CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 42536/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saat-ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO C/Lut. per ./2-o_ t,e1-5),LA.f -e-Lt (4. dat A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 28 ottobre 2021 il GIP del Tribunale di Perugia ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per quanto qui rileva) la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (in uno con l'obbligo di dimora). Ciò in riferimento alle contestazioni provvisorie di cui ai capi B ( istigazione a delinquere pluriaggravata per fatti commessi dal febbraio del 2017 al dicembre 2020) e di cui ai capi I e 3 (altri fatti di istigazione), compiutamente descritte nell'atto, cui si rinvia. Nel medesimo provvedimento il GIP ha escluso la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in riferimento alla contestazione di cui al capo A (associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico). Con posteriore decisione del 17 novembre 2021, impugnata ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen., il Tribunale ha respinto una istanza di revoca della suddetta misura. 2. Con ordinanza emessa in data 14 dicembre 2021 il Tribunale di Perugia - costituito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha annullato il titolo cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la cessazione delle misure in atto. 2.1 II motivo dell'annullamento risiede nella valutazione di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Rota e degli altri indagati (oggetto di separato procedimento, trattato alla medesima udienza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri). La vicenda ha ad oggetto, in estrema sintesi, le attività di promozione, redazione e diffusione di una rivista denominata "Vetriolo", di ispirazione ideologica anarchica, il cui centro redazionale è stato individuato nel "Circolaccio anarchico" di Spoleto. In tale ambito le condotte degli indagati, a vario titolo coinvolti nella attività di redazione o diffusione della rivista, vengono analizzate dal Tribunale sotto il profilo della rilevanza penale - o meno - del contenuto degli scritti. In particolare il Tribunale muove dalla considerazione preliminare per cui, secondo le linee interpretative emerse in sede di legittimità, il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 cod. pen., è reato di pericolo concreto e non presunto e richiede di conseguenza per la sua configurazione un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio "ex ante", a provocare la commissione di delitti (v. Sez. V n. 48247 del 12.9.2019, rv 277428).Ciò posto, vengono sottoposte a scrutinio (da pagina 8 a pagina 25) le parti dei singoli scritti indicate come rilevanti nelle contestazioni provvisorie. Nel valutare i contenuti degli scritti il Tribunale non rinviene la concreta idoneità dei medesimi a determinare la commissione di delitti. 2.2 In particolare : a) nell'articolo riportato - nei suoi contenuti rilevanti - a pagina 10 e redatto dal Fabiani si afferma che le espressioni utilizzate non hanno concreta idoneità a provocare la commissione di delitti, trattandosi di termini che di certo evocano, in aderenza alla impostazione ideologica, la necessità di 'scontro' con lo Stato, ma in modo estremamente generico e con la 'normale dialettica utilizzata dai componenti dei movimenti anarchici per esternare disappunto e necessità di azione' ; b) nell'articolo riportato - nei suoi contenuti rilevanti - a pagina 11 e redatto dal Fabiani si afferma che le espressioni utilizzate, lette nel complessivo contesto, pur in presenza di una certa violenza espositiva (..liberare un visone, imbrattare un bancomat, non è la stessa cosa che uccidere un prefetto..) non hanno concreta idoneità a provocare la commissione di delitti, trattandosi di aspetti tesi a determinare un dibattito interno sulla individuazione di forme privilegiate di intervento; c) nell'articolo riportato - nei suoi contenuti rilevanti - a pagina 12 si afferma che le espressioni utilizzate non hanno concreta idoneità a provocare la commissione di delitti, trattandosi di termini che di certo evocano, in aderenza alla impostazione ideologica, la necessità di 'scontro' con lo Stato, ma in modo estremamente generico analizzando le possibili modalità di occupazione abusiva di immobili ; d) nell' ulteriore articolo riportato - nei suoi contenuti rilevanti - a pagina 12 si afferma che le espressioni utilizzate non hanno concreta idoneità a provocare la commissione di delitti, trattandosi di termini che di certo evocano, in aderenza alla impostazione ideologica, la necessità di 'scontro' con lo Stato, ma in modo estremamente generico e non contestualizzato, anche lì dove si evoca il sabotaggio al disfattismo e all'attacco ai centri di ricerca militare; e) nell'articolo riportato - nei suoi contenuti rilevanti - a pagina 13 si afferma che le espressioni utilizzate non hanno concreta idoneità a provocare la commissione di delitti, trattandosi di termini che di certo evocano, in aderenza alla impostazione ideologica, la necessità di 'scontro' con lo Stato, ma in modo estremamente generico, in rapporto ad obiettivi meramente teorici come la distruzione delle città; f) nell'articolo riportato - nei suoi contenuti rilevanti - a pagina 14 si afferma che le espressioni utilizzate non hanno concreta idoneità a provocare la commissione di delitti, trattandosi di termini che di certo evocano, in aderenza alla impostazione ideologica, la necessità di 'scontro' con lo Stato, ma in modo estremamente generico e in chiave di ricostruzione storica delle modalità organizzative di tipo rivoluzionario; g) negli articoli riportati - nei contenuti rilevanti - a pagina 15 e 16 si afferma che le espressioni utilizzate non hanno concreta idoneità a provocare la commissione di delitti, trattandosi di termini che di certo evocano, in aderenza alla impostazione ideologica, la necessità di 'scontro' con lo Stato, ma in chiave di ricostruzione storica degli obiettivi del movimento; h) più complessa risulta essere l'analisi dei contenuti degli scritti provenienti da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto all'epoca dei fatti in stato detentivo), realizzata dal Tribunale da pag. 16 a pag. 22 della decisione impugnata. La selezione dei brani, non riportati in contestazione, viene realizzata dallo stesso Tribunale. Non vi è dubbio, si afferma, che nello scritto si rinviene una precisa direzione ideologica, ossia quella di 'passare all'azione', anche con uso della violenza (..opporsi armi in pugno..). L'uso della violenza è indicato come possibile metodo di lotta, anche diretto verso le persone (.. bisogna dimostrare che il re è nudo, che il padrone può e deve sanguinare..; .. affiancando alla lotta di strada attacchi mirati a persone e strutture del governo..) . Il Tribunale evidenzia tuttavia che si tratta di espressioni essenzialmente finalizzate a creare un dibattito interno al movimento anarchico, che non individuano degli obiettivi specifici e determinati e che lo stesso autore si mostra consapevole della sostanziale assenza di un humus favorevole a simili proposte. Gli ulteriori capi di imputazione, nell'ottica seguita dal Tribunale, nulla aggiungono alla portata concretamente istigatoria degli scritti.2.3 In sede di valutazione conclusiva il Tribunale evidenzia altresì che non è superfluo valutare, stante il tempo decorso dalla pubblicazione dei pezzi, cosa sia concretamente accaduto. Non perché la valutazione della concreta idoneità debba essere realizzata ex post, ma perché il decorso del tempo può offrire elementi di valutazione, sia pure riportandosi ad un giudizio ex ante. Sul punto si evidenzia che nessun reato 'correlato' alle espressioni prima sinteticamente indicate è stato commesso e che lo stesso Cospito, in colloqui posteriori alla pubblicazione, ha affermato che nessuno aveva preso in considerazione i contenuti. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale, con deduzione di plurimi vizi motivazionali ed erronea applicazione di legge. 3.1 In sintesi, si afferma che il Tribunale : a) avrebbe attribuito agli indagati una finalità meramente di divulgazione del pensiero anarchico, quasi in chiave storica e di mero dibattito interno, senza tener conto della potenzialità offensiva di taluni contenuti e, soprattutto, della 'enorme diffusione degli articoli, attraverso la distribuzione cartacea e su siti di area' ; b) avrebbe sottovalutato la stessa personalità del Cospito, ristretto in carcere per aver commesso un attentato con finalità terroristiche; c) avrebbe in modo apodittico sostenuto che i fatti posteriori confermino l'assenza di idoneità concreta delle condotte istigatorie. In particolare vengono indicati alcuni episodi delittuosi specifici iscrivibili alle azioni del movimento anarchico, avvenuti tra il 2017 e il 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 2. Va premesso che l'impostazione in diritto richiamata nella decisione impugnata è del tutto corrispondente all'orientamento nomofilattico, essendo indubbio che il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 cod. pen., è reato di pericolo concreto e non presunto e richiede di conseguenza per la sua configurazione un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio "ex ante", a provocare la commissione di delitti.2.1 Ciò tuttavia impone al giudice del merito non soltanto una disamina dei contenuti obiettivi di scritti ove si riproduce il pensiero potenzialmente lesivo di beni e diritti costituzionalmente garantiti (in questo caso il pensiero anarchico) ma anche la verifica delle concrete modalità di diffusione e divulgazione di simili contenuti, essendo evidente che la pericolosità in concreto si misura su una obiettiva «relazione fattuale» tra contenuto apologetico/istigatorio e numero, nonché predisposizione, dei soggetti raggiunti da quel particolare contenuto. 2.2 Sotto tale profilo, specie in ragione di taluni contenuti espressivi (quelli sinteticamente evocati al punto h della disamina in fatto), la decisione del tribunale è carente sotto il profilo del «necessario confronto» con talune evidenze probatorie e passaggi argomentativi della decisione emessa dal GIP. 2.3 Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che anche in sede cautelare vige la regola generale del 'necessario confronto dialettico' con i contenuti della prima decisione (v. Sez. I n. 16029 del 27.1.2016, rv 266622; Sez. VI n. 17581 del 8.2.2017, rv 269827) e tale principio di diritto va qui ribadito. In particolare nella decisione del GIP vengono enumerate e indicate le attività di sostegno, divulgazione e diffusione (centinaia di copie stampate e diffuse in più occasioni anche servendosi della rete internet) non solo degli scritti contenuti nella rivista ma vengono 'censite' le ulteriori attività realizzate da taluno degli indagati in Spoleto e in altri luoghi tra il novembre del 2018 e il luglio 2020, la cui rilevanza - quanto all'analisi della correlazione con taluni scritti degli pubblicati - è rimasta inesplorata. Dunque al di là del tema - di certo bisognoso di verifiche investigative - della possibile correlazione con fatti delittuosi avvenuti in altre parti del territorio nazionale, la decisione del Tribunale riduce l'ambito della verifica al solo esame del contenuto degli scritti realizzando una carenza argomentativa rilevante. Ciò, si ribadisce, con particolare riferimento ai contenuti degli scritti riferibili al Cospito e divulgati dai restanti indagati, scritti che esprimono un obiettivo innalzamento del livello di potenziale lesività di una qualsiasi azione ricollegabile ai medesimi perchè, secondo le espressioni testuali impiegate, volti ad incitare alla commissione di condotte violente contro cose e persone e di attentati a personalità dello Stato quali forma di lotta ed azione politica. 3. Va pertanto disposto, per le suddette ragioni, un nuovo esame dei profili cautelari controversi, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia competente a