CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 38737/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03CW90C) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; HOMPit esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Anwar. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata circa la ricorrenza di eventuali cause d'immediato proscioglimento dell'imputato. Considerato che, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale circa la penale responsabilità dell'imputato in relazione al fatto allo stesso ascritto. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]