CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoDomenico Drogheo- già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CristinaIppoliti-già controricorrente-relativamente della Corte Suprema di Cassazione n. 13865/2024Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ordinanza n. 13865/2024 questa Corte, pronunziando sul ricorso perrevocazione o, in subordine, di correzione di errore materiale proposto dalNumero registro generale 8317/2023Numero sezionale 8945/2025Numero di raccolta generale 10349/2026Data pubblicazione 20/04/2026Comune di Ciampino avverso la decisione di questa Corte di legittimità n.37965 del 2022, così statuiva: “dichiara inammissibile il ricorso e condannail ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,ed agli accessori di legge…”.2. Gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], legali dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., hanno chiesto disporsi, ai sensidell’art. 287 c.p.c., la correzione del rilevato errore per omissione in ragionedella mancata distrazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso merita accoglimento atteso che per mero materiale, l’invocatadistrazione non è stata emessa, pur sussistendo il presupposto delladichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorso di cui algiudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questaCorte (cfr. ex multis S.U. n. 16037/2010) può procedersi, come indispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali.2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimentodi correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e nonè, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa euna parte soccombente (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n.5079). P.Q.MLa Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 13865/2024,depositata in data 17 maggio 2024, dopo l’inciso «ed agli accessori di legge»debba aggiungersi la dizione « somme da distrarsi in favore dei procuratoridichiaratisi antistatari», mandando alla Cancelleria per le annotazioni dilegge.Numero registro generale 8317/2023Numero sezionale 8945/2025Numero di raccolta generale 10349/2026Data pubblicazione 20/04/2026Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]