CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 21992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] .JEWEL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Con la sentenza impugnata, emessa all'esito del giudizio di rinvio, il Giudice di Pace di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10 bis del D.Lgs. n. 286/1998. La Prima sezione di questa Corte aveva annullato la precedente pronuncia del Giudice di Pace in relazione al solo vizio di motivazione relativo all'applicazione dell'art. 34 D.Lgs. n. 274/2000. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo l'inosservanza degli artt. 627 c.p.p. avendo, il Giudice di pace, omesso di congruamente sul nuovo diniego dell'applicazione dell'art. 34 del D.Lgs. 274/2000. Il motivo è manifestamente infondato perché afferente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda la congrua motivazione sul punto da pagina 4 della sentenza impugnata, fondata sulla verificata continuità della condotta delittuosa). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n o