "e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui al capo L)"; 4. nel secondo periodo, dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]", siano inserite le seguenti: "nonché [OSCURATO:PERSONA]"; 5. nel terzo periodo, dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]", siano inserite le seguenti: "nonché di [OSCURATO:PERSONA]"; 6. nel quarto periodo, l'espressione "Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti" sia sostituita dalla seguente: "dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il predetto ricorrente." P.Q.M P.Q.MManda alla Cancelleria per le annotazioni del caso. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente o Meng ni [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 6 LUG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Do.sE1jsabe, A rrabito