CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 46571/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui agli all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 240 cod.pen. con riferimento alla disposta confisca di quanto in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso risulta intempestivamente proposto. 2.Va rilevato, secondo il dictum delle Sezioni Unite, la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto termine - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez. U n.40986 del 19/07/2018, Rv.273934 - 02). Nella specie, avendo il giudice irritualmente indicato in dispositivo il termine di gg 60 per il deposito della motivazione, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorreva dal 28/05/2021 (notifica dell'avviso di deposito del provvedimento) e, quindi, alla data di deposito del ricorso per cassazione - 17.8.2021 -, esso era già inutilmente decorso. 3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 03/12/2021 Il Consigliere e