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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 38403/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di ENNA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 2.400,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un anno, per il reato di cui all'art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolennico 1,47 e 1,40 g/l, dopo le 22 e prima delle 7, in data 3 febbraio 2017).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 186 cod.strada e 192 cod.proc.pen., avendo la Corte di appello ritenuto dimostrata l'aggravante dell'ora notturna in base a mere supposizioni, disancorate da qualsivoglia elemento oggettivo, atteso che non si ricava da alcun dato processuale, se non dal ricordo del teste (non cristallizzato nel proprio atto di ufficio), che le forze dell'ordine sono intervenute dopo le 22,00.

3. All'udienza odierna si è proceduto a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), entrato in vigore in pari data.

4. Il ricorso è infondato, non riscontrandosi nella sentenza impugnata la dedotta violazione degli artt. 186 cod.strada o 192 cod.proc.pen., né un vizio motivazionale.

4.1. Con una motivazione non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, entrambi i giudici di merito hanno desunto l'ora della guida in stato di ebbrezza dalla deposizione testimoniale dell'assistente [OSCURATO:PERSONA], che, come precisato nella sentenza impugnata, ha chiarito che le forze dell'ordine sono intervenute verso le 21,50/22,00, su segnalazione di due donne, abbandonate dopo una lite con l'imputato, ormai allontanatosi a bordo della sua vettura, e che, quindi, solo dopo un inseguimento, svoltosi successivamente al primo intervento e, quindi, successivamente alle ore 22,00, [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto e sottoposto all'alcooltest.

4.2. In proposito occorre sottolineare che il ricorrente non ha indicato alcun elemento, che emerga dalla sentenza o dagli atti del processo, idoneo a escludere l'attendibilità del teste, su cui si è fondata la ricostruzione dei fatti.

Peraltro, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova è riservato insindacabilmente ai giudici di merito, di guisa che la scelta che essi compiono per giungere al loro libero convincimento, quando non sia fatta in base ad affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte suprema (Sez. 1, n. 16246 del 23/10/1978, Mangiameli, Rv. 140689 - 01).

4.3. A ciò si aggiunga che, sebbene l'art. 115 disp.att. cod.proc.pen. prescriva che il verbale della polizia giudiziaria deve contenere l'indicazione dell'ora di compimento delle attività documentate, l'omissione di tale elemento non è espressamente sanzionata con la nullità del verbale, che, difatti, non è stata dedotta dalla difesa, e che né dal codice di procedura penale né da quello della strada si desumono limitazioni probatorie in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'ora notturna.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso 15 settembre 2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di ENNA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 2.400,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un anno, per il reato di cui all'art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolennico 1,47 e 1,40 g/l, dopo le 22 e prima delle 7, in data 3 febbraio 2017). 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 186 cod.strada e 192 cod.proc.pen., avendo la Corte di appello ritenuto dimostrata l'aggravante dell'ora notturna in base a mere supposizioni, disancorate da qualsivoglia elemento oggettivo, atteso che non si ricava da alcun dato processuale, se non dal ricordo del teste (non cristallizzato nel proprio atto di ufficio), che le forze dell'ordine sono intervenute dopo le 22,00. 3. All'udienza odierna si è proceduto a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), entrato in vigore in pari data. 4. Il ricorso è infondato, non riscontrandosi nella sentenza impugnata la dedotta violazione degli artt. 186 cod.strada o 192 cod.proc.pen., né un vizio motivazionale. 4.1. Con una motivazione non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, entrambi i giudici di merito hanno desunto l'ora della guida in stato di ebbrezza dalla deposizione testimoniale dell'assistente [OSCURATO:PERSONA], che, come precisato nella sentenza impugnata, ha chiarito che le forze dell'ordine sono intervenute verso le 21,50/22,00, su segnalazione di due donne, abbandonate dopo una lite con l'imputato, ormai allontanatosi a bordo della sua vettura, e che, quindi, solo dopo un inseguimento, svoltosi successivamente al primo intervento e, quindi, successivamente alle ore 22,00, [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto e sottoposto all'alcooltest. 4.2. In proposito occorre sottolineare che il ricorrente non ha indicato alcun elemento, che emerga dalla sentenza o dagli atti del processo, idoneo a escludere l'attendibilità del teste, su cui si è fondata la ricostruzione dei fatti. Peraltro, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova è riservato insindacabilmente ai giudici di merito, di guisa che la scelta che essi compiono per giungere al loro libero convincimento, quando non sia fatta in base ad affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte suprema (Sez. 1, n. 16246 del 23/10/1978, Mangiameli, Rv. 140689 - 01). 4.3. A ciò si aggiunga che, sebbene l'art. 115 disp.att. cod.proc.pen. prescriva che il verbale della polizia giudiziaria deve contenere l'indicazione dell'ora di compimento delle attività documentate, l'omissione di tale elemento non è espressamente sanzionata con la nullità del verbale, che, difatti, non è stata dedotta dalla difesa, e che né dal codice di procedura penale né da quello della strada si desumono limitazioni probatorie in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'ora notturna. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 15 settembre 2021 Il Consigliere