CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18091/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Puglia n.2087/2020depositata il 09/10/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 9252/2021Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 18091/2026Data pubblicazione 05/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 04/06/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ilena Balsamo