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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023

Cassazione n. 50880/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Lecce, quale giudice del rinvio, ormai irrevocabile la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, era stata chiamata ad effettuare un nuovo giudizio in ordine alla recidiva contestata al Giglio.

Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice di merito, nell'applicare l'aumento di pena per la contestata recidiva, ha ritenuto di poter affermare la maggiore pericolosità dell'imputato inferendo tale asserzione da un solo precedente penale di natura omogenea a quello in contestazione, risalente al 1992, quindi 26 anni prima del delitto per cui si procede, nonché da altri tre reati di natura bagatellare, quali tentati di furto, minacce e violazione di domicilio.

La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum Si è, al riguardo, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile (Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008, Rv. 240706; Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007, Rv. 236426; Sez. 2, n. 46452 del 19/03/2008, Rv. 242601).

E', dunque compito del giudice di merito tener conto delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest'ultima, del grado di colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personalità del reo, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010), motivando adeguatamente al riguardo.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti penali per reati di ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti, simulazione di reato e autocalunnia, lesioni personali, furto tentato, violazione di domicilio.

La Corte ha altresì evidenziato che tre reati sono stati commessi nei cinque anni antecedenti alla commissione dell'ultimo delitto e, pertanto, ha ritenuto che la commissione di un nuovo delitto a distanza di un lasso di tempo così limitato nonchè la natura omogenea di alcuni dei reati commessi fossero indicativi della maggiore pericolosità del ricorrente e della sua pervicacia nel compimento di attività delittuose soprattutto nell'ambito di reati a scopo di lucro, desumendo da tali elementi, quindi, la tendenza dell'imputato a trarre dalle attività lecite il proprio sostentamento; l'omogeneità dei precedenti penali è invece indicativa di un forte radicamento nell'ambito nell'ambiente dello spaccio di stupefacenti.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Lecce, quale giudice del rinvio, ormai irrevocabile la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, era stata chiamata ad effettuare un nuovo giudizio in ordine alla recidiva contestata al Giglio. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice di merito, nell'applicare l'aumento di pena per la contestata recidiva, ha ritenuto di poter affermare la maggiore pericolosità dell'imputato inferendo tale asserzione da un solo precedente penale di natura omogenea a quello in contestazione, risalente al 1992, quindi 26 anni prima del delitto per cui si procede, nonché da altri tre reati di natura bagatellare, quali tentati di furto, minacce e violazione di domicilio. La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum Si è, al riguardo, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile (Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008, Rv. 240706; Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007, Rv. 236426; Sez. 2, n. 46452 del 19/03/2008, Rv. 242601). E', dunque compito del giudice di merito tener conto delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest'ultima, del grado di colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personalità del reo, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010), motivando adeguatamente al riguardo. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti penali per reati di ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti, simulazione di reato e autocalunnia, lesioni personali, furto tentato, violazione di domicilio. La Corte ha altresì evidenziato che tre reati sono stati commessi nei cinque anni antecedenti alla commissione dell'ultimo delitto e, pertanto, ha ritenuto che la commissione di un nuovo delitto a distanza di un lasso di tempo così limitato nonchè la natura omogenea di alcuni dei reati commessi fossero indicativi della maggiore pericolosità del ricorrente e della sua pervicacia nel compimento di attività delittuose soprattutto nell'ambito di reati a scopo di lucro, desumendo da tali elementi, quindi, la tendenza dell'imputato a trarre dalle attività lecite il proprio sostentamento; l'omogeneità dei precedenti penali è invece indicativa di un forte radicamento nell'ambito nell'ambiente dello spaccio di stupefacenti. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 Il Consigliere e
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