CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34045/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettei‘terrtte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale di Palmi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in executivis, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., essendo stata l'ordinanza pronunziata da giudice funzionalmente incompetente. Secondo il ricorrente, la competenza a decidere l'incidente di esecuzione spettava, ex art. 665, comma 2, cod. proc. pen. alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la cui sentenza è stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riforma nei confronti di quest'ultimo. E ciò in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memorie difensive (rispettivamente in data 22.10.21 e 10.1.22), nelle quali insiste per l'inammissibilità o quantomeno per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione. Invero, il Procuratore Generale della Corte di appello non ha titolo per ricorrere in Cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale, in veste di giudice dell'esecuzione, in quanto unico legittimato all'impugnazione è il P.M. che ha avuto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo (vedi, tra le altre, Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254224). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2