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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04136/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5639/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CONSOLAR° ROSA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2961/2021 depositata il 25/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2441/2019 il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda di confessoria servitutis proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'esistenza della servitù di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia, su una stradina interpoderale della larghezza di circa tre metri, incidente in parte sul terreno di proprietà del convenuto.

Con la sentenza impugnata, n. 2961/2021, la Corte di Appello di Catania rigettava l'appello proposto avverso la decisione di prime cure da [OSCURATO:PERSONA], Giancarlo e Margherita, nonché da Consolar° Rosa, eredi di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza gravata.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Consolar° Rosa, affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell'adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha formulato, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la seguente proposta: "INAMMISSIBILITA' del ricorso.

Con sentenza n. 2441/2019 il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda di con fessoria servitutis proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'esistenza della servitù di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia, su una stradina interpoderale della larghezza di circa tre metri, incidente in parte sul terreno di proprietà del convenuto.

Con la sentenza impugnata, n. 2961/2021, la Corte di Appello di Catania rigettava l'appello proposto avverso la decisione di prime cure da Colom bara Michele, Giancarlo e Margherita, nonché da [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza gravata.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Colom bara Margherita e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono che la Corte di Appello non abbia considerato la modifica dello stato dei luoghi intervenuta, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], nel 2004.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., perché il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.

Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello ha ritenuto che la servitù di passaggio, costituita originariamente con scrittura privata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che prevedeva proprio la realizzazione di una stradina della larghezza di metri tre, fosse stata confermata dalle risultanze della prova testimoniale, avendo i testi confermato l'esecuzione, nel 1960, delle opere finalizzate a realizzare il tracciato convenuto, e l'esercizio del passaggio, dopo la morte di Colom bara Carlo (avvenuta nel 1989) per oltre venti anni, sino a quando il [OSCURATO:PERSONA] non lo aveva intercluso, nel 2013 (cfr. pag. 19 della sentenza impugnata).

Ha aggiunto che i segni visibili del tracciato emergevano dall'esame delle prove testimoniali (cfr. pag. 20), ritenendo dunque, sulla base di una complessiva e non implausibile disamina delle risultanze istruttorie, dimostrata l'esistenza del diritto rivendicato dagli odierni controricorrenti.

Rispetto alla ricostruzione operata dalla Corte territoriale, i ricorrenti contrappongono una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza considerare il duplice principio, che merita di essere ribadito, per cui: 1) il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790); 2) "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto al ricorso, del cui contenuto essa è meramente riproduttiva.

In particolare, a pag. 3 della stessa, si riconosce espressamente che le censure proposte erano rivolte a denunziare "... che la ricostruzione del fatto del Giudice di merito è gravamente e decisivamente errata e fallace ..." e dunque a proporre doglianze a contenuto essenzialmente meritale.

Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 5.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5639/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CONSOLAR° ROSA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2961/2021 depositata il 25/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2441/2019 il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda di confessoria servitutis proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'esistenza della servitù di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia, su una stradina interpoderale della larghezza di circa tre metri, incidente in parte sul terreno di proprietà del convenuto. Con la sentenza impugnata, n. 2961/2021, la Corte di Appello di Catania rigettava l'appello proposto avverso la decisione di prime cure da [OSCURATO:PERSONA], Giancarlo e Margherita, nonché da Consolar° Rosa, eredi di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza gravata. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Consolar° Rosa, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell'adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha formulato, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la seguente proposta: "INAMMISSIBILITA' del ricorso. Con sentenza n. 2441/2019 il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda di con fessoria servitutis proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'esistenza della servitù di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia, su una stradina interpoderale della larghezza di circa tre metri, incidente in parte sul terreno di proprietà del convenuto. Con la sentenza impugnata, n. 2961/2021, la Corte di Appello di Catania rigettava l'appello proposto avverso la decisione di prime cure da Colom bara Michele, Giancarlo e Margherita, nonché da [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza gravata. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Colom bara Margherita e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono che la Corte di Appello non abbia considerato la modifica dello stato dei luoghi intervenuta, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], nel 2004. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., perché il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia. Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto che la servitù di passaggio, costituita originariamente con scrittura privata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che prevedeva proprio la realizzazione di una stradina della larghezza di metri tre, fosse stata confermata dalle risultanze della prova testimoniale, avendo i testi confermato l'esecuzione, nel 1960, delle opere finalizzate a realizzare il tracciato convenuto, e l'esercizio del passaggio, dopo la morte di Colom bara Carlo (avvenuta nel 1989) per oltre venti anni, sino a quando il [OSCURATO:PERSONA] non lo aveva intercluso, nel 2013 (cfr. pag. 19 della sentenza impugnata). Ha aggiunto che i segni visibili del tracciato emergevano dall'esame delle prove testimoniali (cfr. pag. 20), ritenendo dunque, sulla base di una complessiva e non implausibile disamina delle risultanze istruttorie, dimostrata l'esistenza del diritto rivendicato dagli odierni controricorrenti. Rispetto alla ricostruzione operata dalla Corte territoriale, i ricorrenti contrappongono una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza considerare il duplice principio, che merita di essere ribadito, per cui: 1) il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790); 2) "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto al ricorso, del cui contenuto essa è meramente riproduttiva. In particolare, a pag. 3 della stessa, si riconosce espressamente che le censure proposte erano rivolte a denunziare "... che la ricostruzione del fatto del Giudice di merito è gravamente e decisivamente errata e fallace ..." e dunque a proporre doglianze a contenuto essenzialmente meritale. Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 5.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso
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