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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25614/2022

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ciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 giugno 1998; avverso la sentenza n. 4484/2021 della Corte di appello di Roma del 24 maggio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette, altresì, per il ricorrente, le conclusioni scritte dell'avv.ssa Deborah WAHL, del foro di Roma, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 24 maggio 2021, la Corte di appello di Roma ha riformato, con esclusivo riferimento alla entità della pena irrogata, la sentenza con la quale, in data 11 marzo 2021 il Tribunale di Roma, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, per avere, in concorso con altra persona rimasta non identificata, detenuto illecitamente, per fine di spaccio, gr 2 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, e lo aveva, pertanto, condannato, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche e non avendo tenuto conto della recidiva aggravata a suo carico contestata, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

La Corte territoriale, nel riformare, quanto alla pena, la sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha rilevato che l'episodio criminoso attribuito all'imputato, non nuovo peraltro a tali infrazioni, si doveva inquadrare in una vicenda di microspaccio, per cui più adeguata doveva considerarsi la pena finale irrogata di mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, contestando, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata qualificazione del fatto nelle fattispecie non punibili ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. nonché la ritenuta reformatio in pejus determinata dalla sentenza emessa dalla Corte capitolina.

Quanto al primo profilo la difesa del ricorrente ha rilevato che la Corte capitolina ha desunto la abitualità della condotta dalla esistenza di precedenti condanne a carico del prevenuto, senza avere considerato che le condanne in questione sono riferite a fatti verificatisi a distanza di diverso tempo rispetto al periodo di tempo in cui è avvenuto il fatto per cui è ora processo, per cui, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, da essi non sarebbe consentito dedurre la abitualità delle condotte criminose quale fattore ostativo alla applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Quanto al secondo profilo si osserva che, sebbene il Tribunale avesse indicato come pena da irrogare al prevenuto il minimo edittale, lo stesso organo si era, invece, attestato su di una sanzione superiore persino al medio edittale; ad avviso del ricorrente la affermazione contenuta nella sentenza di appello secondo la quale la indicazione data dal Tribunale relativamente al minimo edittale sarebbe frutto di un refuso, non è convincente; per tale ragione la Corte territoriale, sebbene abbia applicato una pena inferiore a quella irrogata dal Tribunale, essendo questa comunque superiore al minimo edittale, avrebbe violato la regola del divieto di reformatio in pejus. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.

Osserva il Collegio che, con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente difesa ha lamentato, sostenendo la illegittimità dell'orientamento seguito dalla Corte capitolina, che questa avrebbe errato nell'escludere la possibilità di ritenere configurabile la causa di non punibilità legata alla particolare tenuità del fatto, secondo la previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione della presenza di precedenti penali a carico dell'imputato; secondo l'avviso della ricorrente difesa, data la loro risalenza del tempo, la sussistenza dei precedenti gravanti sull'imputato non costituirebbe ostacolo alla riconoscibilità della predetta causa di non punibilità.

L'assunto non è accettabile.

Deve, infatti, in realtà osservarsi che, sebbene non sia estranea alla giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale il riconoscimento della causa di non punibilità dovuta alla particolare tenuità del fatto non è precluso dalla esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, e ciò pur quando, in ragione di essi sia stata applicata una sanzione superiore al minimo edittale ovvero sia stata negata la sospensione condizionale della pena, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis cod. pen., hanno nature e struttura oggettiva ed operano su di un piano diverso rispetto a quello riferibile alla personalità del reo (Corte dì cassazione, Sezione III penale, 20 luglio 2017, n. 35757; idem Sezione IV penale 26 febbraio 2016, n. 7905, principi quelli che precedono ribaditi anche in tempi più recenti da Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 gennaio 2020, n. 605), secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, cui non solo la Corte capitolina ha inteso conformarsi, ma anche questo Collegio, ai fine del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore abbia commesso (non importa se anteriormente o posteriormente la commissione del fatto per cui si procede) almeno altri due illeciti oltre quello per cui si procede (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 6 aprile 2016, n. 13681).Posto che nel caso che ora interessa è risultato che il ricorrente fosse gravato da due precedenti penali, peraltro di carattere tipologicamente omogeneo rispetto a quello per cui si procede attualmente, fra loro ravvicinati nel tempo e non particolarmente distanti rispetto al momento in cui ha commesso l'ulteriore reato ora in questione (si parla, infatti, difatti commessi sino al 2016; con riguardo alla rilevanza del cosiddetto "tempo silente", cioè del tempo trascorso fra la commissione dei precedenti reati e di quelli per cui si procede, si veda: Corte di cassazione, Sezione V penale, 7 dicembre 2020, n. 34830), la decisione assunta dalla Corte di appello di Roma appare in linea con la indicazione giurisprudenziale promanante dal citato decisum delle Sezioni unite di questa Corte e, pertanto, non illegittima.

Venendo, a questo punto all'esame del secondo motivo di ricorso, riguardante la pretesa violazione del principio della reformatio in pejus in cui sarebbe incorso il giudice del gravame, si osserva che la argomentazione sostenuta dalla ricorrente difesa si fonda su un errato apprezzamento, peraltro in qualche modo indotto da una imprecisione contenuta nella sentenza di primo grado, del contenuto di tale pronunzia.

Si sostiene, infatti, da parte del ricorrente che il giudice del gravame, che pure ka rideterminato in me/ius l'entità della pena irrogata a carico del prevenuto, avrebbe violato la predetta regola in quanto, pur avendo espresso il Tribunale la sua volontà di commisurare la pena base irrogata a carico dell'imputato al minimo edittale, la Corte di appello, nell'accogliere il motivo di gravame avente ad oggetto la dosimetria sanzionatoria, ha calcolato la pena base in misura superiore a tale limite, considerando il riferimento ad esso, pur presente nella sentenza del Tribunale di Roma, frutto di "un mero refuso".

Deve al riguardo, in primo luogo rilevarsi che si ha violazione della sopracitata regola solo se, in assenza di gravame da parte della pubblica accusa, viene dal giudice del gravame determinata una pena più severa rispetto a quello irrogata dal giudice di primo grado.

Vi è contrasto in giurisprudenza se tale valutazione, cioè quella avente ad oggetto la maggiore afflittività della pena irrogata in sede di appello, debba essere operata prendendo a modello di riferimento esclusivamente la pena finale concretamente applicata (così, per tutte: Corte di cassazione, Sezione V penale, 14 maggio 2020, n. 15130), ovvero debba farsi riferimento alle varie componenti di essa, nel senso che nessuna di esse, quale che sia il risultato della operazione finale di determinazione della pena in concreto, debba avere un contenuto sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello divisato dal giudice 4 di primo grado (in tal senso, invece, sempre per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 22 febbraio 2022, n. 6043).

Ora, senza dovere prendere posizione quanto al caso di specie in ordine alla problematica descritta, posto che nell'occasione non ci sono elementi intermedi di computo della pena che siano stati oggetto di difforme considerazione fra il giudice di primo grado e quello di appello (avendo sia il primo che il secondo valorizzato nello stesso modo la presenza delle attenuanti generiche, avendo comportato esse la riduzione della pena base di un terzo, ed avendo gli stessi correttamente calcolato, nella misura di un ulteriore terzo della pena in tal modo determinata, l'abbattimento dovuto alla scelta del rito abbreviato), si rileva che, in ogni caso l'entità della pena inflitta dal Tribunale, pari ad 1 anno di reclusione e euro 2.000,00 di multa è sensibilmente superiore alla pena di 8 mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa irrogata dalla Corte territoriale.

Di tal che non può in ogni caso parlarsi, quanto alla presente fattispecie, di violazione della regola del divieto di reformatio in pejus.

La circostanza, infine, che, per un mero trascorso di penna, il Tribunale, nello stendere la motivazione della propria decisione (ma non nel dispositivo di essa), abbia fatto erroneo riferimento, quale pena congrua, al concetto di minimo della pena è dato irrilevante, posto che la manifestazione di volontà decisoria sottesa alla determinazione della pena da infliggere cui fare riferimento è - in assenza di elementi obbiettivi che facciano diversamente orientare il giudizio dell'interprete quale potrebbe essere il caso della contestuale redazione di motivazione e dispositivo (cfr.

Corte di cassazione, Sezione IV penale, 2 dicembre 2019, n. 48766) - quella contenuta nel dispositivo della sentenza e non nella parte argomentativa che lo precede (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 gennaio 2019, n. 3969).

In definitiva il ricorso proposto va rigettato ed il ricorrente condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 giugno 1998; avverso la sentenza n. 4484/2021 della Corte di appello di Roma del 24 maggio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette, altresì, per il ricorrente, le conclusioni scritte dell'avv.ssa Deborah WAHL, del foro di Roma, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 24 maggio 2021, la Corte di appello di Roma ha riformato, con esclusivo riferimento alla entità della pena irrogata, la sentenza con la quale, in data 11 marzo 2021 il Tribunale di Roma, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, per avere, in concorso con altra persona rimasta non identificata, detenuto illecitamente, per fine di spaccio, gr 2 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, e lo aveva, pertanto, condannato, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche e non avendo tenuto conto della recidiva aggravata a suo carico contestata, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. La Corte territoriale, nel riformare, quanto alla pena, la sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha rilevato che l'episodio criminoso attribuito all'imputato, non nuovo peraltro a tali infrazioni, si doveva inquadrare in una vicenda di microspaccio, per cui più adeguata doveva considerarsi la pena finale irrogata di mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, contestando, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata qualificazione del fatto nelle fattispecie non punibili ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. nonché la ritenuta reformatio in pejus determinata dalla sentenza emessa dalla Corte capitolina. Quanto al primo profilo la difesa del ricorrente ha rilevato che la Corte capitolina ha desunto la abitualità della condotta dalla esistenza di precedenti condanne a carico del prevenuto, senza avere considerato che le condanne in questione sono riferite a fatti verificatisi a distanza di diverso tempo rispetto al periodo di tempo in cui è avvenuto il fatto per cui è ora processo, per cui, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, da essi non sarebbe consentito dedurre la abitualità delle condotte criminose quale fattore ostativo alla applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Quanto al secondo profilo si osserva che, sebbene il Tribunale avesse indicato come pena da irrogare al prevenuto il minimo edittale, lo stesso organo si era, invece, attestato su di una sanzione superiore persino al medio edittale; ad avviso del ricorrente la affermazione contenuta nella sentenza di appello secondo la quale la indicazione data dal Tribunale relativamente al minimo edittale sarebbe frutto di un refuso, non è convincente; per tale ragione la Corte territoriale, sebbene abbia applicato una pena inferiore a quella irrogata dal Tribunale, essendo questa comunque superiore al minimo edittale, avrebbe violato la regola del divieto di reformatio in pejus. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Osserva il Collegio che, con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente difesa ha lamentato, sostenendo la illegittimità dell'orientamento seguito dalla Corte capitolina, che questa avrebbe errato nell'escludere la possibilità di ritenere configurabile la causa di non punibilità legata alla particolare tenuità del fatto, secondo la previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione della presenza di precedenti penali a carico dell'imputato; secondo l'avviso della ricorrente difesa, data la loro risalenza del tempo, la sussistenza dei precedenti gravanti sull'imputato non costituirebbe ostacolo alla riconoscibilità della predetta causa di non punibilità. L'assunto non è accettabile. Deve, infatti, in realtà osservarsi che, sebbene non sia estranea alla giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale il riconoscimento della causa di non punibilità dovuta alla particolare tenuità del fatto non è precluso dalla esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, e ciò pur quando, in ragione di essi sia stata applicata una sanzione superiore al minimo edittale ovvero sia stata negata la sospensione condizionale della pena, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis cod. pen., hanno nature e struttura oggettiva ed operano su di un piano diverso rispetto a quello riferibile alla personalità del reo (Corte dì cassazione, Sezione III penale, 20 luglio 2017, n. 35757; idem Sezione IV penale 26 febbraio 2016, n. 7905, principi quelli che precedono ribaditi anche in tempi più recenti da Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 gennaio 2020, n. 605), secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, cui non solo la Corte capitolina ha inteso conformarsi, ma anche questo Collegio, ai fine del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore abbia commesso (non importa se anteriormente o posteriormente la commissione del fatto per cui si procede) almeno altri due illeciti oltre quello per cui si procede (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 6 aprile 2016, n. 13681).Posto che nel caso che ora interessa è risultato che il ricorrente fosse gravato da due precedenti penali, peraltro di carattere tipologicamente omogeneo rispetto a quello per cui si procede attualmente, fra loro ravvicinati nel tempo e non particolarmente distanti rispetto al momento in cui ha commesso l'ulteriore reato ora in questione (si parla, infatti, difatti commessi sino al 2016; con riguardo alla rilevanza del cosiddetto "tempo silente", cioè del tempo trascorso fra la commissione dei precedenti reati e di quelli per cui si procede, si veda: Corte di cassazione, Sezione V penale, 7 dicembre 2020, n. 34830), la decisione assunta dalla Corte di appello di Roma appare in linea con la indicazione giurisprudenziale promanante dal citato decisum delle Sezioni unite di questa Corte e, pertanto, non illegittima. Venendo, a questo punto all'esame del secondo motivo di ricorso, riguardante la pretesa violazione del principio della reformatio in pejus in cui sarebbe incorso il giudice del gravame, si osserva che la argomentazione sostenuta dalla ricorrente difesa si fonda su un errato apprezzamento, peraltro in qualche modo indotto da una imprecisione contenuta nella sentenza di primo grado, del contenuto di tale pronunzia. Si sostiene, infatti, da parte del ricorrente che il giudice del gravame, che pure ka rideterminato in me/ius l'entità della pena irrogata a carico del prevenuto, avrebbe violato la predetta regola in quanto, pur avendo espresso il Tribunale la sua volontà di commisurare la pena base irrogata a carico dell'imputato al minimo edittale, la Corte di appello, nell'accogliere il motivo di gravame avente ad oggetto la dosimetria sanzionatoria, ha calcolato la pena base in misura superiore a tale limite, considerando il riferimento ad esso, pur presente nella sentenza del Tribunale di Roma, frutto di "un mero refuso". Deve al riguardo, in primo luogo rilevarsi che si ha violazione della sopracitata regola solo se, in assenza di gravame da parte della pubblica accusa, viene dal giudice del gravame determinata una pena più severa rispetto a quello irrogata dal giudice di primo grado. Vi è contrasto in giurisprudenza se tale valutazione, cioè quella avente ad oggetto la maggiore afflittività della pena irrogata in sede di appello, debba essere operata prendendo a modello di riferimento esclusivamente la pena finale concretamente applicata (così, per tutte: Corte di cassazione, Sezione V penale, 14 maggio 2020, n. 15130), ovvero debba farsi riferimento alle varie componenti di essa, nel senso che nessuna di esse, quale che sia il risultato della operazione finale di determinazione della pena in concreto, debba avere un contenuto sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello divisato dal giudice 4 di primo grado (in tal senso, invece, sempre per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 22 febbraio 2022, n. 6043). Ora, senza dovere prendere posizione quanto al caso di specie in ordine alla problematica descritta, posto che nell'occasione non ci sono elementi intermedi di computo della pena che siano stati oggetto di difforme considerazione fra il giudice di primo grado e quello di appello (avendo sia il primo che il secondo valorizzato nello stesso modo la presenza delle attenuanti generiche, avendo comportato esse la riduzione della pena base di un terzo, ed avendo gli stessi correttamente calcolato, nella misura di un ulteriore terzo della pena in tal modo determinata, l'abbattimento dovuto alla scelta del rito abbreviato), si rileva che, in ogni caso l'entità della pena inflitta dal Tribunale, pari ad 1 anno di reclusione e euro 2.000,00 di multa è sensibilmente superiore alla pena di 8 mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa irrogata dalla Corte territoriale. Di tal che non può in ogni caso parlarsi, quanto alla presente fattispecie, di violazione della regola del divieto di reformatio in pejus. La circostanza, infine, che, per un mero trascorso di penna, il Tribunale, nello stendere la motivazione della propria decisione (ma non nel dispositivo di essa), abbia fatto erroneo riferimento, quale pena congrua, al concetto di minimo della pena è dato irrilevante, posto che la manifestazione di volontà decisoria sottesa alla determinazione della pena da infliggere cui fare riferimento è - in assenza di elementi obbiettivi che facciano diversamente orientare il giudizio dell'interprete quale potrebbe essere il caso della contestuale redazione di motivazione e dispositivo (cfr. Corte di cassazione, Sezione IV penale, 2 dicembre 2019, n. 48766) - quella contenuta nel dispositivo della sentenza e non nella parte argomentativa che lo precede (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 gennaio 2019, n. 3969). In definitiva il ricorso proposto va rigettato ed il ricorrente condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricor
Sentenza Cassazione n. 25614/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris