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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23048/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, qualecontinuazione della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], n.81/02/2018, depositata il 12/02/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava, dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Perugia, l’avviso di accertamento n.T3N070403222/2013, con il quale l’Agenzia delle entrate avevarecuperato a tassazione, in relazione all’anno d’imposta 2008, le ritenutenon effettuate sui redditi da lavoro dipendente/assimilati corrisposti aClaudio Rossi e [OSCURATO:PERSONA]Agostino, quali amministratori eNumero registro generale 26203/2018Numero sezionale 5342/2026Numero di raccolta generale 23048/2026Data pubblicazione 10/07/2026dirigenti della [OSCURATO:SOCIETA]., all’epoca controllata al 100% dallaTeleunit s.p.a.Con separato ricorso la società contribuente impugnava, altresì,l’atto di irrogazione sanzioni n.

T3NIR0400005/2014, emesso, ai sensidell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’omessoversamento delle predette ritenute.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo che l’Ufficio nonavesse addotto alcuna prova circa l’esistenza di un vincolo disubordinazione tra la società contribuente e i manager Rossi e D’Agostino,e che non fosse configurabile la fattispecie dell’abuso del diritto richiamatanell’atto impositivo.2.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale rigettava ilgravame.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a duemotivi.[OSCURATO:PERSONA] LTD, con sede in Cipro, già [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito dicancellazione di questa dal registro delle imprese in data 07/12/2017 pertrasferimento all’estero, è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Anche il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, in persona del dott.

MauroVitiello, ha depositato memoria con la quale ha concluso perl’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR emessouna sentenza viziata da motivazione apparente, in cui: a) non si dà contodei presupposti di fatto e di diritto degli atti impositivi impugnati, né delleNumero registro generale 26203/2018Numero sezionale 5342/2026Numero di raccolta generale 23048/2026Data pubblicazione 10/07/2026argomentazioni difensive esposte dalle parti; b) si affermaapoditticamente che l’Ufficio non ha offerto alcun elemento presuntivoinerente al rapporto di lavoro subordinato tra la società contribuente e idue manager beneficiari dell’offerta di azioni; c) si è ancor piùapoditticamente affermato che «La questione così risolta ha valoreassorbente di tutte le altre censure sollevate dall’Agenzia appellante».In sostanza, la sentenza impugnata difetta di ogni riferimento allacomplessa fattispecie oggetto di causa, non indica i motivi di appello,fonda la decisione su affermazioni apodittiche dalle quali non è possibilericostruire l’iter logico seguito e non precisa per quali ragioni le ulterioridoglianze dell’Ufficio resterebbero assorbite.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2727 e2729 c.c., nonché degli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2094c.c. e dell’art. 51, comma 1, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR proceduto ad una valutazioneanalitica ed unitaria di tutti gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio circa lariconducibilità sostanziale del rapporto di lavoro, formalmenteintercorrente tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e i due manager, alla societàcontribuente.3.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.3.1 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758;Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez.

U., 03/11/2016, n. 22232).Numero registro generale 26203/2018Numero sezionale 5342/2026Numero di raccolta generale 23048/2026Data pubblicazione 10/07/2026In particolare, si è rilevato che è apparente, con conseguente nullitàdella relativa sentenza, la motivazione priva di riferimenti ai fatti dedotti incausa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principigenerali della materia e della relativa normativa applicabile, nonconsentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass.03/04/2026, n. 8309), nonché la motivazione che non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così danon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ossia quando la pronunciariveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. 14/02/2020, n. 3819).Pertanto, qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass.03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass., Sez.

U.,07/04/2014, n. 8053).3.2 Nella specie, il denunciato vizio di motivazione apparentesussiste, in quanto la CTR: i) non ha riportato i fatti dedotti in causa, néindicato, neppure sinteticamente, le questioni giuridiche in contestazione;ii) non ha riportato i motivi posti a fondamento dell’appello propostodall’Ufficio; iii) si è limitata a richiamare principi astratti in ordine allatassazione delle azioni, all’individuazione del rapporto di lavorosubordinato nel caso di collegamento di imprese ed alle relative fattispeciesimulatorie, senza, tuttavia, operare alcun concreto richiamo o aggancio aiNumero registro generale 26203/2018Numero sezionale 5342/2026Numero di raccolta generale 23048/2026Data pubblicazione 10/07/2026fatti di causa e senza spiegare come e perché i predetti principirileverebbero nel caso di specie; iv) ha sostenuto che l’Ufficio non avrebbefornito prove - anche di tipo indiziario connotate da gravità, precisione econcordanza - del rapporto di lavoro subordinato tra la societàcontribuente e i due amministratori della compagine controllata, ma nonha precisato quali fossero gli elementi addotti dall’Ufficio medesimo eperché gli stessi non avrebbero valenza probatoria; v) ha operato ungenerico richiamo alla motivazione di cinque pronunce di questa Cortesenza precisare sotto quale profilo le stesse rileverebbero; vi) èpervenuta, in definitiva, a sostenere l’infondatezza dell’appello senzaesplicitare il percorso logico-giuridico seguito e le ragioni per le quali lerestanti censure dell’Amministrazione finanziaria, neppure indicate,resterebbero assorbite.4.

Ne consegue che va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio eprovveda, altresì, alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/07/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, qualecontinuazione della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], n.81/02/2018, depositata il 12/02/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava, dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Perugia, l’avviso di accertamento n.T3N070403222/2013, con il quale l’Agenzia delle entrate avevarecuperato a tassazione, in relazione all’anno d’imposta 2008, le ritenutenon effettuate sui redditi da lavoro dipendente/assimilati corrisposti aClaudio Rossi e [OSCURATO:PERSONA]Agostino, quali amministratori eNumero registro generale 26203/2018Numero sezionale 5342/2026Numero di raccolta generale 23048/2026Data pubblicazione 10/07/2026dirigenti della [OSCURATO:SOCIETA]., all’epoca controllata al 100% dallaTeleunit s.p.a.Con separato ricorso la società contribuente impugnava, altresì,l’atto di irrogazione sanzioni n. T3NIR0400005/2014, emesso, ai sensidell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’omessoversamento delle predette ritenute.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo che l’Ufficio nonavesse addotto alcuna prova circa l’esistenza di un vincolo disubordinazione tra la società contribuente e i manager Rossi e D’Agostino,e che non fosse configurabile la fattispecie dell’abuso del diritto richiamatanell’atto impositivo.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale rigettava ilgravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a duemotivi.[OSCURATO:PERSONA] LTD, con sede in Cipro, già [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito dicancellazione di questa dal registro delle imprese in data 07/12/2017 pertrasferimento all’estero, è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Anche il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, in persona del dott. MauroVitiello, ha depositato memoria con la quale ha concluso perl’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR emessouna sentenza viziata da motivazione apparente, in cui: a) non si dà contodei presupposti di fatto e di diritto degli atti impositivi impugnati, né delleNumero registro generale 26203/2018Numero sezionale 5342/2026Numero di raccolta generale 23048/2026Data pubblicazione 10/07/2026argomentazioni difensive esposte dalle parti; b) si affermaapoditticamente che l’Ufficio non ha offerto alcun elemento presuntivoinerente al rapporto di lavoro subordinato tra la società contribuente e idue manager beneficiari dell’offerta di azioni; c) si è ancor piùapoditticamente affermato che «La questione così risolta ha valoreassorbente di tutte le altre censure sollevate dall’Agenzia appellante».In sostanza, la sentenza impugnata difetta di ogni riferimento allacomplessa fattispecie oggetto di causa, non indica i motivi di appello,fonda la decisione su affermazioni apodittiche dalle quali non è possibilericostruire l’iter logico seguito e non precisa per quali ragioni le ulterioridoglianze dell’Ufficio resterebbero assorbite.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2727 e2729 c.c., nonché degli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2094c.c. e dell’art. 51, comma 1, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR proceduto ad una valutazioneanalitica ed unitaria di tutti gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio circa lariconducibilità sostanziale del rapporto di lavoro, formalmenteintercorrente tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e i due manager, alla societàcontribuente.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.3.1 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758;Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232).Numero registro generale 26203/2018Numero sezionale 5342/2026Numero di raccolta generale 23048/2026Data pubblicazione 10/07/2026In particolare, si è rilevato che è apparente, con conseguente nullitàdella relativa sentenza, la motivazione priva di riferimenti ai fatti dedotti incausa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principigenerali della materia e della relativa normativa applicabile, nonconsentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass.03/04/2026, n. 8309), nonché la motivazione che non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così danon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ossia quando la pronunciariveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. 14/02/2020, n. 3819).Pertanto, qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass.03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass., Sez. U.,07/04/2014, n. 8053).3.2 Nella specie, il denunciato vizio di motivazione apparentesussiste, in quanto la CTR: i) non ha riportato i fatti dedotti in causa, néindicato, neppure sinteticamente, le questioni giuridiche in contestazione;ii) non ha riportato i motivi posti a fondamento dell’appello propostodall’Ufficio; iii) si è limitata a richiamare principi astratti in ordine allatassazione delle azioni, all’individuazione del rapporto di lavorosubordinato nel caso di collegamento di imprese ed alle relative fattispeciesimulatorie, senza, tuttavia, operare alcun concreto richiamo o aggancio aiNumero registro generale 26203/2018Numero sezionale 5342/2026Numero di raccolta generale 23048/2026Data pubblicazione 10/07/2026fatti di causa e senza spiegare come e perché i predetti principirileverebbero nel caso di specie; iv) ha sostenuto che l’Ufficio non avrebbefornito prove - anche di tipo indiziario connotate da gravità, precisione econcordanza - del rapporto di lavoro subordinato tra la societàcontribuente e i due amministratori della compagine controllata, ma nonha precisato quali fossero gli elementi addotti dall’Ufficio medesimo eperché gli stessi non avrebbero valenza probatoria; v) ha operato ungenerico richiamo alla motivazione di cinque pronunce di questa Cortesenza precisare sotto quale profilo le stesse rileverebbero; vi) èpervenuta, in definitiva, a sostenere l’infondatezza dell’appello senzaesplicitare il percorso logico-giuridico seguito e le ragioni per le quali lerestanti censure dell’Amministrazione finanziaria, neppure indicate,resterebbero assorbite.4. Ne consegue che va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio eprovveda, altresì, alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/07/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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