CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 13119/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 del GIP TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensoredi [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l e indagini preliminar i del Tribunale di Treviso del 3 dicembre2024 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per i delitt i di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, ricettazione e porto d’armi in luogo pubblico 1.1 Il difensore eccepisce la mancata motivazione sulle ragioni che non avevano consentito di disporsi l’assoluzione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.e sugli aumenti disposti per la continuazione tra i reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] 2. Ilricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”;nel caso in esame, i motivi di ricorso non rientra no in nessuno dei casi indicati. Poiché i motividi ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati , il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon procedura de plano ex art. 610 comma 5-biscod. proc. pen.. 2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore de lla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26/03/2025 Il Consigliere