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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 26545/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMA OVTavV-i-s—o- alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in data 22 luglio 2021 la Corte di appello di Roma ha riformato parzialmente, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, sull'accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione, la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 26 novembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riducendo ad anni 2 e mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed € 18.000 di multa la pena precedentemente inflitta di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed € 18.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto eccependo come unico motivo di ricorso il vizio di motivazione con riferimento all'omessa disamina di eventuali cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorrente si è limitato a lamentare, per altro in maniera assolutamente generica, la mancata disamina di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. omettendo di indicare quali avrebbe asseritamente omesso di esaminare la Corte territoriale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMA OVTavV-i-s—o- alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in data 22 luglio 2021 la Corte di appello di Roma ha riformato parzialmente, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, sull'accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione, la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 26 novembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riducendo ad anni 2 e mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed € 18.000 di multa la pena precedentemente inflitta di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed € 18.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto eccependo come unico motivo di ricorso il vizio di motivazione con riferimento all'omessa disamina di eventuali cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorrente si è limitato a lamentare, per altro in maniera assolutamente generica, la mancata disamina di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. omettendo di indicare quali avrebbe asseritamente omesso di esaminare la Corte territoriale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 26545/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris