CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17224/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente principale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ANDREA;- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza n. 34/2025 della Corte di Appello di Ancona, pubblicata indata 31.01.2025, N.R.G. 336/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.04.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15874/2025Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 17224/2026Data pubblicazione 01/06/20261. La Corte di Appello di Ancona ha rigettato l’appello principale proposto da[OSCURATO:PERSONA] e l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che, in parziale accoglimento delricorso proposto dal Lucarini, volto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimitàdel licenziamento disciplinare comminatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. con letteradel 7.3.2023 ricevuta in data 14.3.2023 in riferimento a plurime infrazionicontestate con lettere del 20.1.2023 e 2.2.2023 (11 addebiti poi ridotti a 10 aseguito delle difese istruttorie), aveva escluso il carattere ritorsivo del suddettolicenziamento ed aveva condannato il datore di lavoro al pagamento diun’indennità pari a 16 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltreaccessori.2. La Corte territoriale ha rilevato che gli addebiti che avevano dato luogoalle contestazioni disciplinari avevano riguardato cinque distinte tipologie diinfrazioni: la mancata partecipazione alla formazione obbligatoria organizzatadall’azienda (contestazione n. 185), una non corretta gestione dell’orario dilavoro e degli obblighi di giustificazione delle assenze (contestazioni n. 186 e188), una negligente e trascurata esecuzione di mansioni lavorative(contestazioni nn. 187, 397 e 398), condotte irrispettose nei confronti di colleghi(contestazioni nn. 393 e 396) e in generale un atteggiamento scarsamentecollaborativo tenuto sul posto di lavoro (contestazioni n. 189 e 394).3. Ha ritenuto dimostrate le condotte del Lucarini di cui alle contestazioni nn.185, 186, 187, 188, 189, 394 e 398 (esclusa quella relativa all’assenza del 16gennaio, in cui l’omessa marcatura in entrata era stata giustificata dai reportsull’attività svolta) ed indimostrate le contestazioni relative ai comportamentiirrispettosi nei confronti dei colleghi da parte del Lucarini e al mancato avviso alpersonale del settore cimiteriale di recarsi presso il laboratorio nei giorniprefissati (contestazioni nn. 393, 396 e 397).4. Ha ritenuto applicabile ratione temporis il CCNL risultante dal rinnovo del18.5.2022, con scadenza al 31.12.2024, e non quello del luglio 2016erroneamente applicato dal primo giudice ed in assenza di allegazione e provaNumero registro generale 15874/2025Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 17224/2026Data pubblicazione 01/06/2026del concreto pregiudizio arrecato all’azienda o a terzi, richiesto dall’art. 68 letterecondotte del Lucarini di cui alle contestazioni nn. 185, 186, 187, 188, 189, 394e 398 sussumibili nelle previsioni dell’art. 68 lett. D punti b, c, d ed e, sanzionabilicon la sospensione dal servizio da tre a cinque giorni.5. Considerato che dette infrazioni erano singolarmente punite con sanzionidi tipo conservativo, le ha ritenute insufficienti a fondare il provvedimento dilicenziamento per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell’art. 3 legge n.604/1966 in quanto non integravano un notevole inadempimento agli obblighicontrattuali da parte del lavoratore, né erano stati contestati comportamenti cheavessero causato danni alle persone, al materiale aziendale o a cose di terzi e ladurata inferiore a quattro giorni lavorativi dell’assenza tardivamente giustificata.6. Ha poi condiviso le valutazioni del primo giudice, che aveva inquadrato lafattispecie “nelle altre ipotesi” per le quali l’art. 18 comma 5 della legge n.300/1970 prevede la tutela indennitaria cd. forte, in quanto le condotte tenutedal Lucarini erano connotate da rilevante gravità in quanto realizzate condeliberata consapevolezza di trascendere le direttive aziendali, le norme pattiziee i doveri di subordinazione assunti contrattualmente.7. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 18, quarto comma, della legge n.300/1970, in quanto non era venuta in rilievo una singola infrazione, ma uncomplessivo comportamento inadempiente del lavoratore costituito da unapluralità di condotte che postulano necessariamente una valutazione in punto diproporzionalità della misura espulsiva adottata; ha in particolare osservato chepur non essendo di gravità tale da legittimare l’irrogazione della massimasanzione espulsiva, si erano comunque tradotti in illeciti che avevano denotatouno scarso interesse del lavoratore al rispetto degli obblighi contrattuali assuntie dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.8. Ha in particolare ritenuto che per le concrete modalità e il contesto diriferimento, il complessivo comportamento del lavoratore aveva posto in dubbiola futura correttezza dell’adempimento ed aveva denotato una scarsainclinazione del dipendente all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza,buona fede e correttezza.Numero registro generale 15874/2025Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 17224/2026Data pubblicazione 01/06/20269. Ha escluso il carattere ritorsivo del recesso datoriale ed ha ritenutoinfondata la censura del Lucarini riguardante la violazione del termine di 30giorni lavorativi previsto dall’art. 68, ottavo comma, del CCNL del 18.5.2022 perla comunicazione del provvedimento sanzionatorio.10. Avverso tale sentenza ha proposto [OSCURATO:PERSONA] ricorso percassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.11. [OSCURATO:SOCIETA]., oltre a resistere con controricorso, ha propostoricorso incidentale sulla base di due motivi, illustrati da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con primo motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3cod. proc. civ., sotto il profilo della violazione dell’art. 18 legge n. 300/1970 edell’articolo 30 comma 3 della legge 183/2010, nonché sotto il profilo della noncorretta interpretazione delle disposizioni del CCNL dei servizi ambientaliUtilitalia del 18 maggio 2022, con particolare riferimento alle disposizioni pattiziedi cui all’articolo 68 (sanzioni disciplinari) comma 2 lettere A, B, C, D e comma3 lettere F e G.Addebita alla Corte territoriale la mancata applicazione della tutelareintegratoria prevista dall’art. 18, comma quarto della legge n. 300/1970;evidenzia che il Lucarini era stato espulso per fatti punibili con una sanzioneconservativa ai sensi dell’art. 68 del CCNL, come riconosciuto dalla sentenzaimpugnata.Sostiene che l’art. 18, comma quarto, legge n. 300/1970 costituisce unanorma imperativa che non permette margini di valutazione rispetto allaprevisione operata dalla contrattazione collettiva e non può essere derogataqualora vengano in rilievo una pluralità di condotte singolarmente punibili conuna sanzione conservativa, non essendo stata nel caso di specie contestata larecidiva, come previsto dall’art. 68 del CCNL.Rimarca che nel caso di specie le contestazioni erano state elevate in modoirrituale in blocco, senza rispettare i canoni giurisprudenziali della tempestivitàe della specificità, mediante l’accumulo di condotte irrilevanti o scarsamenteNumero registro generale 15874/2025Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 17224/2026Data pubblicazione 01/06/2026rilevanti per rappresentare una situazione non conforme al vero in termini dimaggiore gravità dei fatti e al solo fine di colpire il ricorrente che a sessanta annidi età e dopo trenta anni di servizio non poteva essere utilmente ricollocato nelmondo del lavoro.2. Con il secondo motivo il ricorso principale denuncia nullità della sentenzae del procedimento, in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc.civ., per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sotto il profilo deltravisamento e del non corretto governo della prova, non essendo state valutatecome confessioni giudiziali ai sensi dell’art. 2733 cod. civ. le affermazionicontenute nelle memorie avversarie di costituzione in primo grado e in appello,ai fini del riconoscimento della natura ritorsiva del provvedimento espulsivoquale motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 cod. civ. e non essendostati ammessi l’interrogatorio formale e la prova per testi articolati dal Lucarininel ricorso di primo grado.Sostiene che la richiesta di inamovibilità del 19.1.2023 quale segretario dellain blocco le contestazioni (undici distinte lettere, di cui cinque in data 20.1.2023e sei in data 1.2.2023) e l’ammissione delle diverse ed effettive ragioni dellicenziamento erano idonee a comprovare il motivo illecito determinante, che laCorte territoriale non ha colto, in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.Evidenzia che nella memoria di costituzione in primo grado, Anconambientes.p.a. aveva indicato tra le condotte che avevano urtato la sensibilità aziendaleun ricorso del Lucarini al giudice del lavoro per richiesta di inquadramento al VIIlivello, un ricorso per la repressione della condotta antisindacale per illegittimotrasferimento, nonché le richieste di inamovibilità del 31.7.2008, del 21.1.2011e del 9.1.2023.Lamenta la mancata disamina delle ulteriori confessioni giudiziali diAnconambiente s.p.a., che costituendosi nel giudizio di appello aveva dedotto diavere adottato il sistema di sorveglianza esitato con il provvedimento OdS5182/21 (in cui erano esposte le chiare finalità di controllo della prestazione edella presenza del lavoratore, della reportistica imposta) avendo maturato ilgrave sospetto di attività alternative svolte in concorrenza ed impossibili daNumero registro generale 15874/2025Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 17224/2026Data pubblicazione 01/06/2026dimostrare e divulgare, e per tutelare la quiete aziendale; nella medesimamemoria l’Azienda aveva inoltre asserito che detti sospetti erano alimentatidall’acceso risentimento del Lucarini per l’interruzione dell’interlocuzioneesclusiva con l’appaltatrice durante la sua assenza fisica per la sospensionedisciplinare.Si duole della mancata ammissione della prova orale, tese a dimostrare cheil Lucarini non era destinatario del corso di formazione in quanto responsabiledell’ufficio, che altri dipendenti non avevano partecipato al corso senzaconseguenze disciplinari, nonché l’ordine di smaltire le ferie, il malfunzionamentogestionale, la presenza in servizio del Lucarini in data 16.1.2023 e la prassiaziendale che consentiva di sanare entro la fine del mese le anomalie delletimbrature.Critica la sentenza impugnata per non avere colto che subito dopo i giornioggetto di contestazione il Lucarini era stato collocato in ferie forzate in quantone aveva ancora molte da smaltire ed era già conclamata la volontà diallontanarlo dal contesto aziendale.Denuncia la distribuzione non corretta dell’onere della prova ed iltravisamento della prova.3. Con il terzo motivo il ricorso principale denuncia omesso esame circa unfatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in forza dell’art.360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., per la mancata valutazione delleaffermazioni confessorie contenute alle pagine 25 e 26 della memoria dicostituzione con appello incidentale, con cui la società aveva dedotto di avereadottato il sistema di sorveglianza esitato con il provvedimento OdS 5182/21 (incui erano esposte le chiare finalità di controllo della prestazione e della presenzadel lavoratore, della reportistica imposta) avendo maturato il grave sospetto diinoltre asserito che detti sospetti erano alimentati dall’acceso risentimento delLucarini per l’interruzione dell’interlocuzione esclusiva con l’appaltatrice durantela sua assenza fisica per la sospensione disciplinare.Numero registro generale 15874/2025Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 17224/2026Data pubblicazione 01/06/2026Sostiene che nel caso di specie non opera la preclusione della “doppiaconforme”, in quanto dette dichiarazioni confessorie sono contenute nell’atto diappello.4. Con il primo motivo, il ricorso incidentale denuncia violazione ed errataapplicazione degli artt. 2119, 2118, 2106, 1455 cod. civ., nonché dell’art. 18,comma quarto, legge n. 300/1970, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3cod. proc. civ. in tema di violazione della proporzionalità; nullità della sentenzaper motivazione contraddittoria e attinta da irriducibile illogicità, in violazionedell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod.proc. civ.Deduce che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il dubbiosulla futura correttezza dell’adempimento e lo scarso interesse o inclinazioneall’attuazione egli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezzaintegrano gli estremi del “grave inadempimento” che legittima il recesso,configurando il giustificato motivo o la giusta causa di recesso.Evidenzia la contraddittorietà tra la qualificazione dell’inadempimento come“di non rilevante gravità” e come “idoneo a far sorgere nel datore di lavorofondati dubbi sulla correttezza dei successivi adempimenti”.Lamenta che ai fini del giudizio di proporzionalità la sentenza impugnata nonha correttamente valutato la posizione apicale del lavoratore, l’intensità del dolo,la reiterazione delle condotte, i precedenti disciplinari e i fatti pregressi noncontestati, la pacifica durata trentennale del rapporto, il disvalore delle condottenell’ambiente e nella fluida organizzazione del lavoro, anche riguardo a terzi, néha correttamente valutato gli accertamenti in fatto relativi ai medesimi elementied operati dal giudice di primo grado, pur non avendoli revocati né confutati.Aggiunge che il rifiuto di partecipare alla formazione disposta dal datore dilavoro, l’insubordinazione e l’autoassegnazione delle ferie sono di per sé idoneea fondare il giustificato motivo di licenziamento.Deduce che le contestazioni nn. 187 e 398, relative all’omissione dellareportistica settimanale obbligatoria, sono sussumibili nell’art. 68 lett. F punto gdel CCNL, riferito all’inosservanza di leggi, regolamenti o obblighi di serviziodeliberatamente commesse per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, cheNumero registro generale 15874/2025Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 17224/2026Data pubblicazione 01/06/2026abbia comunque procurato danno all’azienda; sostiene pertanto che a fronte deldisservizio organizzativo interno comprovato dalle lamentele dei colleghi, deldiscredito di immagine aziendale nei confronti del comune di Ancona,stakeholder esterno all’azienda e della procurata disponibilità di tempo delLucarini negli spazi di incontrollabile irreperibilità lavorativa, al lavoratoreavrebbe dovuto essere applicata la sanzione del licenziamento con preavviso.5. Con il secondo motivo, il ricorso incidentale denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 188, 257, 421 e 437 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per dichiarata impossibilità diammissione della prova per testi sulla contestazione n. 393 relativa alle gravioffese del ricorrente ad una collega e al mancato ed immotivato ingresso delledichiarazioni testimoniali di terzi.Evidenzia che le informazioni dei testi indicati dalla società erano stateassunte de auditu da un terzo estraneo al giudizio e che nel nostro ordinamentonon sussiste alcuna inibizione all’assunzione delle prove testimoniali cd. de relatosemplici; aggiunge che l’attendibilità delle suddette deposizioni avrebbe dovutoessere valutata ex post, tenendo conto di quattro dichiarazioni testimonialiscritte, che costituiscono prove atipiche.Sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto disporre d’ufficio ai sensidell’art. 257 cod. civ. l’assunzione testimoniale della persona investitadirettamente delle offese del Lucarini ed ammettere d’ufficio le testimonianzescritte ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ.; evidenzia di avere sollecitato dettipoteri ufficiosi in sede di costituzione ed appello incidentale.Lamenta la mancata ed immotivata ammissione della prova relativaall’infrazione n. 397, richiesta nella memoria di costituzione di primo grado esollecitata nella comparsa di costituzione con appello incidentale.6. Il ricorso incidentale per ragioni logiche va trattato per primo.Infatti, riguardo al licenziamento disciplinare, nella nuova disciplina previstadall'art. 18 St. Lav. riformulato, il giudice deve preliminarmente accertare sericorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causaaddotti dal datore di lavoro, quali presupposti condizionanti la legittimità delrecesso secondo previsioni legali non modificate dalla riforma e, solo ove ravvisiNumero registro generale 15874/2025Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 17224/2026Data pubblicazione 01/06/2026la mancanza della causa giustificativa, deve provvedere a selezionare la tutelaapplicabile ed in particolare se si tratti di quella generale ex comma 5 ovveroquella ex comma 4, operante nei soli casi ivi previsti (Cass. Sez. L., 20/08/2020,n. 17492).7. Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato riguardo al denunciatovizio motivazionale.Questa Corte ha infatti chiarito che l’onere di allegazione dell’incidenzairrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario è assolto dal datore di lavoro conla specifica deduzione del fatto in sé, quando lo stesso abbia un riflesso, anchesolo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto, compromettendole aspettative di un futuro puntale adempimento (Cass. n. 24023/2016; Cass.n. 35066/2023).Si è in particolare evidenziato che ai fini del giudizio di proporzionalità lamodesta entità del fatto può essere ritenuta non tanto con riferimento allatenuità del danno patrimoniale arrecato, quanto in relazione al profilo del valoresintomatico che lo stesso può assumere rispetto ai futuri comportamenti dellavoratore e quindi all’incidenza sul rapporto fiduciario, essendo necessario peril configurarsi di una giusta causa di recesso che i fatti addebitati rivestano ilcarattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e,specialmente, dell’elemento essenziale della fiducia, sicché la condotta deldipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suoadempimento (Cass. n. 25044/2015).E’ dunque affetta da insanabile contraddittorietà la sentenza impugnata che,pur avendo ritenuto l’inadempimento del Lucarini “idoneo a far sorgere neldatore di lavoro fondati dubbi sulla correttezza dei successivi adempimenti”, loha ritenuto “di non rilevante gravità”.8. E’ fondato anche il secondo motivo del ricorso incidentale, in conformitàalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i testimoni "de relato actoris"sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dalsoggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto èsostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di unaparte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico dellaNumero registro generale 15874/2025Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 17224/2026Data pubblicazione 01/06/2026pretesa; i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze chehanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto delladichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuataperché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento delgiudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraganola credibilità (Cass. Sez. 1, 15/01/2015, n. 569).Non è conforme a tali principi la sentenza impugnata, che riguardo allacontestazione n. 393, relativa alla condotta offensiva asseritamente tenuta dalLucarini nei confronti della collega Magrini, non ha ammesso la provatestimoniale richiesta dalla parte appellata, in quanto i testi indicati hanno avutoconoscenza dell’episodio de relato solo tramite la stessa Magrini; ha infattioperato una valutazione ex ante, senza nemmeno dare atto della sussistenza dialtri eventuali elementi probatori.9. Deve pertanto ritenersi assorbito il ricorso principale, con il quale il Lucariniha censurato la sentenza impugnata per non avere applicato la tutelareintegratoria e per avere escluso il carattere ritorsivo del licenziamento.10. In conclusione, va accolto il ricorso incidentale e va dichiarato assorbitoil ricorso principale; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alricorso accolto con rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione,anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorsoprincipale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinviaalla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione, anche per il regolamentodelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 8 aprile 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 15874/2025Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 17224/2026Data pubblicazione 01/06/2026