CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25270/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cron. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21045/2020R.G. proposto da: DELL’[OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a , congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Melilli, [OSCURATO:PERSONA] via Rimini, n. 20presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimati - avversola sentenza n. 109 /20 20 del la Corte d’ A ppello di Ca tania , pubblicata in data 17 gennaio 2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che 1. Con atto di citazione introduttivo Santina dell'Aquila, in qualità di procuratore generale del fratello [OSCURATO:PERSONA]Aquila, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa i fratelli Giuseppe, Riccardo ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse convalidato lo sfratto per morosità relativamente a due immobili siti in Siracusa dagli stessi condotti in locazione, oltre al pagamento di canoni scaduti e non pagati per il periodo maggio 2013-febbraio 2014. Si costituivano resistendo Riccardo ed [OSCURATO:PERSONA], eccependo il loro difetto di legittimazione passiva, e [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'inesistenza del contratto di locazione, considerata la unilaterale predisposizione e registrazione del detto contratto senza che si fosse mai giunti ad un accordo in ordine alla misura decorrenza del canone, posto che invece tra le parti intercorreva un contratto di comodato d'uso precario. Con sentenza del 5 marzo 2018 il Tribunale di Siracusa dichiarava la risoluzione per inadempimento dei fratelli Drago del contratto di locazione ad uso diverso registrato in data 20 febbraio 2014 e li condannava in solido al rilascio immediato degli immobili locati, nonché al pagamento dei canoni di locazione scaduti e da scadere fino al rilascio, oltre alle spese di registrazione del contratto. 2. Avverso tale sentenza proponevano appello Giuseppe, Riccardo ed [OSCURATO:PERSONA] avanti alla Corte d'Appello di Catania, che con sentenza n. 109/2020 pubblicata il 17 gennaio 2020, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA]Aquila, condannandola alla rifusione delle spese dei 2gradi di giudizio. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Aquila propone ricorso per cassazione fondato su tredici motivi. Giuseppe, Riccardo ed [OSCURATO:PERSONA], ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 62, comma 1, 65 commi 1 e 4, 66, 67 commi 1 e 2, 68, comma 1, 72 comma 1, uno del d.l. 69/2013 convertito con modificazioni nella legge 98/2013 per violazione degli artt. 102, comma 1, e 106, commi 1 e 2, Cost. e conseguente violazione ex art. 158 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Per nullità della sentenza a seguito della declaratoria di incostituzionalità per essere stato deciso l'appello da collegio di cui ha fatto parte e con funzioni di relatore ed estensore un giudice onorario . 1.2 Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art.360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Per violazione del regime di ripartizione dell'onere probatorio in conseguenza dell'inversione volontaria determinata dal comportamento processuale e dalle allegazioni di istanze istruttorie dei convenuti, attuali intimati . 1.3 Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione del minimo onere motivazionale imposto costituzionalmente dall'art 111, comma 6 cost. e dall'art. 132, comma 1, n. 4 in riferimento all'art. 360 comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Per l'insanabile contrasto tra le ritenute ed affermate da un lato insussistenza del rapporto locativo e dall'altro godimento dei beni per avvenuta percezione di somme di denaro a titolo di canoni di locazione . 1.4 Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Per non aver considerato il non contestato pregresso pagamento della somma di euro 3.100,00 fino ad aprile 2013 . 1.5 Con il quinto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1571 e 1574, comma 1, n. 1, 1596 comma 2, 1597 comma 1, 1339 cod. civ., artt. 27 e 28 della legge 392/1978, in riferimento all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Per la erronea individuazione degli elementi del contratto di locazione e per aver ritenuto necessari elementi non essenziali -in parte anche ricavabili aliunde- e comunque ininfluenti nella fattispecie . 1.6 Con il sesto motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Per omesso esame di parte delle dichiarazioni del teste escusso . 1.7 Con il settimo motivo deduce nullità della sentenza per violazione del minimo onere motivazionale imposto costituzionalmente dall'art. 111, comma 6, cost. e dall'art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Per omessa motivazione in ordine alla sussistenza di un contratto di comodato . 1.8 Con l'ottavo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. Per l'omesso accertamento dell'incidenza e degli effetti dell'avvenuta registrazione del contratto verbale di locazione . 1.9 Con il nono motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 101 cod. proc. civ., 832 cod. civ., 42 cost. e nullità della sentenza in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ. Per non avere comunque disposto il rilascio degli immobili e il pagamento dell'indennità di occupazione . 1.10 Con il decimo motivo deduce nullità della sentenza per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art.112 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4. Per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello . 1.11. Con l'undicesimo motivo deduce nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio ed omessa pronuncia su eccezione ai sensi degli artt. 111 cost., 101, 112 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 360, comma 1 n. 4. Per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità per tardività e conseguente disposizione di non utilizzabilità ed espulsione dal fascicolo delle note difensive conclusive depositate dalla parte appellante . 1.12. Con il dodicesimo motivo deduce nullità del procedimento per violazione delle norme sulla prova per testi ai sensi degli artt. 253 e 257 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4. Per omesso richiamodel teste al fine di formulargli domande a chiarimento . 1.13. Con il tredicesimo motivo deduce nullità della sentenza per pronuncia ultra o extra petita ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4. Per aver accolto un motivo di appello non proposto . 2. Il primo motivo è infondato. Nelle more del giudizio la Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 41/2021 sulla compatibilità costituzionale della presenza nei collegi delle corti di appello dei giudici ausiliari, peraltro espressamente affermando che fino al 31 ottobre 2025 rimane legittima la costituzione dei collegi di appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio. 3. Il secondo motivo è infondato. Esso invero sifonda sul postulato per cui taluno, convenuto dall’attore con la deduzione che gode un immobile iure locationis e richiesto del rilascio, nell’eccepire a sua volta di detenere l’immobile iure commodati esentiper ciò solo l’attore dall’onere di provare l’ esistenza del contratto locativo. Orbene, tale assunto è fallace, per l’assorbente ragione che la deduzione dell’esistenza del comodato implica necessariamente la contestazione dell’esistenza della locazione, così imponendo comunque all’attore di provare tale contratto, e senza che possa essere affermato che la sola deduzione di un fatto impeditivo, oggetto dell’eccezione del convenuto diretta a paralizzare l’avversa domanda, esenti l’attore dalla prova dei fatti costitutivi della sua domanda. La deduzione dell’esistenza del titolo di comodato è un fatto impeditivo ulteriore e potrebbe semmaiaccompagnarsi alla proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento del comodato, che peraltro nella specie non risulta essere stata proposta. 4. Il terzomotivo è inammissibile. In sostanza, il ricorrente rinviene una contraddizione nella valutazione che la corte territoriale ha fatto, reputandole inattendibili, delle dichiarazioni del teste, là dove ha parlato di canone di locazione. Il motivo pertanto non è riconducibile al paradigma dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e sollecita una rivalutazione dell’apprezzamento della corte di merito in ordine alla prova acquisita, che per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, è precluso in sede di legittimità, nella vigenza dell’attuale n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. 5. Il quarto motivo è inammissibile. Evoca infatti una condotta processuale di non contestazione ex art.115 cod. proc. civ., senza tuttavia individuare specificatamente come e dove essa si sarebbe verificata nei precedenti gradi di merito, con conseguente manifesta violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. 6. Il quintomotivo, riferito al vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge, invero non illustra affatto come e perché il giudice di merito avrebbe violato o falsamente applicato le norme evocate, e si concreta non solo in mere affermazioni assertorie, ma anche nella sollecitazione a questa Corte ad un diverso apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali, così risultando inammissibile, stanti i limiti segnati dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. al controllo della motivazione del giudice di merito sulla ricostruzione della quaestio facti(limiti individuati dalle note Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014). 7. Il sesto motivo è anch’esso inammissibile. In disparte il fatto per cui il ricorrente lamenta un omesso esame di parte delle dichiarazioni del teste escusso , mentre la corte territoriale ha ritenuto il suddetto teste inattendibile, il motivo invero non possiede la struttura di denuncia del vizio ai sensi del citato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e nuovamente si risolve in un dissenso dalla valutazione della quaestio factiemersa dalla testimonianza in punto di attendibilità del teste. 8. Pretestuoso, oltre che infondato, è il settimo motivo. Una volta correttamente considerato che la deduzione dell’esistenza del godimento iure commodati non aveva esentato la parte attrice dall’onere di provare la locazione, l’assunto della corte territoriale che le risultanze istruttorie non avevano dimostrato la locazione era sufficiente a rigettare la domanda, considerato che parte attrice non aveva svolto reconventioreconventionis diretta ad accertare con efficacia di giudicato l’inesistenza del comodato e, considerato altresì che una domanda di accertamento positivo non l’avevano svolta i convenuti, rimasti sul piano dell’eccezione (peraltro, se essi avessero svolto la domanda, essi si sarebbero dovuto dolere dell’omessa pronuncia; nell’atto di appello risulta che chieserol’accertamento del comodato, ma non è dato sapere se avevano svolto la domanda in primo grado). 9. L’ottavo motivo è manifestamente infondato nella misura in cui pretende di attribuire alla registrazione di un asserito contratto verbale di locazione, la cui stipulazione sia stata contestata in giudizio, il valore di accertarne l’esistenza, cioè l’effettiva stipulazione nel momento in cui essa si è detta avvenuta,senza che tale stipulazione – contestata – sia stata dimostrata. Il motivo non espone alcunché a giustificazione di un simile assunto, dovendosi precisare, comunque,che la giurisprudenza di questa Corte sulla efficacia sanante della registrazione tardiva del contratto di locazione -v. ex multis Cass., 20/12/2019, n. 34156 - fa riferimento alla ipotesi, diversa da quella oggetto di causa, in cui entrambe le parti sostanzialmente non contestino l’esistenza del rapporto di locazione, qui invece in discussione ed oggetto di lite). 10. Manifestamente infondato è pure il nono motivo. Come già rilevato, di fronte alla deduzione dell’esistenza del comodato ed alla negazione della locazione, la parte attrice avrebbe dovuto svolgere reconventio reconventionissollecitando, eventualmente, il rilascio iure commodati, ove il comodato fosse stato dimostrato, oppure, nel caso di mancata dimostrazione, per l’accertamento dell’occupazione sine titulo. In difetto, la parte in allora attrice ed ora ricorrente non può imputare alla corte etnea di non avere provveduto su ciò su cui invero non doveva provvedere per assenza di petita. 11. Il decimo motivo è inammissibile. Anzitutto per come proposto, dato che la parte deve dedurre non l’omissione, ma la violazione della norma del procedimento su cui il giudice di merito non si è pronunciato e che, in ogni caso, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, che si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito(Cass., 12/01/2016, n. 321). Anche a voler riconvertire il motivo alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013 (secondo cui non costituisce condizione necessaria di ammissibilità del ricorso di legittimità la non corretta menzione dell’ipotesi appropriata tra quelle previste dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., purchénel contenuto dell’impugnazione si faccia chiaramente ed inequivocamente valere un vizio della decisione astrattamente idoneo ad inficiare la decisione ai sensi della citata norma, traendone, nella fattispecie, la conseguenza dell’ammissibilità di un ricorso per cassazione), il rilievo di inammissibilità comunque si impone per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., atteso che il mezzo omette di riprodurre il contenuto dell’atto di appello avversario, pur localizzandolo come prodotto, in tal modo inammissibilmente delegando questa Suprema Corte a controllare il suo contenuto (Cass., 13/04/2021, n. 9678; Cass., 23/12/2020, n. 29495; Cass., 23/10/2018, n. 26762; Cass., 29/09/2017, n. 2280). 12. L’undicesimo motivo è manifestamente inammissibile, in quanto non indica se e dove la corte di merito abbia utilizzato le note difensive che si assume essere state tardivamente depositate. Peraltro, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la corte di merito non le considera affatto. 13. Il dodicesimo motivo è infondato. Avendo la corte valutato il teste come inattendibile, non le si può imputare- diversamente da come il ricorrente pretende con il mezzo di impugnazione- né di non aver considerato che l’escussione avrebbe potuto essere più accurata, né di non aver proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria in relazione a tale teste medesimo, che in ogni caso doveva essere semmai essere sollecitata dalla parte qui ricorrente. Non senza doversi considerare che la parte qui ricorrente, in sede di assunzione della prova avrebbe potuto chiedere che si facessero al teste domande a chiarimento e semmai fare oggetto di censura la reiezione di tale richiesta, mentre nulla al riguardo si dice. 14. Il tredicesimo motivo è inammissibile in quanto non censura una ratio decidendieffettiva, che è invececostituita dalla soccombenza totale. La corte di merito, invece di limitarsi a provvedere sulle spese dei due gradi come effetto della riforma della sentenza di prime cure e del rigetto della domanda attorea, ha detto che dal seguire le spese la soccombenza discendeva pure l’accoglimento di quello che ha individuato – ancorché fosse inesistente -come terzo mezzo di impugnazione. Peraltro, diversamente da quanto prospettato nel presente motivo di impugnazione, gli appellanti avevano chiesto in via principale la vittoria sulle spese ed essa si giustificava appunto come discendente dalla soccombenza totale conseguente alla riforma della sentenza di primo grado che onerava la corte a provvedere nuovamente sulle spese. A tutto voler concedere ricorrerebbero solo gli estremi per correggere in tal senso la motivazione. 15. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 16. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi