CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 10912/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.187/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via COSSERIA n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TORINO n. 2937/2016 depositata il 20/05/2016. R.g. n. 187 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] propose , con ricorso depositato il giorno 8 marzo 2012, al Giudice di pace di Chieri una domanda di rimborso dell’IVA sulla TIA1, cd. Tariffa di [OSCURATO:PERSONA], e della TIA2 o [OSCURATO:PERSONA] per gli anni dal 2001 al 2010 , nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per i servizi e del Comune di Chieri; la domanda venne accoltadal Giudice di pace, con sentenza del 8/05/2014 con riconoscimento al detto titolo della somma di € 91,73 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; il solo Consorzio propose impugnazione al Tribunale di Torino; il Tribunale, omessa l’attività istruttoria, con sentenza n. 2937 del 20/05/2016, nel contraddittorio con il De M archi e nella contumacia del Comune di Chieri, rigettò l’impugnazione; avverso la sentenzadel Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione con un unico, complesso motivo, il [OSCURATO:PERSONA] se per i servizi; [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Chieri sono rimasti intimati; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; il ricorrente ha depositato memoriaper l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni. Considerato che il ricorso si compone di un unico esteso motivo, così intestato: violazione e falsa applicazione dell’art. 117, primo comma, Costituzione e del d.lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento agli artt. 238, 264 e 266, in rapporto allea Direttiva 2004/35 Ce del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 15 della Direttiva 2006/12/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, R.g. n. 187 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle quali norme sovranazionali aventi immediata cogenza nel diritto interno, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; il ricorso, con diffuse argomentazioni,espone la differenza tra la TIA1 e la TIA2, in quanto la prima costituisceun tributo e, dunque, su di essa non deve essere corrispostal’Imposta sul [OSCURATO:PERSONA], mentre la seconda è un corrispettivo e su di essa, pertanto, l’IVA deve esserecorrisposta dal fruitore dei servizi consortili ; il ricorso del Consorzio è fondato per gli importi riconosciuti in via giudizialecome dovuti al [OSCURATO:PERSONA] a titolo di rimborso per la TIA2, ossia per gli anni e frazioni degli annisuccessivi al 30/06/2010, in quanto con orientamento nomofilattico, successivamente confermato, è stata affermata la natura non tributaria della TIA2 cosicché l’IVA sulla TIA2 è dovuta, dal momento dell’effettiva entrata in vigore della normativa che la disciplina compiutamente, ossia dal 30/06/2010(Sez U n. 8631 del 07/05/2020 Rv. 657620 - 01; Cass.n. 454 del 13/01/2021 Rv. 660266 -01); viceversa, il ricorso del Consorzio è infondato per gli importi riconosciuti dai giudici di merito a titolo di rimborso dell’IVA versata sulla TIA1 ossia per il periodo 2001 –30/06/2010, poiché si tratta a tutti gli effetti di un tributo come affermato dalla oramai stabile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6149 del 5/03/2020 Rv. 657290 – 01; Sez. U n. 5078 del 15/03/2016 Rv. 639013 - 01) e, quindi, l’IVA su di essa non era dovutadal [OSCURATO:PERSONA]; poiché non è possibile, pur trattandosi di somma inferiore ai cento euro per sorte capitale, oltre interessi, procedere a uno scorporo anno per anno degli importi dovuti, in quanto nelle fasi di merito l’importo è stato complessivamente determinato e in ogni caso si tratta di un accertamento di fatto, non eseguibile in questa sede, anche per l’indisponibilità di tutti gli atti delle fasi di merito, deve procedersi adaccogliere il ricorso con cassazione della sentenza con riferimento al riconoscimento del rimborso dell’IVA relativo alla TIA2 e rinvio della causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso R.g. n. 187 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle magistrato, affinché accerti in concreto l’importo che deve essere rimborsatoda [OSCURATO:PERSONA] al Consorzio e a ltresì provveda a regolare le spese di questa fase di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione agli importi dovuti a titolo di rimborso dell’IVA sulla TIA2 per gli anni successivi al 30/06/2010; rinvia al Tribunale di Torino in persona di divers o magistrato , cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella