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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2024

Cassazione n. 22665/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21-13191/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I distinti ricorsi all'esame, perfettamente sovrapponibili nella enunciazione dei vizi dedotti, con i quali si impugna la decisione che ha applicato la pena su richiesta delle parti, è inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati.

1.1. Il provvedimento impugnato ed i ricorsi sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre la misura intraedittale della sanzione richiesta dalle parti, men che meno ricorre il vizio di applicazione di una pena illegale.

L'applicazione della pena su richiesta delle parti è / infatti, un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.

Da parte sua, il giudice ha il potere- dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla in conformità a quanto previsto dalla legge.

Consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena, proposta ex art.444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione criteri di calcolo della sanzione condivisi e, comunque, non conducenti verso l'estraneità della sanzione rispetto ai limiti edittali.

Né può dedurre motivi attinenti alla mancata sostituzione di una sanzione alternativa neppure proposta.

2. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 -bis dell'art. 610 cod. proc. pen. 2.1.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21-13191/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I distinti ricorsi all'esame, perfettamente sovrapponibili nella enunciazione dei vizi dedotti, con i quali si impugna la decisione che ha applicato la pena su richiesta delle parti, è inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati. 1.1. Il provvedimento impugnato ed i ricorsi sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre la misura intraedittale della sanzione richiesta dalle parti, men che meno ricorre il vizio di applicazione di una pena illegale. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è / infatti, un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il potere- dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla in conformità a quanto previsto dalla legge. Consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena, proposta ex art.444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione criteri di calcolo della sanzione condivisi e, comunque, non conducenti verso l'estraneità della sanzione rispetto ai limiti edittali. Né può dedurre motivi attinenti alla mancata sostituzione di una sanzione alternativa neppure proposta. 2. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 -bis dell'art. 610 cod. proc. pen. 2.1. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 22665/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris