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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33854/2026

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za indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diL’Aquila ha disatteso l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art.47 legge 26 luglio 1975 n. 354, presentata da XXXXXXXXXXXXXX, detenuto inespiazione della pena residua di anni tre di reclusione, riportata per reati di truffae con fine pena attualmente fissato al 27/01/2027.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato,per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro distinti motivi[violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen., in relazione all’art. 47 Ord. pen., per errata valutazione deglielementi emersi, con specifico riferimento al percorso trattamentale già seguitodal soggetto; manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 606comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.; omessa valutazione di elementi decisivi;violazione del principio di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena exart. 27 Cost.].3.

Il ricorso è inammissibile, essendo esso manifestamente infondato easpecifico, oltre che finalizzato ad ottenere una mera rivalutazione di elementifattuali, ossia volto al compimento di una operazione valutativa non consentitanell’ambito del giudizio di legittimità.

Il Tribunale di sorveglianza -contrariamente alle deduzioni difensive - risulta aver adeguatamente valutato glielementi emergenti dagli atti, giungendo a formulare un giudizio completo elineare, circa la personalità del condannato e in punto di concedibilitàdell’invocato beneficio.4.

A fronte delle argomentazioni contenute nell’avversata decisione -non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, nonché espresse conmotivazione ampia e coerente - il ricorrente si limita a contestarle nei terminisopra riportati, invocando una rivalutazione dei presupposti della concessionedella auspicata misura e lamentando, in maniera generica, la sussistenza deipresupposti applicativi della stessa.5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendoipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Ricorrendonele condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diL’Aquila ha disatteso l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art.47 legge 26 luglio 1975 n. 354, presentata da XXXXXXXXXXXXXX, detenuto inespiazione della pena residua di anni tre di reclusione, riportata per reati di truffae con fine pena attualmente fissato al 27/01/2027.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato,per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro distinti motivi[violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen., in relazione all’art. 47 Ord. pen., per errata valutazione deglielementi emersi, con specifico riferimento al percorso trattamentale già seguitodal soggetto; manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 606comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.; omessa valutazione di elementi decisivi;violazione del principio di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena exart. 27 Cost.].3. Il ricorso è inammissibile, essendo esso manifestamente infondato easpecifico, oltre che finalizzato ad ottenere una mera rivalutazione di elementifattuali, ossia volto al compimento di una operazione valutativa non consentitanell’ambito del giudizio di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza -contrariamente alle deduzioni difensive - risulta aver adeguatamente valutato glielementi emergenti dagli atti, giungendo a formulare un giudizio completo elineare, circa la personalità del condannato e in punto di concedibilitàdell’invocato beneficio.4. A fronte delle argomentazioni contenute nell’avversata decisione -non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, nonché espresse conmotivazione ampia e coerente - il ricorrente si limita a contestarle nei terminisopra riportati, invocando una rivalutazione dei presupposti della concessionedella auspicata misura e lamentando, in maniera generica, la sussistenza deipresupposti applicativi della stessa.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendoipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Ricorrendonele condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.