CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acquaviva delle Fonti il 20/01/1975, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 2903/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bari in data 2g/03/2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari in data 20/10/2020, a seguito di rinuncia di tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i Capi 1) e 2) della rubrica (estorsione tentata e consumata, commessi in Santeranno del Colle nei mesi di ottobre e novembre 2019), rispettivamente, in anni quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa e anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa, nonché la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i Capi 1), 2) e 3) della rubrica (estorsione tentata e consumata, commessi in Santeramo del Colle nei mesi di ottobre e novembre 2019, e 73 comma 1 d.P.R. 309/1990) in anni otto di reclusione e 36.000 euro di multa. 2. Avverso tale sentenza ricorrono, tramite i rispettivi difensori di fiducia, entrambi gli imputati. 2.1. l ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente: a. la mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza, evidenziando il buon comportamento processuale, culminato nella rinuncia ai motivi di ricorso nel merito; b. la disparità di trattamento con altri imputati, quale [OSCURATO:PERSONA]; c. che la Corte di appello abbia ignorato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato con la precedente sentenza GUP Bari n. 590/2019; d. l'esorbitante aumento operato per la continuazione. 2.2. (I ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente l'insufficienza della motivazione in ordine all'aumento di pena operato a titolo di continuazione in relazione al Capo 2) della rubrica. 2.3. l ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente la violazione dell'articolo 133 cod. pen. per non avere il giudice dell'appello contenuto la pena inflitta entro il minimo edittale. 3. Il ricorso del Bitetti. 3.1. Il primo profilo di ricorso è manifestamente infondato. Dal tenore complessivo della sentenza (punto 7), si evince come la decisione della corte di appello sia ancorata d una valutazione di particolare gravità dei fatti e di pericolosità degli imputati, tale da non consentire di ribaltare il giudizio di equivalenza operato dal giudice di prima cura, non essendo pertanto ravvisabile alcun profilo di manifesta illogicità o mancanza di motivazione sul punto. 3.2. Il secondo profilo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte (v., ex multis, Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]) ritiene che «in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli». Nel caso di specie, la Corte di appello ha motivato al punto 7) in ordine alla differente posizione del Bitetti e del Petragallo rispetto ai coimputati, sia in ragione della presenza della recidiva che della gravità del fatto. 3.3. Il terzo profilo è inammissibile. Dalla sentenza impugnata emerge come il ricorrente avesse rinunciato ai motivi di appello ad eccezione «di quelli relativi alla revisione del giudizio di comparazione delle attenuanti generiche ed all'entità della pena anche con riferimento alla porzione di aumento a titolo di continuazione», dal che si evince che la richiesta di porre la presente sentenza in continuazione con la precedente emessa dal GUP di Bari fosse stata oggetto di rinuncia. 3.4. Il quarto profilo è inammissibile. In relazione agli aumenti per continuazione, non può che prendersi le mosse da Sez. U. n. 47127, del 24/06/2021, Pizzone: «ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite» (c.d. "visione multifocale" descritta dalle Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717, poi richiamata da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750, che una volta ancora hanno rimarcato la necessità della individuazione delle pene per i singoli reati satellite). Non vi è quindi dubbio sull'obbligo di autonoma determinazione degli aumenti di pena previsti per i singoli reati satellite; ciò, evidentemente, in ossequio al principio di «proporzionalità» della pena; non a caso, Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Bazouli, Rv. 264205, in riferimento al concetto di «pena illegale», hanno posto una chiara correlazione tra questo e il principio di proporzione, che la Corte Costituzionale (v., da ultimo, Corte cost., sent. n. 55 del 2021), ancora alla necessità di «individualizzazione» della pena, naturale corollario di principi costituzionali tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale (funzione rieducativa della pena). Diversa è la questione relativa all'obbligo di motivazione su ciascun aumento di pena, che sia pur obbligatorio nell'an, merita ulteriore approfondimento in relazione al quantum necessario nel singolo caso. Come chiarito dalle Sezioni Unite Pizzone, l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi. Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497). Sottolinea la Corte nella sua massima composizione come talune pronunce propendono a definire l'impegno motivazionale adottando quale parametro di riferimento la media edittale; si afferma che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, la quale precisa che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). Mentre l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; conforme Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). A fortiori, l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni dei tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). t Ancora, elemento che può fungere da parametro di giudizio sulla ragionevolezza del calcolo è il rispetto della «proporzionalità interna» tra la pena irrogata per il reato base e quelle determinate per i reati satellite. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non massimata sul punto, ha sul punto affermato che «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato». Quando, in altre parole, la pena per il reato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione. Da tale complesso di pronunce si evince un principio di fondo, esplicitato da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540 (richiamata dalle Sez. U. Zingaro), secondo cui «è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati» Icasticamente, di una pena non si può affermare o negare l'esattezza; ma si può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come relazione di coerenza tra la specie (si pensi alle pene alternative) e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena. Tale è il quadro di riferimento con cui il giudice del merito si deve confrontare e di tali principi la Corte di appello ha fatto buon governo nel calibrare la pena. L'aumento di un anno in continuazione per l'estorsione consumata e di sei mesi per l'estorsione tentata non appare affatto irragionevole in quanto prossimo ai limiti minimi edittali, né incoerente rispetto alla complessiva rideterminazione della pena, operata in termini notevolmente inferiori rispetto la pena inflitta in primo grado (anni dieci di reclusione). 4. Il ricorso del Nanushi è inammissibile per i motivi esplicati in relazione al Bitetti. La Corte di appello, partendo da una pena base, ridotta per le generiche, di anni 3 mesi 4 di reclusione ed operando un aumento di soli 4 mesi in continuazione, non è incorsa in alcun vizio logico né di omessa motivazione. 5. il ricorso del Lapalombella è inammissibile in quanto non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro