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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 1941

Cassazione n. 25496/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1941 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi sono meramente ripetitivi di doglianze già espresse con l'atto di appello ed adeguatamente inquadrate e respinte dalla sentenza di appello, risultando pertanto, in questa sede, meramente ripetitivi e privi di specificità; osservato in particolare che in relazione all'elemento soggettivo, la affermazione di responsabilità trova il proprio fondamento (pg. 4 della sentenza , impugnata) nella constata disponibilità da parte dell , gel terminale rubato, con inseritavi la propria SIM, in assenza di qualsivoglia spiegazione o giustificazione, mentre in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche viene adeguatamente evidenziata (pg. 5) la presenza di un cospicuo certificato del casellario a testimonianza di una personalità dedita fin da tempo assai remoto, alla commissione di reati, in particolare contro il patrimonio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese, pure richieste con memoria e nota spese dalla parte civile, attesa la sostanziale assenza di un concreto contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere Estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1941 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi sono meramente ripetitivi di doglianze già espresse con l'atto di appello ed adeguatamente inquadrate e respinte dalla sentenza di appello, risultando pertanto, in questa sede, meramente ripetitivi e privi di specificità; osservato in particolare che in relazione all'elemento soggettivo, la affermazione di responsabilità trova il proprio fondamento (pg. 4 della sentenza , impugnata) nella constata disponibilità da parte dell , gel terminale rubato, con inseritavi la propria SIM, in assenza di qualsivoglia spiegazione o giustificazione, mentre in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche viene adeguatamente evidenziata (pg. 5) la presenza di un cospicuo certificato del casellario a testimonianza di una personalità dedita fin da tempo assai remoto, alla commissione di reati, in particolare contro il patrimonio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese, pure richieste con memoria e nota spese dalla parte civile, attesa la sostanziale assenza di un concreto contributo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere Estensore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 25496/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris