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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 01280/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha confermato il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare di provenienza furtiva corpo del reato del delitto di ricettazione, emesso dal PM presso il Tribunale di Locri in data 27 ottobre 2021.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Ismail,

2.1. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta la sostanziale apparenza della motivazione in punto sussistenza delle esigenze cautelari posto che nel caso di specie sussisterebbero unicamente formule di stile di portata del tutto generica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente, soggetto trovato in possesso di un bene di provenienza furtiva, non contesta la sussistenza del fumus commissi delicti.

Tale circostanza determina la mancata contestazione in ordine al fatto che l'unico soggetto legittimato a richiedere la restituzione del bene sia la vittima del furto e la conseguente impossibilità di una restituzione a proprio favore.

Ne discende quindi la mancanza di un interesse concreto alla proposizione del ricorso.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha confermato il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare di provenienza furtiva corpo del reato del delitto di ricettazione, emesso dal PM presso il Tribunale di Locri in data 27 ottobre 2021. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Ismail, 2.1. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta la sostanziale apparenza della motivazione in punto sussistenza delle esigenze cautelari posto che nel caso di specie sussisterebbero unicamente formule di stile di portata del tutto generica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente, soggetto trovato in possesso di un bene di provenienza furtiva, non contesta la sussistenza del fumus commissi delicti. Tale circostanza determina la mancata contestazione in ordine al fatto che l'unico soggetto legittimato a richiedere la restituzione del bene sia la vittima del furto e la conseguente impossibilità di una restituzione a proprio favore. Ne discende quindi la mancanza di un interesse concreto alla proposizione del ricorso. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore
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