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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12532/2026

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ilanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 4 novembre 2025 il Tribunale di Milano, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha respinto l'opposizione presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA] control'ordinanza del medesimo Tribunale dell'8 luglio 2025 con cui era stata respinta la richiestaex art. 172 cod. pen. di estinzione, per decorso del tempo, della pena inflitta con la sentenzadel Tribunale di Milano del 30 gennaio 2003, irrevocabile il 10 luglio 2014.In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la pena inflitta con la sentenzaera pari a 6 anni e 6 mesi di reclusione e 30.000 euro di multa, e che agli effetti di cui all’art.172 cod. pen. rileva la pena inflitta dal giudice della cognizione, a prescindere da eventualiriduzioni sopravvenute in fase esecutiva; il termine di estinzione della pena decorreva dal 10luglio 2014, attesa la restituzione nel termine che aveva ottenuto l'imputato per impugnare lasentenza di primo grado, e che aveva portato ad un secondo giudizio di appello, che avevaconfermato la pena inflitta dal primo giudice, giudizio che si era concluso con sentenza del26 ottobre 2012, irrevocabile il 10 luglio 2014; ne consegue che il termine di estinzione dellapena non era ancora maturato.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge in quanto la pena daconsiderare al fine del calcolo della estinzione per decorso del tempo avrebbe dovuto esserequella netta depurata dall'indulto che era stato concesso al condannato per tre anni direclusione, e non quella lorda inflitta in cognizione, perché nel caso in esame il secondogiudizio di appello era intervenuto quando era già stato riconosciuto il beneficio dell'indulto;doveva conseguente ritenersi che il giudice di appello avesse inflitto, pertanto, in concreto lapena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, e non quella apparente di 6 anni e 6 mesi, perché treanni di reclusione erano già stati condonati.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Il termine di prescrizione della pena per decorso del tempo, ai sensi dell’art. 172 cod.pen., doveva farsi decorrere effettivamente, come ritenuto dal giudice dell’esecuzione, dal 10luglio 2014, che è la data in cui è divenuta irrevocabile la seconda sentenza di appello,conseguenza della rimessione nel termine chiesta dallo stesso imputato.Infatti, come affermato da Sez.

U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196889 - 01:«in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l’art. 172 cod. pen. individua ilrelativo “dies a quo” nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta “irrevocabile”,aggettivo, quest’ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per lasua concreta utilizzazione come titolo esecutivo».Il principio di diritto della sentenza Cellerini è stato ulteriormente ribadito nellagiurisprudenza di legittimità successiva, in cui è stato affermato che il combinato dispostodegli artt. 172 e 173 cod. pen. consente di individuare il dies a quo per l’estinzione dellapena nel momento in cui la sentenza di condanna diventa esecutoria, e che le causeimpeditive del decorso del termine sono solo quelle riferibili all’esecuzione della decisioneirrevocabile (tra le altre, Sez. 6, n. 44604 del 15/09/2015, dep. 2016, Wozniak, Rv. 265454 -01; Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014, Antoszek, Rv. 259700 – 01; da ultimo, in sensoconforme, Sez. 5, n. 29331 del 26/06/2025, D., Rv. 288506 - 01).Per quanto riguarda, invece, la entità della pena da considerare ai fini del calcolo di cuiall’art. 172, comma 1, cod. pen., la giurisprudenza di legittimità è altrettanto costantenell’affermare che “ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell'estinzione dellapena per prescrizione ai sensi dell'art. 172 cod. pen., deve intendersi per "pena inflitta"quella irrogata dal giudice di cognizione, inclusa la parte di essa eventualmente coperta dacondono” (Sez. 1, n. 21867 del 01/06/2006, Riva, Rv. 234638 – 01; conformi Sez. 1, n.49748 del 26/06/2018, Dinellari, Rv. 274486 – 01, Sez. 1, n. 5111 del 22/09/1999, Visciglio,Rv. 214389 – 01; tra le decisioni più recenti v. anche Sez. 7, n. 28385 del 07/01/2021,Ljubisa, n.m.; Sez. 1, n. 27922 del 30/09/2020, Murataj, n.m.; Sez. 5, n. 45169 del06/11/2019, Vathi, n.m.).Il collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento della giurisprudenza dilegittimità, che è conforme, d’altronde, alla lettera della legge, che parla del “decorso di untempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiorea dieci anni”, in quanto con la previsione dell’art. 172 cod. pen. il legislatore ha volutocorrelare la rinuncia dello Stato all'esercizio della pretesa punitiva al decorrere di un lasso ditempo predeterminato in proporzione alla gravità del reato commesso ed all'allarme da essosuscitato; nel sistema dell’art. 172 cod. pen. quanto più grave è il fatto criminoso, tantomaggiore e duraturo è l'interesse dello Stato alla sottoposizione del condannatoall'esecuzione della pena inflittagli dal giudice della cognizione, deputato a valutare la gravitàdel reato e il suo disvalore sociale.

Su di esso, pertanto, non sono destinate ad incidere lesopravvenienze avvenute in fase esecutiva, che sono fondate su presupposti di volta in voltavariabili, e comunque diversi dalla gravità concreta del reato quale valutata dal giudice che siè pronunciato sul giudizio di responsabilità.Il ricorso è, pertanto, infondato.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 4 novembre 2025 il Tribunale di Milano, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha respinto l'opposizione presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA] control'ordinanza del medesimo Tribunale dell'8 luglio 2025 con cui era stata respinta la richiestaex art. 172 cod. pen. di estinzione, per decorso del tempo, della pena inflitta con la sentenzadel Tribunale di Milano del 30 gennaio 2003, irrevocabile il 10 luglio 2014.In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la pena inflitta con la sentenzaera pari a 6 anni e 6 mesi di reclusione e 30.000 euro di multa, e che agli effetti di cui all’art.172 cod. pen. rileva la pena inflitta dal giudice della cognizione, a prescindere da eventualiriduzioni sopravvenute in fase esecutiva; il termine di estinzione della pena decorreva dal 10luglio 2014, attesa la restituzione nel termine che aveva ottenuto l'imputato per impugnare lasentenza di primo grado, e che aveva portato ad un secondo giudizio di appello, che avevaconfermato la pena inflitta dal primo giudice, giudizio che si era concluso con sentenza del26 ottobre 2012, irrevocabile il 10 luglio 2014; ne consegue che il termine di estinzione dellapena non era ancora maturato.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge in quanto la pena daconsiderare al fine del calcolo della estinzione per decorso del tempo avrebbe dovuto esserequella netta depurata dall'indulto che era stato concesso al condannato per tre anni direclusione, e non quella lorda inflitta in cognizione, perché nel caso in esame il secondogiudizio di appello era intervenuto quando era già stato riconosciuto il beneficio dell'indulto;doveva conseguente ritenersi che il giudice di appello avesse inflitto, pertanto, in concreto lapena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, e non quella apparente di 6 anni e 6 mesi, perché treanni di reclusione erano già stati condonati.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il termine di prescrizione della pena per decorso del tempo, ai sensi dell’art. 172 cod.pen., doveva farsi decorrere effettivamente, come ritenuto dal giudice dell’esecuzione, dal 10luglio 2014, che è la data in cui è divenuta irrevocabile la seconda sentenza di appello,conseguenza della rimessione nel termine chiesta dallo stesso imputato.Infatti, come affermato da Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196889 - 01:«in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l’art. 172 cod. pen. individua ilrelativo “dies a quo” nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta “irrevocabile”,aggettivo, quest’ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per lasua concreta utilizzazione come titolo esecutivo».Il principio di diritto della sentenza Cellerini è stato ulteriormente ribadito nellagiurisprudenza di legittimità successiva, in cui è stato affermato che il combinato dispostodegli artt. 172 e 173 cod. pen. consente di individuare il dies a quo per l’estinzione dellapena nel momento in cui la sentenza di condanna diventa esecutoria, e che le causeimpeditive del decorso del termine sono solo quelle riferibili all’esecuzione della decisioneirrevocabile (tra le altre, Sez. 6, n. 44604 del 15/09/2015, dep. 2016, Wozniak, Rv. 265454 -01; Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014, Antoszek, Rv. 259700 – 01; da ultimo, in sensoconforme, Sez. 5, n. 29331 del 26/06/2025, D., Rv. 288506 - 01).Per quanto riguarda, invece, la entità della pena da considerare ai fini del calcolo di cuiall’art. 172, comma 1, cod. pen., la giurisprudenza di legittimità è altrettanto costantenell’affermare che “ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell'estinzione dellapena per prescrizione ai sensi dell'art. 172 cod. pen., deve intendersi per "pena inflitta"quella irrogata dal giudice di cognizione, inclusa la parte di essa eventualmente coperta dacondono” (Sez. 1, n. 21867 del 01/06/2006, Riva, Rv. 234638 – 01; conformi Sez. 1, n.49748 del 26/06/2018, Dinellari, Rv. 274486 – 01, Sez. 1, n. 5111 del 22/09/1999, Visciglio,Rv. 214389 – 01; tra le decisioni più recenti v. anche Sez. 7, n. 28385 del 07/01/2021,Ljubisa, n.m.; Sez. 1, n. 27922 del 30/09/2020, Murataj, n.m.; Sez. 5, n. 45169 del06/11/2019, Vathi, n.m.).Il collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento della giurisprudenza dilegittimità, che è conforme, d’altronde, alla lettera della legge, che parla del “decorso di untempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiorea dieci anni”, in quanto con la previsione dell’art. 172 cod. pen. il legislatore ha volutocorrelare la rinuncia dello Stato all'esercizio della pretesa punitiva al decorrere di un lasso ditempo predeterminato in proporzione alla gravità del reato commesso ed all'allarme da essosuscitato; nel sistema dell’art. 172 cod. pen. quanto più grave è il fatto criminoso, tantomaggiore e duraturo è l'interesse dello Stato alla sottoposizione del condannatoall'esecuzione della pena inflittagli dal giudice della cognizione, deputato a valutare la gravitàdel reato e il suo disvalore sociale. Su di esso, pertanto, non sono destinate ad incidere lesopravvenienze avvenute in fase esecutiva, che sono fondate su presupposti di volta in voltavariabili, e comunque diversi dalla gravità concreta del reato quale valutata dal giudice che siè pronunciato sul giudizio di responsabilità.Il ricorso è, pertanto, infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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