Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35898/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 13 luglio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di sostituzione di persona aggravata e l'aveva condannato alla pena di giustizia, - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione circa il mancato accogliimento del legittimo impedimento a comparire dell'imputato è manifestamente infondato in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti, poiché l'udienza dinnanzi alla Corte d'appello è stata tenuta attraverso le forme del rito camerale non partecipato, atteso che, come già affermato da questa Corte, durante il periodo emergenziale e fino al 31 dicembre 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per le decisioni sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire, richieste che vanno avanzate nel termine perentorio di quindici giorni prima dell'udienza (circostanze, queste ultime, non verificatesi nel caso de quo e, pertanto, a nulla rilevando la richiesta di differimento dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato, essendosi tenuta l'udienza, in ossequio alla normativa all'epoca vigente, in camera di consiglio non partecipata) (Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, G, Rv. 282400) - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 13 luglio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di sostituzione di persona aggravata e l'aveva condannato alla pena di giustizia, - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione circa il mancato accogliimento del legittimo impedimento a comparire dell'imputato è manifestamente infondato in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti, poiché l'udienza dinnanzi alla Corte d'appello è stata tenuta attraverso le forme del rito camerale non partecipato, atteso che, come già affermato da questa Corte, durante il periodo emergenziale e fino al 31 dicembre 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per le decisioni sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire, richieste che vanno avanzate nel termine perentorio di quindici giorni prima dell'udienza (circostanze, queste ultime, non verificatesi nel caso de quo e, pertanto, a nulla rilevando la richiesta di differimento dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato, essendosi tenuta l'udienza, in ossequio alla normativa all'epoca vigente, in camera di consiglio non partecipata) (Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, G, Rv. 282400) - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 35898/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris