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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 1937

Cassazione n. 16056/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/06/1937 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.

DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 06/12/2023, con motivazione contestuale, ha confermato la sentenza emessa in data 07/11/2022 dal Tribunale di Taranto, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (artt. 56, 629 cod. pen.).

2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, è inammissibile.

Il ricorso risulta proposto in data 25/01/2024, dunque fuori termine, in considerazione dell'intervenuto deposito di motivazione contestuale in data 06/12/2023, atteso il combinato disposto degli artt. 585 e 544 cod. proc. pen. 3.

Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, oltre che al pagamento della somma, stimata equa, di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/06/1937 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 06/12/2023, con motivazione contestuale, ha confermato la sentenza emessa in data 07/11/2022 dal Tribunale di Taranto, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (artt. 56, 629 cod. pen.). 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, è inammissibile. Il ricorso risulta proposto in data 25/01/2024, dunque fuori termine, in considerazione dell'intervenuto deposito di motivazione contestuale in data 06/12/2023, atteso il combinato disposto degli artt. 585 e 544 cod. proc. pen. 3. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, oltre che al pagamento della somma, stimata equa, di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo
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