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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12163/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); nel caso di specie, correttamente la Corte ha ritenuto insuperabile la constatazione che gli operanti avessero ricostruito senza incertezze l'identità del soggetto, già noto agli stessi anche in ragione dei suoi precedenti; a ulteriore conferma di tale certezza, è stato valorizzato il confronto fotografico, ritenuto pienamente convergente.

Inoltre, come correttamente osservato dai giudici di merito, ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile solo quando la prova richiesta presenti i requisiti della novità e della decisività.

Ciò presuppone, da un lato, l'incompletezza del compendio probatorio già acquisito agli atti e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e concreta utilità dell'attività istruttoria richiesta, tale da assicurare un più completo accertamento dei fatti.

Alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine alla sicura riconoscibilità dell'imputato, non sussisteva alcuna ragione perché la Corte esercitasse i poteri di cui all'art. 603 cod. proc. pen., non essendo emersa alcuna prova nuova o sopravvenuta rispetto al giudizio di primo grado.

Il materiale probatorio già disponibile risultava, infatti, del tutto idoneo a consentire una decisione completa, esaustiva e adeguatamente ponderata nel caso concreto.

Osservato che il secondo motivo che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. -7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili anche in punto di dosimetria della pena, avendo la Corte valorizzato, ai fini di giustificare l'allontanamento dal minimo edittale, le gravissime modalità del fatto, l'entità del profitto e del corrispondente danno e la personalità dell'agente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); nel caso di specie, correttamente la Corte ha ritenuto insuperabile la constatazione che gli operanti avessero ricostruito senza incertezze l'identità del soggetto, già noto agli stessi anche in ragione dei suoi precedenti; a ulteriore conferma di tale certezza, è stato valorizzato il confronto fotografico, ritenuto pienamente convergente. Inoltre, come correttamente osservato dai giudici di merito, ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile solo quando la prova richiesta presenti i requisiti della novità e della decisività. Ciò presuppone, da un lato, l'incompletezza del compendio probatorio già acquisito agli atti e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e concreta utilità dell'attività istruttoria richiesta, tale da assicurare un più completo accertamento dei fatti. Alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine alla sicura riconoscibilità dell'imputato, non sussisteva alcuna ragione perché la Corte esercitasse i poteri di cui all'art. 603 cod. proc. pen., non essendo emersa alcuna prova nuova o sopravvenuta rispetto al giudizio di primo grado. Il materiale probatorio già disponibile risultava, infatti, del tutto idoneo a consentire una decisione completa, esaustiva e adeguatamente ponderata nel caso concreto. Osservato che il secondo motivo che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. -7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili anche in punto di dosimetria della pena, avendo la Corte valorizzato, ai fini di giustificare l'allontanamento dal minimo edittale, le gravissime modalità del fatto, l'entità del profitto e del corrispondente danno e la personalità dell'agente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]
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