Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 05918/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5918/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 12/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3493/2025* * CC 02/12/2025* * * 26784/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 27/03/2025 del Tribunale di sorveglianza di BolognaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettatol istanza di differimento facoltativo dell esecuzione della pena per grave infermità fisica aisensi dell art. 147 primo comma n. 2 cod. pen. e quella subordinata di applicazione delladetenzione domiciliare ai sensi dell art. 47 ter comma 1 ter legge n. 354 del 26 luglio 1975 * pen. avanzate da * ristretto in Istituto in espiazione della penadell ergastolo inflitta per i reati di tentato omicidio reati in materia di armi ricettazioneassociazione mafiosa indicati nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti dellaProcura generale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 aprile 2021.Nel provvedimento è richiamata la recente relazione sanitaria in data 7 marzo 2025che traccia un quadro multi patologico che si assume adeguatamente gestito dalla medicinapenitenziaria in collaborazione con le strutture sanitarie territoriali non è evidenziatopericolo di vita né situazione di acuzie.In particolare si evidenzia che le patologie da cui è affetto il detenuto sono attualmentetrattabili in ambiente carcerario dove gli vengono garantite la regolarità nei controlli clinici estrumentali programmati ed erogati presso le strutture sanitarie del territorio nonchéun assistenza sanitaria medica infermieristica continuativa nel corso delle 24 ore contempestivo intervento medico in caso di necessità anche in urgenza. * altresì rilevatocome l iter diagnostico terapeutico seguito dai medici interni coadiuvati dagli specialistiinterpellati in consulenza risulti corretto e pienamente in grado di garantire un adeguato ecostante monitoraggio delle condizioni di salute mediante la messa in atto di adeguate curee assistenza sanitaria con regolarità nei controlli clinici strumentali e laboristi il monitoraggiocostante dei parametri clinici e l erogazione delle terapie.Su tali presupposti il Tribunale ha confermato la valutazione espressa dal * disorveglianza che aveva rigettato l istanza formulata in via provvisoria e ha esclusol incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con lo stato detentivo rimarcandoilquadro di ragguardevole pericolosità sociale avuto riguardo alla gravità dei reati inespiazione e all attuale operatività dell organizzazione mafiosa di appartenenza il clan* * al cui interno il ricorrente svolgeva un ruolo apicale.

Nel provvedimentoè stato valorizzato in proposito il lungo periodo oltre il decennio di latitanza delcondannato e il suo inserimento nell elenco del Ministero dell interno dei latitanti piùpericolosi e si è evidenziata l attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata inconsiderazione del fatto che la cosca di riferimento è ancora oggi supportata da soggetti aessa affiliati e/o collegati che risultano liberi o sottoposti a misure limitative della libertàpersonale.La relazione di sintesi in data 10 gennaio 2025 della * di reclusione di Parmaevidenzia un corretto comportamento carcerario ma – rispetto alle condotte antigiuridicheposte in essere – evidenzia altresì l affermazione da parte del detenuto della propria totaleestraneità ai fatti e alla matrice associativa e mafiosa degli stessi.2.

Ricorre per cassazione il condannato per il tramite dei difensori di fiducia avv.2.1.

Con il primo lamenta la violazione degli artt. 146 e 147 cod. pen. sotto il profilodella mancata considerazione delle condizioni di salute complessive del condannatoultraottantenne e affetto da molteplici patologie.* non sarebbe adeguatamente trattato in Istituto e la pena sarebbe comunquecontraria al senso di umanità ciò evincendosi dalle conclusioni del consulente di parte cheoltre a segnalare progressivo aggravamento delle capacità cognitive del condannato haespresso una prognosi quoad vitam di soli cinque anni avuto riguardo alla vasculopatiacerebrale e conseguentemente una assoluta incompatibilità con qualsiasi misura restrittiva.2.2.

Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione all affermatainsussistenza deli presupposti del differimento della pena.Il Tribunale avrebbe omesso di rendere un adeguata motivazione sulla compatibilitàdelle patologie del condannato con il regime inframurario e non si sarebbe confrontato con leconclusioni del consulente di parte del tutto trascurate erroneamente escludendol opportunità di una perizia sulle condizioni di salute.Il Tribunale avrebbe dovuto anche soffermarsi sulle segnalate complessive carenzedell Istituto di pena ove il ricorrente è detenuto assenza di acqua calda malfunzionamentoascensori che ulteriormente inciderebbero sullo stato di salute già gravementecompromesso del condannato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale * * intervenuto con requisitoriascritta depositata in data 16 settembre 2025 ha prospettato il rigetto del ricorso.4.

In data 12 novembre è stata depositata memoria con la quale si sono ribaditeulteriormente articolandole le censure contenute nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato per le ragioni che s indicano di seguito.2.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità si veda pertutte * 1 n. 21355 del 01/04/2021 * * * 281225 l istituto del differimentofacoltativo della pena previsto dall art. 147 n. 2 cod. pen. è applicabile in ossequio aiprincipi affermati dagli artt. 27 comma terzo e 32 * quando ricorra almeno una delleseguenti condizioni i stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infaustaquoad vitam ravvicinata ii affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenzedannose eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regimeinframurario neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell art. 11 *pen. così * 1 n. 37216 del 05/03/2014 * * 260780 * 1 n. 30945 del05/07/2011 * * 251478 * 1 n. 8936 del 22/11/2000 dep. 2001 ** iii condizioni di salute talmente gravi da porre l espiazione della pena incontrasto con il senso di umanità o comunque da non consentire al condannato dipartecipare consapevolmente al processo rieducativo * 1 n. 16681 del 24/01/2011* * 249966 * 1 n. 22373 del 08/05/2009 * * 244132 tenuto contodella durata della pena e dell età del condannato comparativamente con la sua pericolositàsociale * 1 n. 53166 del 17/10/2018 * * 274879 .Quanto alle condizioni di salute si è precisato che è necessario che la malattia da cui èaffetto il condannato sia grave cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanticonseguenze dannose e comunque da esigere un trattamento che non si possa facilmentel interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza dellacollettività * 1 n. 2337 del 13/11/2020 2021 * * 280352 * 1 n. 789 del18/12/2013 dep. 2014 * * 258406 * 1 n. 972 del 14/10/2011 dep. 2012L istituto della detenzione domiciliare a tempo prevista dall art. 47 ter comma 1 ter* pen. risponde alle medesime finalità tanto che la norma che ne prevede l applicazionesi riferisce ai casi nei quali «potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dellaesecuzione» e la scelta tra il rinvio tout court e l applicazione della detenzione domiciliareviene ancorata dalla giurisprudenza alla sussistenza o meno di una specifica esigenza dicontenimento della residua pericolosità attraverso un contesto comunque detentivo e uncontrollo costante.La Corte costituzionale del resto ha chiarito che la c.d. detenzione domiciliareumanitaria o in deroga ha la finalità di salvaguardare contemporaneamente il fondamentalediritto alla salute del detenuto qualora esso sia incompatibile con la sua permanenza incarcere e le esigenze di difesa della collettività la quale va protetta dalla potenzialepericolosità che sia residuata in capo al soggetto sentenza n. 99 del 2019 .In ogni caso alla base della decisione su un istanza di rinvio facoltativo dell esecuzioneai sensi dell art. 147 cod. pen. o di applicazione della già menzionata forma di detenzionedomiciliare ai sensi dell art. 47 ter comma 1 ter * pen. vi è la verifica preliminare delleprevalenti condizioni ostative alla prosecuzione della detenzione in carcere che altrimentiassumerebbe connotazioni di disumanità di salute del condannato cioè del soggetto darieducare ex art. 27 *La giurisprudenza di legittimità rileva in proposito che rispetto al differimento debbanoconsiderarsi anche patologie di entità tale da far apparire l espiazione della pena in contrastocon il senso di umanità cui s ispira la norma contenuta nell art. 27 * * 1 n. 17947 del30/03/2004 * * 228289 dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso oscadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una sogliadi dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria * 1 n. 39853 del13/04/2023 G * 285757 * 1 n. 16681 del 24/01/2011 * * 249966 * 1n. 22373 del 08/05/2009 * * 244132 .3. * premesso osserva il Collegio che l ordinanza impugnata non si è discostata daiprincipi appena sintetizzati di cui ha fatto coerente applicazione.Il Tribunale ha tenuto ben presente il consolidato principio ermeneutico secondo ilquale ai fini dell accoglimento di un istanza di differimento facoltativo dell esecuzione dellapena detentiva per gravi motivi di salute ai sensi dell art. 147 primo comma n. 2 cod. pen.non è necessaria un incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione maoccorre pur sempre che l infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo divita o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerarioo ancora da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive in spregio del dirittoalla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamentopenitenziario.La giurisprudenza ha infatti affermato che «in tema di differimento dell esecuzionedella pena per grave infermità fisica ai fini della valutazione sull incompatibilità tra il regimedetentivo e le condizioni di salute del condannato ovvero sulla possibilità che ilmantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante ilgiudice deve verificare non soltanto se le condizioni di salute del condannato dadeterminarsi ad esito di specifico e rigoroso esame possano essere adeguatamenteassicurate all interno dell istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari ma anchese esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena alla stregua di untrattamento rispettoso del senso di umanità che tenga conto della durata della pena edell età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale» * 1 n. 53166del 17/10/2018 * * 274879 .* il Tribunale prendendo le mosse dal quadro clinico offerto dalla più recenterelazione sanitaria del marzo 2025 ha valutato la complessiva situazione del condannatofacendo risaltare l assenza dei presupposti di legge chiarendo – con motivazione nonmanifestamente illogica – che le pur presenti patologie non evidenziavano acuzie ovverosituazioni di urgenza che erano trattabili e adeguatamente trattate in istituto con l eventualericorso al luogo di cura esterno ai sensi dell art. 11 * pen.* da quanto lamentato nel ricorso poi il tema della compatibilità dellecondizioni di salute del detenuto con il regime carcerario così come introdotto dalla difesa èstato adeguatamente vagliato alla stregua del principio che qui si richiama e riaffermasecondo cui «Il giudice che in presenza di dati o documentazione clinica attestantil incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario ritenga dinon accogliere l istanza di differimento dell esecuzione della pena o di detenzione domiciliareper motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medicinecessari e all occorrenza nominando un perito» * 1 n. 9432 del 17/01/2024 C. *285917 01 * 1 n. 39798 del 16/05/2019 * * 276948 01 .* il rigetto dell istanza di differimento dell esecuzione della pena o di detenzionedomiciliare per motivi di salute – che deve basarsi su dati tecnici concreti – postula lanomina di un perito solo in assenza dei necessari accertamenti medici.Nel caso di speciestante la completezza dei dati sanitari a disposizione il Tribunale non era tenuto a disporreapprofondimenti peritali avendo evidenziato come le conclusioni del consulente di partemuovessero da presupposti contrastanti con le evidenze in atti non solo quanto all adeguatatrattabilità delle patologie ma anche quanto all affermata inadeguatezza e tempestività dellecure e del decadimento cognitivo p. 4 del provvedimento impugnato .A completare il quadro del rigetto del ricorso vi è poi l incontestata pericolosità deldetenuto così come descritta nella premessa del presente provvedimento.* nel caso di specie – incontestati la residua pericolosità e il rischio direcidiva che il Tribunale ha correttamente collegato al ruolo di rilievo svolto all interno delsodalizio mafioso di appartenenza – non risulta che l espiazione della pena in atto contrastiallo stato con il diritto alla salute o con il senso di umanità costituzionalmente garantitipoiché non si evidenziano malattie organiche tali da porre in pericolo la vita o da provocarealtri rilevanti conseguenze dannose anche sul piano della dignità umana così da privare lapena di significato rieducativo. * e trattamenti sono invero indicati come praticabili e difatto praticati in regime di detenzione intramurale ricorrendo al bisogno a visite e ricoveriai sensi dell art. 11 * pen.4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell art. 616 cod.proc. pen. al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5918/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 12/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3493/2025* * CC 02/12/2025* * * 26784/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 27/03/2025 del Tribunale di sorveglianza di BolognaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettatol istanza di differimento facoltativo dell esecuzione della pena per grave infermità fisica aisensi dell art. 147 primo comma n. 2 cod. pen. e quella subordinata di applicazione delladetenzione domiciliare ai sensi dell art. 47 ter comma 1 ter legge n. 354 del 26 luglio 1975 * pen. avanzate da * ristretto in Istituto in espiazione della penadell ergastolo inflitta per i reati di tentato omicidio reati in materia di armi ricettazioneassociazione mafiosa indicati nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti dellaProcura generale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 aprile 2021.Nel provvedimento è richiamata la recente relazione sanitaria in data 7 marzo 2025che traccia un quadro multi patologico che si assume adeguatamente gestito dalla medicinapenitenziaria in collaborazione con le strutture sanitarie territoriali non è evidenziatopericolo di vita né situazione di acuzie.In particolare si evidenzia che le patologie da cui è affetto il detenuto sono attualmentetrattabili in ambiente carcerario dove gli vengono garantite la regolarità nei controlli clinici estrumentali programmati ed erogati presso le strutture sanitarie del territorio nonchéun assistenza sanitaria medica infermieristica continuativa nel corso delle 24 ore contempestivo intervento medico in caso di necessità anche in urgenza. * altresì rilevatocome l iter diagnostico terapeutico seguito dai medici interni coadiuvati dagli specialistiinterpellati in consulenza risulti corretto e pienamente in grado di garantire un adeguato ecostante monitoraggio delle condizioni di salute mediante la messa in atto di adeguate curee assistenza sanitaria con regolarità nei controlli clinici strumentali e laboristi il monitoraggiocostante dei parametri clinici e l erogazione delle terapie.Su tali presupposti il Tribunale ha confermato la valutazione espressa dal * disorveglianza che aveva rigettato l istanza formulata in via provvisoria e ha esclusol incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con lo stato detentivo rimarcandoilquadro di ragguardevole pericolosità sociale avuto riguardo alla gravità dei reati inespiazione e all attuale operatività dell organizzazione mafiosa di appartenenza il clan* * al cui interno il ricorrente svolgeva un ruolo apicale.

Nel provvedimentoè stato valorizzato in proposito il lungo periodo oltre il decennio di latitanza delcondannato e il suo inserimento nell elenco del Ministero dell interno dei latitanti piùpericolosi e si è evidenziata l attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata inconsiderazione del fatto che la cosca di riferimento è ancora oggi supportata da soggetti aessa affiliati e/o collegati che risultano liberi o sottoposti a misure limitative della libertàpersonale.La relazione di sintesi in data 10 gennaio 2025 della * di reclusione di Parmaevidenzia un corretto comportamento carcerario ma – rispetto alle condotte antigiuridicheposte in essere – evidenzia altresì l affermazione da parte del detenuto della propria totaleestraneità ai fatti e alla matrice associativa e mafiosa degli stessi.2.

Ricorre per cassazione il condannato per il tramite dei difensori di fiducia avv.2.1.

Con il primo lamenta la violazione degli artt. 146 e 147 cod. pen. sotto il profilodella mancata considerazione delle condizioni di salute complessive del condannatoultraottantenne e affetto da molteplici patologie.* non sarebbe adeguatamente trattato in Istituto e la pena sarebbe comunquecontraria al senso di umanità ciò evincendosi dalle conclusioni del consulente di parte cheoltre a segnalare progressivo aggravamento delle capacità cognitive del condannato haespresso una prognosi quoad vitam di soli cinque anni avuto riguardo alla vasculopatiacerebrale e conseguentemente una assoluta incompatibilità con qualsiasi misura restrittiva.2.2.

Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione all affermatainsussistenza deli presupposti del differimento della pena.Il Tribunale avrebbe omesso di rendere un adeguata motivazione sulla compatibilitàdelle patologie del condannato con il regime inframurario e non si sarebbe confrontato con leconclusioni del consulente di parte del tutto trascurate erroneamente escludendol opportunità di una perizia sulle condizioni di salute.Il Tribunale avrebbe dovuto anche soffermarsi sulle segnalate complessive carenzedell Istituto di pena ove il ricorrente è detenuto assenza di acqua calda malfunzionamentoascensori che ulteriormente inciderebbero sullo stato di salute già gravementecompromesso del condannato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale * * intervenuto con requisitoriascritta depositata in data 16 settembre 2025 ha prospettato il rigetto del ricorso.4.

In data 12 novembre è stata depositata memoria con la quale si sono ribaditeulteriormente articolandole le censure contenute nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato per le ragioni che s indicano di seguito.2.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità si veda pertutte * 1 n. 21355 del 01/04/2021 * * * 281225 l istituto del differimentofacoltativo della pena previsto dall art. 147 n. 2 cod. pen. è applicabile in ossequio aiprincipi affermati dagli artt. 27 comma terzo e 32 * quando ricorra almeno una delleseguenti condizioni i stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infaustaquoad vitam ravvicinata ii affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenzedannose eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regimeinframurario neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell art. 11 *pen. così * 1 n. 37216 del 05/03/2014 * * 260780 * 1 n. 30945 del05/07/2011 * * 251478 * 1 n. 8936 del 22/11/2000 dep. 2001 ** iii condizioni di salute talmente gravi da porre l espiazione della pena incontrasto con il senso di umanità o comunque da non consentire al condannato dipartecipare consapevolmente al processo rieducativo * 1 n. 16681 del 24/01/2011* * 249966 * 1 n. 22373 del 08/05/2009 * * 244132 tenuto contodella durata della pena e dell età del condannato comparativamente con la sua pericolositàsociale * 1 n. 53166 del 17/10/2018 * * 274879 .Quanto alle condizioni di salute si è precisato che è necessario che la malattia da cui èaffetto il condannato sia grave cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanticonseguenze dannose e comunque da esigere un trattamento che non si possa facilmentel interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza dellacollettività * 1 n. 2337 del 13/11/2020 2021 * * 280352 * 1 n. 789 del18/12/2013 dep. 2014 * * 258406 * 1 n. 972 del 14/10/2011 dep. 2012L istituto della detenzione domiciliare a tempo prevista dall art. 47 ter comma 1 ter* pen. risponde alle medesime finalità tanto che la norma che ne prevede l applicazionesi riferisce ai casi nei quali «potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dellaesecuzione» e la scelta tra il rinvio tout court e l applicazione della detenzione domiciliareviene ancorata dalla giurisprudenza alla sussistenza o meno di una specifica esigenza dicontenimento della residua pericolosità attraverso un contesto comunque detentivo e uncontrollo costante.La Corte costituzionale del resto ha chiarito che la c.d. detenzione domiciliareumanitaria o in deroga ha la finalità di salvaguardare contemporaneamente il fondamentalediritto alla salute del detenuto qualora esso sia incompatibile con la sua permanenza incarcere e le esigenze di difesa della collettività la quale va protetta dalla potenzialepericolosità che sia residuata in capo al soggetto sentenza n. 99 del 2019 .In ogni caso alla base della decisione su un istanza di rinvio facoltativo dell esecuzioneai sensi dell art. 147 cod. pen. o di applicazione della già menzionata forma di detenzionedomiciliare ai sensi dell art. 47 ter comma 1 ter * pen. vi è la verifica preliminare delleprevalenti condizioni ostative alla prosecuzione della detenzione in carcere che altrimentiassumerebbe connotazioni di disumanità di salute del condannato cioè del soggetto darieducare ex art. 27 *La giurisprudenza di legittimità rileva in proposito che rispetto al differimento debbanoconsiderarsi anche patologie di entità tale da far apparire l espiazione della pena in contrastocon il senso di umanità cui s ispira la norma contenuta nell art. 27 * * 1 n. 17947 del30/03/2004 * * 228289 dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso oscadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una sogliadi dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria * 1 n. 39853 del13/04/2023 G * 285757 * 1 n. 16681 del 24/01/2011 * * 249966 * 1n. 22373 del 08/05/2009 * * 244132 .3. * premesso osserva il Collegio che l ordinanza impugnata non si è discostata daiprincipi appena sintetizzati di cui ha fatto coerente applicazione.Il Tribunale ha tenuto ben presente il consolidato principio ermeneutico secondo ilquale ai fini dell accoglimento di un istanza di differimento facoltativo dell esecuzione dellapena detentiva per gravi motivi di salute ai sensi dell art. 147 primo comma n. 2 cod. pen.non è necessaria un incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione maoccorre pur sempre che l infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo divita o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerarioo ancora da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive in spregio del dirittoalla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamentopenitenziario.La giurisprudenza ha infatti affermato che «in tema di differimento dell esecuzionedella pena per grave infermità fisica ai fini della valutazione sull incompatibilità tra il regimedetentivo e le condizioni di salute del condannato ovvero sulla possibilità che ilmantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante ilgiudice deve verificare non soltanto se le condizioni di salute del condannato dadeterminarsi ad esito di specifico e rigoroso esame possano essere adeguatamenteassicurate all interno dell istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari ma anchese esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena alla stregua di untrattamento rispettoso del senso di umanità che tenga conto della durata della pena edell età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale» * 1 n. 53166del 17/10/2018 * * 274879 .* il Tribunale prendendo le mosse dal quadro clinico offerto dalla più recenterelazione sanitaria del marzo 2025 ha valutato la complessiva situazione del condannatofacendo risaltare l assenza dei presupposti di legge chiarendo – con motivazione nonmanifestamente illogica – che le pur presenti patologie non evidenziavano acuzie ovverosituazioni di urgenza che erano trattabili e adeguatamente trattate in istituto con l eventualericorso al luogo di cura esterno ai sensi dell art. 11 * pen.* da quanto lamentato nel ricorso poi il tema della compatibilità dellecondizioni di salute del detenuto con il regime carcerario così come introdotto dalla difesa èstato adeguatamente vagliato alla stregua del principio che qui si richiama e riaffermasecondo cui «Il giudice che in presenza di dati o documentazione clinica attestantil incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario ritenga dinon accogliere l istanza di differimento dell esecuzione della pena o di detenzione domiciliareper motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medicinecessari e all occorrenza nominando un perito» * 1 n. 9432 del 17/01/2024 C. *285917 01 * 1 n. 39798 del 16/05/2019 * * 276948 01 .* il rigetto dell istanza di differimento dell esecuzione della pena o di detenzionedomiciliare per motivi di salute – che deve basarsi su dati tecnici concreti – postula lanomina di un perito solo in assenza dei necessari accertamenti medici.Nel caso di speciestante la completezza dei dati sanitari a disposizione il Tribunale non era tenuto a disporreapprofondimenti peritali avendo evidenziato come le conclusioni del consulente di partemuovessero da presupposti contrastanti con le evidenze in atti non solo quanto all adeguatatrattabilità delle patologie ma anche quanto all affermata inadeguatezza e tempestività dellecure e del decadimento cognitivo p. 4 del provvedimento impugnato .A completare il quadro del rigetto del ricorso vi è poi l incontestata pericolosità deldetenuto così come descritta nella premessa del presente provvedimento.* nel caso di specie – incontestati la residua pericolosità e il rischio direcidiva che il Tribunale ha correttamente collegato al ruolo di rilievo svolto all interno delsodalizio mafioso di appartenenza – non risulta che l espiazione della pena in atto contrastiallo stato con il diritto alla salute o con il senso di umanità costituzionalmente garantitipoiché non si evidenziano malattie organiche tali da porre in pericolo la vita o da provocarealtri rilevanti conseguenze dannose anche sul piano della dignità umana così da privare lapena di significato rieducativo. * e trattamenti sono invero indicati come praticabili e difatto praticati in regime di detenzione intramurale ricorrendo al bisogno a visite e ricoveriai sensi dell art. 11 * pen.4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell art. 616 cod.proc. pen. al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 02/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 02/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5918/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 12/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3493/2025* * CC 02/12/2025* * * 26784/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 27/03/2025 del Tribunale di sorveglianza di BolognaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettatol istanza di differimento facoltativo dell esecuzione della pena per grave infermità fisica aisensi dell art. 147 primo comma n. 2 cod. pen. e quella subordinata di applicazione delladetenzione domiciliare ai sensi dell art. 47 ter comma 1 ter legge n. 354 del 26 luglio 1975 * pen. avanzate da * ristretto in Istituto in espiazione della penadell ergastolo inflitta per i reati di tentato omicidio reati in materia di armi ricettazioneassociazione mafiosa indicati nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti dellaProcura generale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 aprile 2021.Nel provvedimento è richiamata la recente relazione sanitaria in data 7 marzo 2025che traccia un quadro multi patologico che si assume adeguatamente gestito dalla medicinapenitenziaria in collaborazione con le strutture sanitarie territoriali non è evidenziatopericolo di vita né situazione di acuzie.In particolare si evidenzia che le patologie da cui è affetto il detenuto sono attualmentetrattabili in ambiente carcerario dove gli vengono garantite la regolarità nei controlli clinici estrumentali programmati ed erogati presso le strutture sanitarie del territorio nonchéun assistenza sanitaria medica infermieristica continuativa nel corso delle 24 ore contempestivo intervento medico in caso di necessità anche in urgenza. * altresì rilevatocome l iter diagnostico terapeutico seguito dai medici interni coadiuvati dagli specialistiinterpellati in consulenza risulti corretto e pienamente in grado di garantire un adeguato ecostante monitoraggio delle condizioni di salute mediante la messa in atto di adeguate curee assistenza sanitaria con regolarità nei controlli clinici strumentali e laboristi il monitoraggiocostante dei parametri clinici e l erogazione delle terapie.Su tali presupposti il Tribunale ha confermato la valutazione espressa dal * disorveglianza che aveva rigettato l istanza formulata in via provvisoria e ha esclusol incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con lo stato detentivo rimarcandoilquadro di ragguardevole pericolosità sociale avuto riguardo alla gravità dei reati inespiazione e all attuale operatività dell organizzazione mafiosa di appartenenza il clan* * al cui interno il ricorrente svolgeva un ruolo apicale. Nel provvedimentoè stato valorizzato in proposito il lungo periodo oltre il decennio di latitanza delcondannato e il suo inserimento nell elenco del Ministero dell interno dei latitanti piùpericolosi e si è evidenziata l attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata inconsiderazione del fatto che la cosca di riferimento è ancora oggi supportata da soggetti aessa affiliati e/o collegati che risultano liberi o sottoposti a misure limitative della libertàpersonale.La relazione di sintesi in data 10 gennaio 2025 della * di reclusione di Parmaevidenzia un corretto comportamento carcerario ma – rispetto alle condotte antigiuridicheposte in essere – evidenzia altresì l affermazione da parte del detenuto della propria totaleestraneità ai fatti e alla matrice associativa e mafiosa degli stessi.2. Ricorre per cassazione il condannato per il tramite dei difensori di fiducia avv.2.1. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 146 e 147 cod. pen. sotto il profilodella mancata considerazione delle condizioni di salute complessive del condannatoultraottantenne e affetto da molteplici patologie.* non sarebbe adeguatamente trattato in Istituto e la pena sarebbe comunquecontraria al senso di umanità ciò evincendosi dalle conclusioni del consulente di parte cheoltre a segnalare progressivo aggravamento delle capacità cognitive del condannato haespresso una prognosi quoad vitam di soli cinque anni avuto riguardo alla vasculopatiacerebrale e conseguentemente una assoluta incompatibilità con qualsiasi misura restrittiva.2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione all affermatainsussistenza deli presupposti del differimento della pena.Il Tribunale avrebbe omesso di rendere un adeguata motivazione sulla compatibilitàdelle patologie del condannato con il regime inframurario e non si sarebbe confrontato con leconclusioni del consulente di parte del tutto trascurate erroneamente escludendol opportunità di una perizia sulle condizioni di salute.Il Tribunale avrebbe dovuto anche soffermarsi sulle segnalate complessive carenzedell Istituto di pena ove il ricorrente è detenuto assenza di acqua calda malfunzionamentoascensori che ulteriormente inciderebbero sullo stato di salute già gravementecompromesso del condannato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale * * intervenuto con requisitoriascritta depositata in data 16 settembre 2025 ha prospettato il rigetto del ricorso.4. In data 12 novembre è stata depositata memoria con la quale si sono ribaditeulteriormente articolandole le censure contenute nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato per le ragioni che s indicano di seguito.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità si veda pertutte * 1 n. 21355 del 01/04/2021 * * * 281225 l istituto del differimentofacoltativo della pena previsto dall art. 147 n. 2 cod. pen. è applicabile in ossequio aiprincipi affermati dagli artt. 27 comma terzo e 32 * quando ricorra almeno una delleseguenti condizioni i stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infaustaquoad vitam ravvicinata ii affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenzedannose eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regimeinframurario neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell art. 11 *pen. così * 1 n. 37216 del 05/03/2014 * * 260780 * 1 n. 30945 del05/07/2011 * * 251478 * 1 n. 8936 del 22/11/2000 dep. 2001 ** iii condizioni di salute talmente gravi da porre l espiazione della pena incontrasto con il senso di umanità o comunque da non consentire al condannato dipartecipare consapevolmente al processo rieducativo * 1 n. 16681 del 24/01/2011* * 249966 * 1 n. 22373 del 08/05/2009 * * 244132 tenuto contodella durata della pena e dell età del condannato comparativamente con la sua pericolositàsociale * 1 n. 53166 del 17/10/2018 * * 274879 .Quanto alle condizioni di salute si è precisato che è necessario che la malattia da cui èaffetto il condannato sia grave cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanticonseguenze dannose e comunque da esigere un trattamento che non si possa facilmentel interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza dellacollettività * 1 n. 2337 del 13/11/2020 2021 * * 280352 * 1 n. 789 del18/12/2013 dep. 2014 * * 258406 * 1 n. 972 del 14/10/2011 dep. 2012L istituto della detenzione domiciliare a tempo prevista dall art. 47 ter comma 1 ter* pen. risponde alle medesime finalità tanto che la norma che ne prevede l applicazionesi riferisce ai casi nei quali «potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dellaesecuzione» e la scelta tra il rinvio tout court e l applicazione della detenzione domiciliareviene ancorata dalla giurisprudenza alla sussistenza o meno di una specifica esigenza dicontenimento della residua pericolosità attraverso un contesto comunque detentivo e uncontrollo costante.La Corte costituzionale del resto ha chiarito che la c.d. detenzione domiciliareumanitaria o in deroga ha la finalità di salvaguardare contemporaneamente il fondamentalediritto alla salute del detenuto qualora esso sia incompatibile con la sua permanenza incarcere e le esigenze di difesa della collettività la quale va protetta dalla potenzialepericolosità che sia residuata in capo al soggetto sentenza n. 99 del 2019 .In ogni caso alla base della decisione su un istanza di rinvio facoltativo dell esecuzioneai sensi dell art. 147 cod. pen. o di applicazione della già menzionata forma di detenzionedomiciliare ai sensi dell art. 47 ter comma 1 ter * pen. vi è la verifica preliminare delleprevalenti condizioni ostative alla prosecuzione della detenzione in carcere che altrimentiassumerebbe connotazioni di disumanità di salute del condannato cioè del soggetto darieducare ex art. 27 *La giurisprudenza di legittimità rileva in proposito che rispetto al differimento debbanoconsiderarsi anche patologie di entità tale da far apparire l espiazione della pena in contrastocon il senso di umanità cui s ispira la norma contenuta nell art. 27 * * 1 n. 17947 del30/03/2004 * * 228289 dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso oscadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una sogliadi dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria * 1 n. 39853 del13/04/2023 G * 285757 * 1 n. 16681 del 24/01/2011 * * 249966 * 1n. 22373 del 08/05/2009 * * 244132 .3. * premesso osserva il Collegio che l ordinanza impugnata non si è discostata daiprincipi appena sintetizzati di cui ha fatto coerente applicazione.Il Tribunale ha tenuto ben presente il consolidato principio ermeneutico secondo ilquale ai fini dell accoglimento di un istanza di differimento facoltativo dell esecuzione dellapena detentiva per gravi motivi di salute ai sensi dell art. 147 primo comma n. 2 cod. pen.non è necessaria un incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione maoccorre pur sempre che l infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo divita o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerarioo ancora da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive in spregio del dirittoalla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamentopenitenziario.La giurisprudenza ha infatti affermato che «in tema di differimento dell esecuzionedella pena per grave infermità fisica ai fini della valutazione sull incompatibilità tra il regimedetentivo e le condizioni di salute del condannato ovvero sulla possibilità che ilmantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante ilgiudice deve verificare non soltanto se le condizioni di salute del condannato dadeterminarsi ad esito di specifico e rigoroso esame possano essere adeguatamenteassicurate all interno dell istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari ma anchese esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena alla stregua di untrattamento rispettoso del senso di umanità che tenga conto della durata della pena edell età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale» * 1 n. 53166del 17/10/2018 * * 274879 .* il Tribunale prendendo le mosse dal quadro clinico offerto dalla più recenterelazione sanitaria del marzo 2025 ha valutato la complessiva situazione del condannatofacendo risaltare l assenza dei presupposti di legge chiarendo – con motivazione nonmanifestamente illogica – che le pur presenti patologie non evidenziavano acuzie ovverosituazioni di urgenza che erano trattabili e adeguatamente trattate in istituto con l eventualericorso al luogo di cura esterno ai sensi dell art. 11 * pen.* da quanto lamentato nel ricorso poi il tema della compatibilità dellecondizioni di salute del detenuto con il regime carcerario così come introdotto dalla difesa èstato adeguatamente vagliato alla stregua del principio che qui si richiama e riaffermasecondo cui «Il giudice che in presenza di dati o documentazione clinica attestantil incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario ritenga dinon accogliere l istanza di differimento dell esecuzione della pena o di detenzione domiciliareper motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medicinecessari e all occorrenza nominando un perito» * 1 n. 9432 del 17/01/2024 C. *285917 01 * 1 n. 39798 del 16/05/2019 * * 276948 01 .* il rigetto dell istanza di differimento dell esecuzione della pena o di detenzionedomiciliare per motivi di salute – che deve basarsi su dati tecnici concreti – postula lanomina di un perito solo in assenza dei necessari accertamenti medici.Nel caso di speciestante la completezza dei dati sanitari a disposizione il Tribunale non era tenuto a disporreapprofondimenti peritali avendo evidenziato come le conclusioni del consulente di partemuovessero da presupposti contrastanti con le evidenze in atti non solo quanto all adeguatatrattabilità delle patologie ma anche quanto all affermata inadeguatezza e tempestività dellecure e del decadimento cognitivo p. 4 del provvedimento impugnato .A completare il quadro del rigetto del ricorso vi è poi l incontestata pericolosità deldetenuto così come descritta nella premessa del presente provvedimento.* nel caso di specie – incontestati la residua pericolosità e il rischio direcidiva che il Tribunale ha correttamente collegato al ruolo di rilievo svolto all interno delsodalizio mafioso di appartenenza – non risulta che l espiazione della pena in atto contrastiallo stato con il diritto alla salute o con il senso di umanità costituzionalmente garantitipoiché non si evidenziano malattie organiche tali da porre in pericolo la vita o da provocarealtri rilevanti conseguenze dannose anche sul piano della dignità umana così da privare lapena di significato rieducativo. * e trattamenti sono invero indicati come praticabili e difatto praticati in regime di detenzione intramurale ricorrendo al bisogno a visite e ricoveriai sensi dell art. 11 * pen.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell art. 616 cod.proc. pen. al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5918/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 12/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3493/2025* * CC 02/12/2025* * * 26784/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 27/03/2025 del Tribunale di sorveglianza di BolognaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettatol istanza di differimento facoltativo dell esecuzione della pena per grave infermità fisica aisensi dell art. 147 primo comma n. 2 cod. pen. e quella subordinata di applicazione delladetenzione domiciliare ai sensi dell art. 47 ter comma 1 ter legge n. 354 del 26 luglio 1975 * pen. avanzate da * ristretto in Istituto in espiazione della penadell ergastolo inflitta per i reati di tentato omicidio reati in materia di armi ricettazioneassociazione mafiosa indicati nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti dellaProcura generale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 aprile 2021.Nel provvedimento è richiamata la recente relazione sanitaria in data 7 marzo 2025che traccia un quadro multi patologico che si assume adeguatamente gestito dalla medicinapenitenziaria in collaborazione con le strutture sanitarie territoriali non è evidenziatopericolo di vita né situazione di acuzie.In particolare si evidenzia che le patologie da cui è affetto il detenuto sono attualmentetrattabili in ambiente carcerario dove gli vengono garantite la regolarità nei controlli clinici estrumentali programmati ed erogati presso le strutture sanitarie del territorio nonchéun assistenza sanitaria medica infermieristica continuativa nel corso delle 24 ore contempestivo intervento medico in caso di necessità anche in urgenza. * altresì rilevatocome l iter diagnostico terapeutico seguito dai medici interni coadiuvati dagli specialistiinterpellati in consulenza risulti corretto e pienamente in grado di garantire un adeguato ecostante monitoraggio delle condizioni di salute mediante la messa in atto di adeguate curee assistenza sanitaria con regolarità nei controlli clinici strumentali e laboristi il monitoraggiocostante dei parametri clinici e l erogazione delle terapie.Su tali presupposti il Tribunale ha confermato la valutazione espressa dal * disorveglianza che aveva rigettato l istanza formulata in via provvisoria e ha esclusol incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con lo stato detentivo rimarcandoilquadro di ragguardevole pericolosità sociale avuto riguardo alla gravità dei reati inespiazione e all attuale operatività dell organizzazione mafiosa di appartenenza il clan* * al cui interno il ricorrente svolgeva un ruolo apicale. Nel provvedimentoè stato valorizzato in proposito il lungo periodo oltre il decennio di latitanza delcondannato e il suo inserimento nell elenco del Ministero dell interno dei latitanti piùpericolosi e si è evidenziata l attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata inconsiderazione del fatto che la cosca di riferimento è ancora oggi supportata da soggetti aessa affiliati e/o collegati che risultano liberi o sottoposti a misure limitative della libertàpersonale.La relazione di sintesi in data 10 gennaio 2025 della * di reclusione di Parmaevidenzia un corretto comportamento carcerario ma – rispetto alle condotte antigiuridicheposte in essere – evidenzia altresì l affermazione da parte del detenuto della propria totaleestraneità ai fatti e alla matrice associativa e mafiosa degli stessi.2. Ricorre per cassazione il condannato per il tramite dei difensori di fiducia avv.2.1. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 146 e 147 cod. pen. sotto il profilodella mancata considerazione delle condizioni di salute complessive del condannatoultraottantenne e affetto da molteplici patologie.* non sarebbe adeguatamente trattato in Istituto e la pena sarebbe comunquecontraria al senso di umanità ciò evincendosi dalle conclusioni del consulente di parte cheoltre a segnalare progressivo aggravamento delle capacità cognitive del condannato haespresso una prognosi quoad vitam di soli cinque anni avuto riguardo alla vasculopatiacerebrale e conseguentemente una assoluta incompatibilità con qualsiasi misura restrittiva.2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione all affermatainsussistenza deli presupposti del differimento della pena.Il Tribunale avrebbe omesso di rendere un adeguata motivazione sulla compatibilitàdelle patologie del condannato con il regime inframurario e non si sarebbe confrontato con leconclusioni del consulente di parte del tutto trascurate erroneamente escludendol opportunità di una perizia sulle condizioni di salute.Il Tribunale avrebbe dovuto anche soffermarsi sulle segnalate complessive carenzedell Istituto di pena ove il ricorrente è detenuto assenza di acqua calda malfunzionamentoascensori che ulteriormente inciderebbero sullo stato di salute già gravementecompromesso del condannato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale * * intervenuto con requisitoriascritta depositata in data 16 settembre 2025 ha prospettato il rigetto del ricorso.4. In data 12 novembre è stata depositata memoria con la quale si sono ribaditeulteriormente articolandole le censure contenute nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato per le ragioni che s indicano di seguito.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità si veda pertutte * 1 n. 21355 del 01/04/2021 * * * 281225 l istituto del differimentofacoltativo della pena previsto dall art. 147 n. 2 cod. pen. è applicabile in ossequio aiprincipi affermati dagli artt. 27 comma terzo e 32 * quando ricorra almeno una delleseguenti condizioni i stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infaustaquoad vitam ravvicinata ii affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenzedannose eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regimeinframurario neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell art. 11 *pen. così * 1 n. 37216 del 05/03/2014 * * 260780 * 1 n. 30945 del05/07/2011 * * 251478 * 1 n. 8936 del 22/11/2000 dep. 2001 ** iii condizioni di salute talmente gravi da porre l espiazione della pena incontrasto con il senso di umanità o comunque da non consentire al condannato dipartecipare consapevolmente al processo rieducativo * 1 n. 16681 del 24/01/2011* * 249966 * 1 n. 22373 del 08/05/2009 * * 244132 tenuto contodella durata della pena e dell età del condannato comparativamente con la sua pericolositàsociale * 1 n. 53166 del 17/10/2018 * * 274879 .Quanto alle condizioni di salute si è precisato che è necessario che la malattia da cui èaffetto il condannato sia grave cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanticonseguenze dannose e comunque da esigere un trattamento che non si possa facilmentel interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza dellacollettività * 1 n. 2337 del 13/11/2020 2021 * * 280352 * 1 n. 789 del18/12/2013 dep. 2014 * * 258406 * 1 n. 972 del 14/10/2011 dep. 2012L istituto della detenzione domiciliare a tempo prevista dall art. 47 ter comma 1 ter* pen. risponde alle medesime finalità tanto che la norma che ne prevede l applicazionesi riferisce ai casi nei quali «potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dellaesecuzione» e la scelta tra il rinvio tout court e l applicazione della detenzione domiciliareviene ancorata dalla giurisprudenza alla sussistenza o meno di una specifica esigenza dicontenimento della residua pericolosità attraverso un contesto comunque detentivo e uncontrollo costante.La Corte costituzionale del resto ha chiarito che la c.d. detenzione domiciliareumanitaria o in deroga ha la finalità di salvaguardare contemporaneamente il fondamentalediritto alla salute del detenuto qualora esso sia incompatibile con la sua permanenza incarcere e le esigenze di difesa della collettività la quale va protetta dalla potenzialepericolosità che sia residuata in capo al soggetto sentenza n. 99 del 2019 .In ogni caso alla base della decisione su un istanza di rinvio facoltativo dell esecuzioneai sensi dell art. 147 cod. pen. o di applicazione della già menzionata forma di detenzionedomiciliare ai sensi dell art. 47 ter comma 1 ter * pen. vi è la verifica preliminare delleprevalenti condizioni ostative alla prosecuzione della detenzione in carcere che altrimentiassumerebbe connotazioni di disumanità di salute del condannato cioè del soggetto darieducare ex art. 27 *La giurisprudenza di legittimità rileva in proposito che rispetto al differimento debbanoconsiderarsi anche patologie di entità tale da far apparire l espiazione della pena in contrastocon il senso di umanità cui s ispira la norma contenuta nell art. 27 * * 1 n. 17947 del30/03/2004 * * 228289 dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso oscadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una sogliadi dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria * 1 n. 39853 del13/04/2023 G * 285757 * 1 n. 16681 del 24/01/2011 * * 249966 * 1n. 22373 del 08/05/2009 * * 244132 .3. * premesso osserva il Collegio che l ordinanza impugnata non si è discostata daiprincipi appena sintetizzati di cui ha fatto coerente applicazione.Il Tribunale ha tenuto ben presente il consolidato principio ermeneutico secondo ilquale ai fini dell accoglimento di un istanza di differimento facoltativo dell esecuzione dellapena detentiva per gravi motivi di salute ai sensi dell art. 147 primo comma n. 2 cod. pen.non è necessaria un incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione maoccorre pur sempre che l infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo divita o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerarioo ancora da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive in spregio del dirittoalla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamentopenitenziario.La giurisprudenza ha infatti affermato che «in tema di differimento dell esecuzionedella pena per grave infermità fisica ai fini della valutazione sull incompatibilità tra il regimedetentivo e le condizioni di salute del condannato ovvero sulla possibilità che ilmantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante ilgiudice deve verificare non soltanto se le condizioni di salute del condannato dadeterminarsi ad esito di specifico e rigoroso esame possano essere adeguatamenteassicurate all interno dell istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari ma anchese esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena alla stregua di untrattamento rispettoso del senso di umanità che tenga conto della durata della pena edell età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale» * 1 n. 53166del 17/10/2018 * * 274879 .* il Tribunale prendendo le mosse dal quadro clinico offerto dalla più recenterelazione sanitaria del marzo 2025 ha valutato la complessiva situazione del condannatofacendo risaltare l assenza dei presupposti di legge chiarendo – con motivazione nonmanifestamente illogica – che le pur presenti patologie non evidenziavano acuzie ovverosituazioni di urgenza che erano trattabili e adeguatamente trattate in istituto con l eventualericorso al luogo di cura esterno ai sensi dell art. 11 * pen.* da quanto lamentato nel ricorso poi il tema della compatibilità dellecondizioni di salute del detenuto con il regime carcerario così come introdotto dalla difesa èstato adeguatamente vagliato alla stregua del principio che qui si richiama e riaffermasecondo cui «Il giudice che in presenza di dati o documentazione clinica attestantil incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario ritenga dinon accogliere l istanza di differimento dell esecuzione della pena o di detenzione domiciliareper motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medicinecessari e all occorrenza nominando un perito» * 1 n. 9432 del 17/01/2024 C. *285917 01 * 1 n. 39798 del 16/05/2019 * * 276948 01 .* il rigetto dell istanza di differimento dell esecuzione della pena o di detenzionedomiciliare per motivi di salute – che deve basarsi su dati tecnici concreti – postula lanomina di un perito solo in assenza dei necessari accertamenti medici.Nel caso di speciestante la completezza dei dati sanitari a disposizione il Tribunale non era tenuto a disporreapprofondimenti peritali avendo evidenziato come le conclusioni del consulente di partemuovessero da presupposti contrastanti con le evidenze in atti non solo quanto all adeguatatrattabilità delle patologie ma anche quanto all affermata inadeguatezza e tempestività dellecure e del decadimento cognitivo p. 4 del provvedimento impugnato .A completare il quadro del rigetto del ricorso vi è poi l incontestata pericolosità deldetenuto così come descritta nella premessa del presente provvedimento.* nel caso di specie – incontestati la residua pericolosità e il rischio direcidiva che il Tribunale ha correttamente collegato al ruolo di rilievo svolto all interno delsodalizio mafioso di appartenenza – non risulta che l espiazione della pena in atto contrastiallo stato con il diritto alla salute o con il senso di umanità costituzionalmente garantitipoiché non si evidenziano malattie organiche tali da porre in pericolo la vita o da provocarealtri rilevanti conseguenze dannose anche sul piano della dignità umana così da privare lapena di significato rieducativo. * e trattamenti sono invero indicati come praticabili e difatto praticati in regime di detenzione intramurale ricorrendo al bisogno a visite e ricoveriai sensi dell art. 11 * pen.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell art. 616 cod.proc. pen. al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 02/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 02/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 05918/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris