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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 45459/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa del 27/2/2018, ha riqualificato il fatto di detenzione di una baionetta per il reato di cui all'art.697 cod. pen. e lo ha dichiarato prescritto, ha dichiarato non doversi procedere per sopravventa prescrizione per il reato di cui al capo a) e ha rideterminato la pena confermando nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 2 L. 895/1967 per le munizioni cal. 7,62 NATO, cal 30 06 Sterling e per AK-47; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualifica attribuita alle munizioni oggetto della condanna in quanto queste non sarebbero "munizioni da guerra" e, nel secondo motivo, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che in data 10 ottobre 2023 è pervenuto in cancelleria il certificato di morte dell'imputato; Rilevato che la morte dell'imputato estingue il reato ai sensi dell'art.150 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per morte dell'imputato.

Così deciso il 12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa del 27/2/2018, ha riqualificato il fatto di detenzione di una baionetta per il reato di cui all'art.697 cod. pen. e lo ha dichiarato prescritto, ha dichiarato non doversi procedere per sopravventa prescrizione per il reato di cui al capo a) e ha rideterminato la pena confermando nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 2 L. 895/1967 per le munizioni cal. 7,62 NATO, cal 30 06 Sterling e per AK-47; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualifica attribuita alle munizioni oggetto della condanna in quanto queste non sarebbero "munizioni da guerra" e, nel secondo motivo, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che in data 10 ottobre 2023 è pervenuto in cancelleria il certificato di morte dell'imputato; Rilevato che la morte dell'imputato estingue il reato ai sensi dell'art.150 cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per morte dell'imputato. Così deciso il 12/
Sentenza Cassazione n. 45459/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris