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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 28616/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 33694/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione della scriminante ex art. 50 cod. pen. nonché mancata, con- traddittoria o illogica motivazione quanto al mancato riconoscimento della tenuità del fatto ex art. 34 D.Igs. 274/00 e in punto di affermazione di responsabilità.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi sono manifestamente infondati, in quanto, in punto di responsabilità si deducono, peraltro genericamente, difetto o contraddittorietà e/o palese illogi- cità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, in- vece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Quanto al primo motivo, in punto di consenso dell'avente diritto, si prospet- tano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la con- solidata giurisprudenza di legittimità Quanto al mancato riconoscimento della tenuità del fatto ex art. 34 D.Igs 274/00 in primis, va rilevato, che dal verbale di udienza del 23/6/2022 dinanzi al Giudice di Pace di Foggia si evince che in sede di conclusioni non vi è stata alcuna sollecitazione da parte della Difesa e, in ogni caso, dal tenore complessivo della motivazione del provvedimento impugnato, trattandosi dell'aggressione ad un bambino, si ricava l'insussistenza di elementi in fatto atti a supportare tale ricono- scimento.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

In proposito va ricordato che la regola della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", enunciata dall'art. 546, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate (così que- sta Sez. 4, n. 36757 del 4/6/2004, Perino, Rv. 229688, che ha affermato il princi- pio in questione escludendo la denunciata carenza di motivazione della sentenza argomentata sulla mancanza di una pronuncia sulla deduzione difensiva di appli- cazione della ipotesi della particolare tenuità del fatto ex art. 34 D.Igs. 28 agosto 2000 n.274). 2 w N. 33694/2022 R.G.

La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della torte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 33694/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione della scriminante ex art. 50 cod. pen. nonché mancata, con- traddittoria o illogica motivazione quanto al mancato riconoscimento della tenuità del fatto ex art. 34 D.Igs. 274/00 e in punto di affermazione di responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi sono manifestamente infondati, in quanto, in punto di responsabilità si deducono, peraltro genericamente, difetto o contraddittorietà e/o palese illogi- cità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, in- vece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Quanto al primo motivo, in punto di consenso dell'avente diritto, si prospet- tano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la con- solidata giurisprudenza di legittimità Quanto al mancato riconoscimento della tenuità del fatto ex art. 34 D.Igs 274/00 in primis, va rilevato, che dal verbale di udienza del 23/6/2022 dinanzi al Giudice di Pace di Foggia si evince che in sede di conclusioni non vi è stata alcuna sollecitazione da parte della Difesa e, in ogni caso, dal tenore complessivo della motivazione del provvedimento impugnato, trattandosi dell'aggressione ad un bambino, si ricava l'insussistenza di elementi in fatto atti a supportare tale ricono- scimento. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. In proposito va ricordato che la regola della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", enunciata dall'art. 546, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate (così que- sta Sez. 4, n. 36757 del 4/6/2004, Perino, Rv. 229688, che ha affermato il princi- pio in questione escludendo la denunciata carenza di motivazione della sentenza argomentata sulla mancanza di una pronuncia sulla deduzione difensiva di appli- cazione della ipotesi della particolare tenuità del fatto ex art. 34 D.Igs. 28 agosto 2000 n.274). 2 w N. 33694/2022 R.G. La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della torte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in
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