CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44068/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza emessa in data 24 novembre 2016, irrevocabile il 27 settembre 2018, con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - in parziale modifica della sentenza di condanna del Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - aveva rideterminato la pena in anni sei di reclusione in ordine al concorso esterno in associazione mafiosa ex artt. 110, 416-bis cod. pen., per avere, nella sua qualità di Sindaco del Comune di S. Procopio, svolto attività diretta a favorire gli interessi della cosca "Alvaro" - presente ed operante sul territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA], prevalentemente nelle zone di Sinopoli, [OSCURATO:PERSONA], Cosoleto, [OSCURATO:PERSONA] e località limitrofe - fornendo indicazioni in favore degli esponenti di detta compagine in merito alle imminenti pubblicazioni di bandi di appalto, in generale, asservendo la carica istituzionale ricoperta al servizio della citata cosca. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. della citata decisione, escludendo che ci fosse un contrasto di giudicati tra la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 2 ottobre 2019, che aveva confermato l'assoluzione del Tribunale di Palmi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti estranei al contesto associativo, e quella della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 24 novembre 2016 che aveva invece ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse favorito proprio il Laurendi, persona che aveva costituito il tramite tra associazione mafiosa, da una parte, e amministrazione comunale ed il Palermo, dall'altra, nell'opera di illecita ingerenza nel settore degli appalti indetti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha ritenuto che le due sentenze avessero ricostruito negli esatti termini i fatti che però avevano consentito di pervenire a distinte valutazioni, conclusioni difformi non integranti i presupposti di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 630, comma 1, lett. a) e 631 cod. proc. pen. Premessi i presupposti per l'operatività dell'art. 630 comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e ripercorsa la vicenda processuale, la difesa rileva come la ricostruzione delle ragioni del rigetto sia frutto di un travisamento della prova ed errore di diritto nella parte in cui la decisione ha ritenuto che l'esclusione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascritto per non aver commesso il fatto, in quanto estranei agli interessi della cosca, non avesse influenzato la condanna per concorso esterno nell'associazione mafiosa nell'ambito della decisione cui si richiede la revisione. L'accusa di concorso esterno nell'associazione mafiosa che faceva capo alla "famiglia Alvaro", anche nelle sue distinte articolazioni, era infatti fondata proprio sulla capacità della cosca, tramite Laurendi, di condizionare l'attività amministrativa con il contributo di [OSCURATO:PERSONA], Sindaco di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorso ?i rivela generico e manifestamente infondato là dove reitera censure che la Corte territoriale ha adeguatamente confutato escludendo la reciproca interferenza tra le due decisioni passate in giudicato. Dopo ampia esposizione delle ragioni poste alia base della sentenza di condanna in ordine alla quale si richiede la revisione, e quella che si reputa confliggente ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. afferente all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto loro contestato di partecipazione alla associazione nnafiosa, ha osservato come i fatti in essa accertati non siano mai stati posti in discussione, se non nella parte in cui era stata operata una loro differente valutazione; la circostanza che costoro in altro procedimento, celebrato con differente rito, fossero stati assolti, non riverberava, inoltre, effetti sulla solidità della decisione ormai definitiva. È stato, infatti, escluso il carattere determinante della sentenza di assoluzione, avendo la sentenza di condanna valorizzato elementi probatori, quasi esclusivamente emergenti dall'attività di intercettazione, che davano conto dell'accordo intercorso prima delle elezioni comunali svoltesi presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], tra Palermo e una parte della diversamente articolata "cosca Alvaro" (alla luce di evidenti contrasti interni alla stessa). 3. In tal senso, inoltre, si è pronunciata questa Corte di cassazione nell'ambito del giudizio che ha definito la decisione che si reputa in contrasto e per la quale è stato attivato il rimedio della revisione, sede in cui era stata prospettata detta incompatibilità tra le due sentenze. Seppure la decisione assolutoria nei confronti degli imputati accusati di far parte della "cosca Alvaro" non fosse ancora passata in giudicato, la citata sentenza della Seconda Sezione Penale (n. 2713/2019 del 27/09/2018) ha rilevato che, come anche evidenziato dalla Corte territoriale, ai fini dell'esperimento dell'istituto della revisione «il contrasto di giudicati non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici» (Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017, Marinacci, Rv. 269671; Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731; Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Strappa, Rv. 259804) evidentemente non scorgendone i requisiti neppure in quel contesto. 4. La Corte di appello di Catanzaro, proprio per evidenziare l'insussistenza dell'ipotizzato contrasto tra le due decisioni, ha rilevato come l'accertamento della responsabilità del Palermo in ordine al patto elettorale politico-mafioso stretto con [OSCURATO:PERSONA] fosse fondato su plurimi elementi che resistevano all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] basata, invece, sulla mancanza di prova di un suo stabile contributo al sodalizio. La decisione ha messo in risalto come, sia il litigio svoltosi in piazza tra Palermo e [OSCURATO:PERSONA], detto "Micareddu", avente ad oggetto l'appalto aggiudicato a persona vicina ad altro ramo della "famiglia Alvaro" - in quel periodo in contrasto -, sia il mancato intervento di Palermo in favore di [OSCURATO:PERSONA] erano stati accertati negli stessi termini in entrambe le sentenze di merito, salvo ritenere che quei fatti assumessero un significato differente; sono state ritenute idonee a corroborare l'accusa proprio le considerazione contenute nella sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Palmi; la Corte di appello ha rilevato come l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] si spiegasse proprio per il ruolo di esponente del primo, insieme al fratello Cosimo e al padre Domenico classe '24, del "ramo" dei "Pallunari"; detto sodalizio, seppure in contrapposizione con quello dei "Carni i Cani", cui invece appartenevano [OSCURATO:PERSONA] e il padre [OSCURATO:PERSONA] per i frequenti litigi, non conduceva all'esclusione, secondo quanto logicamente argomentato dai giudici di merito, della complessiva unicità della consorteria criminale. Si tratta, in definitiva, di diversa valutazione dei medesimi fatti (la lite in piazza e l'intervento a sostegno di Antonio), ricostruiti negli stessi termini attingendo a dati probatori comuni alle due sentenze irrevocabili, che nel giudizio che si reputa incompatibile è invece pervenuto alla conclusione dell'esistenza di un patto elettorale stretto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], grazie all'intervento di [OSCURATO:PERSONA], finalizzato ad imporre la candidatura di [OSCURATO:PERSONA] anche all'altro ramo della cosca a base familiare. 5. Ne consegue, pertanto, come la divergenza in ordine alle sole conclusioni delle due sentenze determinata da differente valutazione giuridica degli stessi fatti non determini un contrasto di giudicati rilevante ai fini della applicazione del rimedio straordinario della revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr