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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 14039/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12864-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] B.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttedomiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA] di ramo d’azienda [OSCURATO:PERSONA] illegittima di manodopera Giudicato R.G.N.12864/2023 Cron.

Rep.

Ud.20/03/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 16 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti successivi - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] B.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 622/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/12/2022 R.G.N. 503/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento dell’appello proposto dalle undici lavoratrici, attuali controricorrenti, sopra indicate, e in riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 20/2019, dichiarava la nullità della cessione del ramo di azienda e la sua inefficacia nei confronti di dette appellanti e per l’effetto condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a ripristinarne il rapporto di lavoro dal momento della cessione; dichiarava assorbito rispetto alle stesse appellanti l’appello incidentale condizionato proposto dall’appellata [OSCURATO:SOCIETA].; in accoglimento dell’appello incidentale proposto da quest’ultima limitatamente ad altri cinque lavoratori, attuali ricorrenti per cassazione sopra indicati (ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e in parziale riforma della stessa sentenza di primo grado, dichiarava l’inammissibilità della domanda azionata in primo grado da questi ultimi lavoratori.

2. Premetteva la Corte territoriale: che il primo giudice aveva rigettato le domande proposte da tutti i lavoratori allora appellanti; che detto giudice, rispetto alla domanda di impugnazione della cessione del ramo di azienda operata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], aveva accertato l’intervenuta decadenza dei ricorrenti i quali, a fronte della cessione del ramo d’azienda operata con contratto del 2007, non avevano posto in essere alcun atto di impugnazione, né stragiudiziale né giudiziale, in data antecedente al 27.10.2017; che, quanto alla domanda di accertamento della natura illecita dell’appalto di manodopera, lo stesso giudice aveva escluso che i ricorrenti che avevano proposto tale domanda avessero provato la natura interpositoria dell’appalto anche in ragione di precedente sentenza passata in giudicato emessa dallo stesso Tribunale di Padova, che – con riferimento allo stesso contratto –aveva negato la nullità della cessione del ramo di azienda allegata da alcuni dei lavoratori allora appellanti; che il Tribunale di Padova aveva rigettato l’eccezione pregiudiziale di ne bis in idem, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad alcuni ricorrenti, ma rispetto a tutti gli altri aveva ritenutoinfondata l’eccezione di decadenza per mancata impugnazione dell’appalto nel termine di legge decorrente dal 31.3.2016, rilevando che il rapporto contrattuale di appalto si era estinto a marzo 2018 e quindi la proposizione della domanda era tempestiva.3.

Tanto premesso, circa la questione di decadenza la Corte anzitutto non condivideva le argomentazioni seguite dal primo giudice, ritenendo che la disciplina decadenziale introdotta dall’art. 32 L. n. 183/2010 anche per le cessioni di ramo di azienda non potesse trovare applicazione ai contratti conclusi in data antecedente alla sua entrata in vigore come avvenuto nel caso di specie.

3.1. In tal senso richiamava l’orientamento espresso da questa Corte Suprema in talune decisioni a riguardo, tra le quali Cass. n. 18954/2020.

4. Così superata la questione di decadenza, riteneva la fondatezza delle domande azionate da parte degli appellanti circa la nullità della cessione del ramo d’azienda e quindi il loro diritto al ripristino del rapporto di lavoro con la cedente [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento del danno in termini di condanna generica come richiesto in giudizio.

5. Quanto alla posizione di altri cinque lavoratori appellanti, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, riteneva fondata l’eccezione di ne bis in idem sollevata in primo grado dalla società.

5.1. In particolare, pur convenendo con il primo giudice che le conclusioni della domanda di questi appellanti, in precedente giudizio del 2009, erano state limitate all’accertamento della validità o meno della cessione del ramo di azienda del novembre 2007, alla Corte appariva fondata l’obiezione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il giudice di Padova, per valutare la domanda azionata successivamente con la sentenza oggetto dell’appello al suo esame, ai fini del rigetto aveva valorizzato elementi in fatto e diritto e aveva assunto un percorso logico e motivazionale del tutto comune a quello utilizzato nel primo giudizio per disattendere la richiesta azionata dai medesimi lavoratori, sottolineando la Corte che la sentenza del 2009 – come eccepito dall’appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA] – era coperta dal giudicato.

5.3. Dopo ulteriori considerazioni, concludeva quindi che, in accoglimento del relativo motivo di appello incidentale della società, la domanda azionata dai cinque suddetti lavoratori andava dichiarata inammissibile per violazione del giudicato.

6. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

7. Contro la stessa sentenza hanno proposto successivo ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di unico motivo.

8. Le lavoratrici intimate rispetto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con unico controricorso.

9. A sua volta [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso al ricorso per cassazione proposto dai su indicati cinque lavoratori. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un primo articolato motivo del suo ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della L. 4 novembre 2010 n. 183, nella parte in cui ha ritenuto che la decadenza prevista dal comma 4 lett. c) della norma, non si applica anche alle cessioni dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 6 2112 c.c. perfezionatesi prima della data di entrata in vigore di detta legge (e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa)”.

2. Con un secondo motivo ex art. 360, c. 1, n. 3), c.p.c. denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui ha ritenuto che l’ipotesi di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) della legge 4 novembre 2010 n. 183 non si applica anche alle cessioni dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c. perfezionatesi prima della data di entrata in vigore di detta legge (e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa)”.

3. I così riassunti motivi, esaminabili congiuntamente per evidente connessione, sono infondati.

4. Ritiene, infatti, il Collegio di dover confermare l’indirizzo a riguardo espresso in ormai numerose decisioni di questa Corte, e da ultimo confermato in Cass. ord., 14.7.2023, n. 20407, che ha respinto censure analoghe a quelle suddette, formulate (anche) da [OSCURATO:SOCIETA]. in pressoché identica fattispecie.

4.1. Pertanto, anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., si farà qui riferimento a quanto osservato nella suddetta decisione.

5. In particolare, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 6649/2020 (e dalle coeve Cass. n. 20240 del 2020, Cass. n. 18954 del 2020, seguite, tra le altre, da Cass. n. 23526 del 2021, relativa alla medesima cessione), ha chiarito che la decadenza di cuiall’art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, non si applica alle cessioni – quale è quella in oggetto – intervenute prima dell’entrata in vigore della predetta legge, come emerge dall’interpretazione letterale della norma – di carattere eccezionale – che individua espressamente il dies a quo del termine di decadenza nella “data del trasferimento”, nonché sul piano logico-sistematico, dall’assenza, nel comma 4 dell’art. 32 citato, di disposizione analoga a quella prevista per i contratti a termine, ove invece è stata disciplinata chiaramente l’ipotesi anche per quelli già scaduti.

In particolare è stato precisato che l’art. 252 disp. att. cod. civ. costituisce espressione del bilanciamento, che si impone in ipotesi di introduzione di un termine di decadenza prima non previsto, tra le due contrapposte esigenze: da un lato, quella di garantire l’efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del termine decadenziale e, dall’altro, quella di tutelare l’interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile; che tale bilanciamento è realizzato attraverso la previsione per cui la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento alla entrata in vigore della modifica legislativa; che l’applicazione di detti principi richiede due condizioni: a) la prima, è rappresentata dal fatto che in precedenza non era previsto, per la fattispecie in esame, alcun termine di decadenza; b) la seconda, è costituita dal fatto che non sia disciplinata la fase transitoria tra i due regimi normativi.

5.1. Questa Corte, con la sentenza n. 6449 del 2020, nell’analizzare il testo dell’art. 32, comma 4, cit. secondo il criterio prevalente di interpretazione letterale e con particolare attenzione alla locuzione “con termine decorrente dalla data del trasferimento”, al fine di accertare se potesse rinvenirsi nella disposizione suddetta “la individuazione della decorrenza nell’ambito operativo della norma, tale da manifestarsi appunto quale espressione di diritto intertemporale”, al riguardo ha ritenuto che “il legislatore non si è limitato a specificare solo la tipologia della fattispecie contrattuale ora sottoposta a decadenza, ma individuando esattamente il termine da cui fare decorrere la stessa, ha di fatto limitato il campo di applicazione della norma unicamente alle cessioni di contratti di lavoro in cui la data del trasferimento, ex art. 2112 cod. civ., sia successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010”, sul rilievo che la suddetta precisazione, nella articolazione della norma, si “manifesta anche, dinamicamente, come disposizione diretta a limitare l’ambito applicativo di operatività della disposizione” di cui all’art. 252 disp. att. c.c.; con la conseguenza che “la specifica indicazione del momento della – data del trasferimento – deve essere intesa, pertanto, come il dies a quo del termine di decadenza, e non come fatto generatore della decadenza medesima (che è invece il tempo) e, quindi, riveste una bivalenza esegetica che lo contraddistingue sia come elemento cronologico (da cui appunto far decorrere il termine) che quale espressione di diritto intertemporale diretta a disciplinare l’applicabilità del nuovo regime rispetto ad ipotesi in precedenza non soggette a decadenza”.

Si è ritenuto “significativo …, il riferimento che il legislatore ha fatto al concetto di “trasferimento”, e non a quello, per esempio, di comunicazione preventiva del provvedimento della cessione ai lavoratori ovvero omettendo addirittura alcuna specificazione, proprio per sottolineare la circostanza che è il momento traslativo ad assumere decisività ai fini della decorrenza del termine decadenziale e, quindi, come logica conseguenza, la necessità che il suo avveramento, come fatto storico, avvenga sotto la vigenza della nuova legge”.

Si è quindi affermato che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima della entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applichi il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4 lett. c) della legge citata (v. anche Cass. n. 966 del 2021).

5.2. Secondo il Collegio, le deduzioni della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non offrono elementi idonei ad una rimeditazione dell’orientamento, fondato su argomentazioni aderenti al dato testuale e sistematico, inaugurato da Cass. n. 6649/2020, dovendo altresì osservarsi che una volta che l’interpretazione della regula iurisè stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass.

SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass.

SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass.

SS.UU. n. 11747 del 2019);

5.3. Infine, la questione di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella specie, profilata nel secondo motivo di tale ricorso, appare manifestamente infondata atteso che non può che appartenere all’ambito riservato alla discrezionalità del legislatore ordinario, pur a fronte della comune ratio espressa dalla disciplina in tema di decadenza dettata dall’art. 32 legge n. 183/2010, la valutazione circa i presupposti di operatività del regime decadenziale in presenza di fattispecie comunque tra loro differenziate.

6. Con l’unico motivo del loro ricorso per cassazione- da qualificare come incidentale, in quanto successivo a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., anche con riferimento all’art. 12 disposizioni sulla legge in generale, non essendosi formato alcun giudicato esterno con riferimento alla decisione emessa in altro giudizio in tema di applicabilità dell’art. 2112 c.c. a fronte della successiva domanda di accertamento di violazione dell’art. 29 decreto legislativo 10 settembre 2003 (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”.

Secondo questi ricorrenti, infatti, la domanda che essi avevano proposto nel processo definito con la cosa giudicata e quella formulata nell’attuale procedimento “sono ontologicamente diverse trattandosi di due diverse cause petendi e con riferimento a periodi temporali distinti e successivi tra loro”.

Inoltre, assumono che “anche a voler ritenere che ci possa essere un ne bis in idemtra le due domande, questo varrebbe solo per i fatti sino al 23.03.2009 non certamente per quelli successivi e futuri”.

6.1. Tale motivo è inammissibile.

7. Rileva il Collegio che i cinque lavoratori ricorrenti in questa sede, da un primo punto di vista, si sono limitati a dedurreche, nel ricorso introduttivo del giudizio poi definito in primo grado con la sentenza del Tribunale di Padova n. 738/2011, confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza non impugnata, e quindi passata in cosa giudicata, essi avevano chiesto: “nel merito - accertarsi e dichiararsi che la cessione dei servizi di Backoffice consumer, Backoffice corporate e di gestione del credito, attuata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],e qualificata come vendita di un ramo d’azienda, ha costituito una esternalizzazione di funzioni in quanto priva dei requisiti di legge; - accertarsi e dichiararsi conseguentemente l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c.; - accertarsi e dichiararsi la nullità della cessione dei contratti di lavoro degli odierni ricorrenti, in assenza di un consenso da parte dei lavoratori interessati, dalla Soc. [OSCURATO:PERSONA] alla Soc. [OSCURATO:PERSONA]; - accertarsi e dichiararsi che i lavoratori, formalmente trasferiti ex art. 2112 c.c. alla Soc. [OSCURATO:PERSONA], devono ritenersi a tutti gli effetti ancora dipendenti della Soc. [OSCURATO:PERSONA]; -ordinarsi quindi il ripristino e/o la ricostituzione dei rapporti di lavoro in capo alla Soc. [OSCURATO:PERSONA]; - condannarsi la Soc. [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], a corrispondere ai ricorrenti la normale retribuzione, anche accessoria, che gli stessi avrebbero percepito come dipendenti con interessi e rivalutazione monetaria”.

7.1. Non tengono conto, tuttavia, detti ricorrenti che la Corte territoriale ha considerato che nella parte espositiva del medesimo ricorso dell’anno 2009 quei lavoratori avevano allegato: … [OSCURATO:PERSONA] cede, in pratica appalta, un segmento di attività (di [OSCURATO:PERSONA] e Corporate e di gestione del credito) nei confronti del quale, ovviamente, e si può dire, naturalmente, continua però a mantenere uno stretto e stringente controllo ; ai lavoratori impiegati nel servizio esternalizzato continuano obbligatoriamente, a relazionarsi in merito alla prestazione lavorativa che devono rendere con gli ex colleghi di lavoro rimasti in forza all’impresa cedente ; i ricorrenti, oltre a svolgere alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] le stesse mansioni che avevano svolto in concreto per [OSCURATO:PERSONA], rimangono inseriti nelle stesse strutture aziendali, continuano a utilizzare i programmi informativi di [OSCURATO:PERSONA], sono infine soggetti (…) ad un costante e pressante controllo sugli standard operativi e sulla qualità della funzione “esternalizzata” .

7.2. La stessa Corte ha, quindi, evidenziato che, rispetto a tali deduzioni, il Tribunale di Padova, nella sentenza poi passata in giudicato, aveva espresso il seguente convincimento tra l’altro rilevando quanto segue: “… (i) i rapporti intercorrenti tra il personale [OSCURATO:PERSONA] e il personale di [OSCURATO:PERSONA] sono assestati su livelli paralleli come fisiologicamente avviene nell’ambito dell’organizzazione interna ad elevato tasso di reciproca integrazione strutturale (cfr. pag. 8 della sentenza prodotta sub doc. 6 della parte appellata); (ii) non è emersa la prova dell’esistenza di dirette linee di assoggettamento gerarchico e/o disciplinare del personale di [OSCURATO:PERSONA] al management di [OSCURATO:PERSONA], quanto piuttosto di rapporti di collaborazione e coordinamento tra funzionari delle diverse strutture imprenditoriali (vedi teste Callegaro).

La teste Faggion, del resto, conferma che le “direttive” ricevute dal personale [OSCURATO:PERSONA] riguardano esclusivamente le pratiche urgenti e l’autorizzazione per le pratiche fiori standard.

Anche tale particolare profilo gestionale si concilia fisiologicamente con l’esistenza di un rapporto contrattuale d’appalto destinato alla fornitura di servizi da integrare nell’ambito delle esigenze organizzative proprie della realtà imprenditoriale appaltante (cfr. ibidem); (iii) peraltro, è vero che l’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio dell’appalto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] era assoggettata ad uno stretto e stringente controllo da parte dell’appaltante, tuttavia è altrettanto vero che esso mai si è tradotto in una forma di direzione gerarchica del personale di [OSCURATO:PERSONA], il quale è rimasto assoggettato al controllo gerarchico dei propri team leaders (vedi nello stesso senso in fattispecie identica, sentenza del Tribunale di Milano n. 2877/2010. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]), né di diretta gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei fattori produttivi riconducibili alla struttura aziendale di [OSCURATO:PERSONA] . (cfr. pagg. 8-9, sentenza dimessa sub 7)”.

8. I lavoratori ricorrenti per cassazione, nella propria censura, hanno, altresì, fatto presente, per quanto qui interessa, che nell’atto introduttivo del presente giudizio, per essi era stato chiesto: “2) In via principale per i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], … accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, a tutti gli effetti di legge, la violazione, da parte della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rapp.te p.t., del D.lgs. 276/2003 e della vigente normativa in materia di appalto di manodopera e, per l’effetto, accertare e dichiarare che tra i ricorrenti e la convenuta, …, si è costituito ed è stato eseguito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall’assunzione presso l’interposta [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero con la decorrenza ritenuta di giustizia, con i medesimi inquadramenti attualmente rivestiti presso l’interposto ovvero in quelli diversi che si riterrà di giustizia, con condanna della resistente a ripristinare la funzionalità dei rapporti di lavoro con i ricorrenti e comunque ad assumerli con ogni conseguenza giuridica ed economica”.

Hanno dedotto, perciò, che tali loro richieste erano espressive di “una nuova domanda relativa all’accertamento di un’interposizione fittizia di manodopera per violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003”.

9. Osserva allora il Collegio che l’unico motivo del ricorso da qualificare come incidentale difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione in una duplice prospettiva.

9.1. In primo luogo , infatti, la censura si fonda essenzialmente su un raffronto tra le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio poi esitato nella cosa giudicata e quelle rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio che attualmente ci occupa; conclusioni di cui si assume la diversità.

Nell’intero ricorso in esame, però, non si fa alcun riferimento testuale alle sentenze(di primo e di secondo grado) del precedente giudizio inter partes integranti il giudicato esterno ritenutoostativo dalla Corte territoriale nella decisione qui gravata.

Non è, per tal modo, neanche individuata la parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicatodi cui si denuncia l’errata interpretazione.

9.2. In secondo luogo, questi ricorrenti non si confrontano con la motivazione resa a riguardo dalla Corte distrettuale.

Come si è visto, infatti, quest’ultima non ha mancato di rilevare che le conclusioni da loro formulate nel primo giudizio iniziatosi nel 2009 erano diverse da quelle dagli stessi rassegnate nel successivo procedimento.

Nondimeno, la stessa Corte, dopo aver riportato testualmente quanto i medesimi ricorrenti avevano dedotto nell’atto introduttivo del primo giudizio e, soprattutto, quanto il Tribunale aveva considerato proprio in ordine a quelle deduzioni in punto di un appalto in realtà intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e Vodafonenella sentenza poi passata in cosa giudicata, è giunta alla conclusione che il giudicato così formatosi su quelle questioni era preclusivo di un rinnovato esame delle stesse(cfr. in extenso § 11 - 14 della sua pronuncia).

E tutti tali rilievi non sono considerati da detti ricorrenti.

10. [OSCURATO:PERSONA] quale ricorrente, in quanto soccombente nei confronti delle lavoratrici controricorrenti, dev’essere condannata al pagamento, in favore dei difensori delle stesse, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

11. A loro volta, i ricorrenti incidentali devono essere condannati al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale controricorrente, delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiara inammissibile il ricorso, da qualificare come incidentale, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore dei due difensori delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Condanna i ricorrenti incidentali al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] quale controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12864-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] B.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttedomiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA] di ramo d’azienda [OSCURATO:PERSONA] illegittima di manodopera Giudicato R.G.N.12864/2023 Cron. Rep. Ud.20/03/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 16 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti successivi - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] B.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 622/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/12/2022 R.G.N. 503/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento dell’appello proposto dalle undici lavoratrici, attuali controricorrenti, sopra indicate, e in riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 20/2019, dichiarava la nullità della cessione del ramo di azienda e la sua inefficacia nei confronti di dette appellanti e per l’effetto condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a ripristinarne il rapporto di lavoro dal momento della cessione; dichiarava assorbito rispetto alle stesse appellanti l’appello incidentale condizionato proposto dall’appellata [OSCURATO:SOCIETA].; in accoglimento dell’appello incidentale proposto da quest’ultima limitatamente ad altri cinque lavoratori, attuali ricorrenti per cassazione sopra indicati (ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e in parziale riforma della stessa sentenza di primo grado, dichiarava l’inammissibilità della domanda azionata in primo grado da questi ultimi lavoratori. 2. Premetteva la Corte territoriale: che il primo giudice aveva rigettato le domande proposte da tutti i lavoratori allora appellanti; che detto giudice, rispetto alla domanda di impugnazione della cessione del ramo di azienda operata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], aveva accertato l’intervenuta decadenza dei ricorrenti i quali, a fronte della cessione del ramo d’azienda operata con contratto del 2007, non avevano posto in essere alcun atto di impugnazione, né stragiudiziale né giudiziale, in data antecedente al 27.10.2017; che, quanto alla domanda di accertamento della natura illecita dell’appalto di manodopera, lo stesso giudice aveva escluso che i ricorrenti che avevano proposto tale domanda avessero provato la natura interpositoria dell’appalto anche in ragione di precedente sentenza passata in giudicato emessa dallo stesso Tribunale di Padova, che – con riferimento allo stesso contratto –aveva negato la nullità della cessione del ramo di azienda allegata da alcuni dei lavoratori allora appellanti; che il Tribunale di Padova aveva rigettato l’eccezione pregiudiziale di ne bis in idem, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad alcuni ricorrenti, ma rispetto a tutti gli altri aveva ritenutoinfondata l’eccezione di decadenza per mancata impugnazione dell’appalto nel termine di legge decorrente dal 31.3.2016, rilevando che il rapporto contrattuale di appalto si era estinto a marzo 2018 e quindi la proposizione della domanda era tempestiva.3. Tanto premesso, circa la questione di decadenza la Corte anzitutto non condivideva le argomentazioni seguite dal primo giudice, ritenendo che la disciplina decadenziale introdotta dall’art. 32 L. n. 183/2010 anche per le cessioni di ramo di azienda non potesse trovare applicazione ai contratti conclusi in data antecedente alla sua entrata in vigore come avvenuto nel caso di specie. 3.1. In tal senso richiamava l’orientamento espresso da questa Corte Suprema in talune decisioni a riguardo, tra le quali Cass. n. 18954/2020. 4. Così superata la questione di decadenza, riteneva la fondatezza delle domande azionate da parte degli appellanti circa la nullità della cessione del ramo d’azienda e quindi il loro diritto al ripristino del rapporto di lavoro con la cedente [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento del danno in termini di condanna generica come richiesto in giudizio. 5. Quanto alla posizione di altri cinque lavoratori appellanti, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, riteneva fondata l’eccezione di ne bis in idem sollevata in primo grado dalla società. 5.1. In particolare, pur convenendo con il primo giudice che le conclusioni della domanda di questi appellanti, in precedente giudizio del 2009, erano state limitate all’accertamento della validità o meno della cessione del ramo di azienda del novembre 2007, alla Corte appariva fondata l’obiezione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il giudice di Padova, per valutare la domanda azionata successivamente con la sentenza oggetto dell’appello al suo esame, ai fini del rigetto aveva valorizzato elementi in fatto e diritto e aveva assunto un percorso logico e motivazionale del tutto comune a quello utilizzato nel primo giudizio per disattendere la richiesta azionata dai medesimi lavoratori, sottolineando la Corte che la sentenza del 2009 – come eccepito dall’appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA] – era coperta dal giudicato. 5.3. Dopo ulteriori considerazioni, concludeva quindi che, in accoglimento del relativo motivo di appello incidentale della società, la domanda azionata dai cinque suddetti lavoratori andava dichiarata inammissibile per violazione del giudicato. 6. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 7. Contro la stessa sentenza hanno proposto successivo ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di unico motivo. 8. Le lavoratrici intimate rispetto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con unico controricorso. 9. A sua volta [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso al ricorso per cassazione proposto dai su indicati cinque lavoratori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un primo articolato motivo del suo ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della L. 4 novembre 2010 n. 183, nella parte in cui ha ritenuto che la decadenza prevista dal comma 4 lett. c) della norma, non si applica anche alle cessioni dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 6 2112 c.c. perfezionatesi prima della data di entrata in vigore di detta legge (e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa)”. 2. Con un secondo motivo ex art. 360, c. 1, n. 3), c.p.c. denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui ha ritenuto che l’ipotesi di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) della legge 4 novembre 2010 n. 183 non si applica anche alle cessioni dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c. perfezionatesi prima della data di entrata in vigore di detta legge (e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa)”. 3. I così riassunti motivi, esaminabili congiuntamente per evidente connessione, sono infondati. 4. Ritiene, infatti, il Collegio di dover confermare l’indirizzo a riguardo espresso in ormai numerose decisioni di questa Corte, e da ultimo confermato in Cass. ord., 14.7.2023, n. 20407, che ha respinto censure analoghe a quelle suddette, formulate (anche) da [OSCURATO:SOCIETA]. in pressoché identica fattispecie. 4.1. Pertanto, anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., si farà qui riferimento a quanto osservato nella suddetta decisione. 5. In particolare, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 6649/2020 (e dalle coeve Cass. n. 20240 del 2020, Cass. n. 18954 del 2020, seguite, tra le altre, da Cass. n. 23526 del 2021, relativa alla medesima cessione), ha chiarito che la decadenza di cuiall’art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, non si applica alle cessioni – quale è quella in oggetto – intervenute prima dell’entrata in vigore della predetta legge, come emerge dall’interpretazione letterale della norma – di carattere eccezionale – che individua espressamente il dies a quo del termine di decadenza nella “data del trasferimento”, nonché sul piano logico-sistematico, dall’assenza, nel comma 4 dell’art. 32 citato, di disposizione analoga a quella prevista per i contratti a termine, ove invece è stata disciplinata chiaramente l’ipotesi anche per quelli già scaduti. In particolare è stato precisato che l’art. 252 disp. att. cod. civ. costituisce espressione del bilanciamento, che si impone in ipotesi di introduzione di un termine di decadenza prima non previsto, tra le due contrapposte esigenze: da un lato, quella di garantire l’efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del termine decadenziale e, dall’altro, quella di tutelare l’interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile; che tale bilanciamento è realizzato attraverso la previsione per cui la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento alla entrata in vigore della modifica legislativa; che l’applicazione di detti principi richiede due condizioni: a) la prima, è rappresentata dal fatto che in precedenza non era previsto, per la fattispecie in esame, alcun termine di decadenza; b) la seconda, è costituita dal fatto che non sia disciplinata la fase transitoria tra i due regimi normativi. 5.1. Questa Corte, con la sentenza n. 6449 del 2020, nell’analizzare il testo dell’art. 32, comma 4, cit. secondo il criterio prevalente di interpretazione letterale e con particolare attenzione alla locuzione “con termine decorrente dalla data del trasferimento”, al fine di accertare se potesse rinvenirsi nella disposizione suddetta “la individuazione della decorrenza nell’ambito operativo della norma, tale da manifestarsi appunto quale espressione di diritto intertemporale”, al riguardo ha ritenuto che “il legislatore non si è limitato a specificare solo la tipologia della fattispecie contrattuale ora sottoposta a decadenza, ma individuando esattamente il termine da cui fare decorrere la stessa, ha di fatto limitato il campo di applicazione della norma unicamente alle cessioni di contratti di lavoro in cui la data del trasferimento, ex art. 2112 cod. civ., sia successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010”, sul rilievo che la suddetta precisazione, nella articolazione della norma, si “manifesta anche, dinamicamente, come disposizione diretta a limitare l’ambito applicativo di operatività della disposizione” di cui all’art. 252 disp. att. c.c.; con la conseguenza che “la specifica indicazione del momento della – data del trasferimento – deve essere intesa, pertanto, come il dies a quo del termine di decadenza, e non come fatto generatore della decadenza medesima (che è invece il tempo) e, quindi, riveste una bivalenza esegetica che lo contraddistingue sia come elemento cronologico (da cui appunto far decorrere il termine) che quale espressione di diritto intertemporale diretta a disciplinare l’applicabilità del nuovo regime rispetto ad ipotesi in precedenza non soggette a decadenza”. Si è ritenuto “significativo …, il riferimento che il legislatore ha fatto al concetto di “trasferimento”, e non a quello, per esempio, di comunicazione preventiva del provvedimento della cessione ai lavoratori ovvero omettendo addirittura alcuna specificazione, proprio per sottolineare la circostanza che è il momento traslativo ad assumere decisività ai fini della decorrenza del termine decadenziale e, quindi, come logica conseguenza, la necessità che il suo avveramento, come fatto storico, avvenga sotto la vigenza della nuova legge”. Si è quindi affermato che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima della entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applichi il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4 lett. c) della legge citata (v. anche Cass. n. 966 del 2021). 5.2. Secondo il Collegio, le deduzioni della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non offrono elementi idonei ad una rimeditazione dell’orientamento, fondato su argomentazioni aderenti al dato testuale e sistematico, inaugurato da Cass. n. 6649/2020, dovendo altresì osservarsi che una volta che l’interpretazione della regula iurisè stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019); 5.3. Infine, la questione di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella specie, profilata nel secondo motivo di tale ricorso, appare manifestamente infondata atteso che non può che appartenere all’ambito riservato alla discrezionalità del legislatore ordinario, pur a fronte della comune ratio espressa dalla disciplina in tema di decadenza dettata dall’art. 32 legge n. 183/2010, la valutazione circa i presupposti di operatività del regime decadenziale in presenza di fattispecie comunque tra loro differenziate. 6. Con l’unico motivo del loro ricorso per cassazione- da qualificare come incidentale, in quanto successivo a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., anche con riferimento all’art. 12 disposizioni sulla legge in generale, non essendosi formato alcun giudicato esterno con riferimento alla decisione emessa in altro giudizio in tema di applicabilità dell’art. 2112 c.c. a fronte della successiva domanda di accertamento di violazione dell’art. 29 decreto legislativo 10 settembre 2003 (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”. Secondo questi ricorrenti, infatti, la domanda che essi avevano proposto nel processo definito con la cosa giudicata e quella formulata nell’attuale procedimento “sono ontologicamente diverse trattandosi di due diverse cause petendi e con riferimento a periodi temporali distinti e successivi tra loro”. Inoltre, assumono che “anche a voler ritenere che ci possa essere un ne bis in idemtra le due domande, questo varrebbe solo per i fatti sino al 23.03.2009 non certamente per quelli successivi e futuri”. 6.1. Tale motivo è inammissibile. 7. Rileva il Collegio che i cinque lavoratori ricorrenti in questa sede, da un primo punto di vista, si sono limitati a dedurreche, nel ricorso introduttivo del giudizio poi definito in primo grado con la sentenza del Tribunale di Padova n. 738/2011, confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza non impugnata, e quindi passata in cosa giudicata, essi avevano chiesto: “nel merito - accertarsi e dichiararsi che la cessione dei servizi di Backoffice consumer, Backoffice corporate e di gestione del credito, attuata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],e qualificata come vendita di un ramo d’azienda, ha costituito una esternalizzazione di funzioni in quanto priva dei requisiti di legge; - accertarsi e dichiararsi conseguentemente l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c.; - accertarsi e dichiararsi la nullità della cessione dei contratti di lavoro degli odierni ricorrenti, in assenza di un consenso da parte dei lavoratori interessati, dalla Soc. [OSCURATO:PERSONA] alla Soc. [OSCURATO:PERSONA]; - accertarsi e dichiararsi che i lavoratori, formalmente trasferiti ex art. 2112 c.c. alla Soc. [OSCURATO:PERSONA], devono ritenersi a tutti gli effetti ancora dipendenti della Soc. [OSCURATO:PERSONA]; -ordinarsi quindi il ripristino e/o la ricostituzione dei rapporti di lavoro in capo alla Soc. [OSCURATO:PERSONA]; - condannarsi la Soc. [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], a corrispondere ai ricorrenti la normale retribuzione, anche accessoria, che gli stessi avrebbero percepito come dipendenti con interessi e rivalutazione monetaria”. 7.1. Non tengono conto, tuttavia, detti ricorrenti che la Corte territoriale ha considerato che nella parte espositiva del medesimo ricorso dell’anno 2009 quei lavoratori avevano allegato: … [OSCURATO:PERSONA] cede, in pratica appalta, un segmento di attività (di [OSCURATO:PERSONA] e Corporate e di gestione del credito) nei confronti del quale, ovviamente, e si può dire, naturalmente, continua però a mantenere uno stretto e stringente controllo ; ai lavoratori impiegati nel servizio esternalizzato continuano obbligatoriamente, a relazionarsi in merito alla prestazione lavorativa che devono rendere con gli ex colleghi di lavoro rimasti in forza all’impresa cedente ; i ricorrenti, oltre a svolgere alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] le stesse mansioni che avevano svolto in concreto per [OSCURATO:PERSONA], rimangono inseriti nelle stesse strutture aziendali, continuano a utilizzare i programmi informativi di [OSCURATO:PERSONA], sono infine soggetti (…) ad un costante e pressante controllo sugli standard operativi e sulla qualità della funzione “esternalizzata” . 7.2. La stessa Corte ha, quindi, evidenziato che, rispetto a tali deduzioni, il Tribunale di Padova, nella sentenza poi passata in giudicato, aveva espresso il seguente convincimento tra l’altro rilevando quanto segue: “… (i) i rapporti intercorrenti tra il personale [OSCURATO:PERSONA] e il personale di [OSCURATO:PERSONA] sono assestati su livelli paralleli come fisiologicamente avviene nell’ambito dell’organizzazione interna ad elevato tasso di reciproca integrazione strutturale (cfr. pag. 8 della sentenza prodotta sub doc. 6 della parte appellata); (ii) non è emersa la prova dell’esistenza di dirette linee di assoggettamento gerarchico e/o disciplinare del personale di [OSCURATO:PERSONA] al management di [OSCURATO:PERSONA], quanto piuttosto di rapporti di collaborazione e coordinamento tra funzionari delle diverse strutture imprenditoriali (vedi teste Callegaro). La teste Faggion, del resto, conferma che le “direttive” ricevute dal personale [OSCURATO:PERSONA] riguardano esclusivamente le pratiche urgenti e l’autorizzazione per le pratiche fiori standard. Anche tale particolare profilo gestionale si concilia fisiologicamente con l’esistenza di un rapporto contrattuale d’appalto destinato alla fornitura di servizi da integrare nell’ambito delle esigenze organizzative proprie della realtà imprenditoriale appaltante (cfr. ibidem); (iii) peraltro, è vero che l’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio dell’appalto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] era assoggettata ad uno stretto e stringente controllo da parte dell’appaltante, tuttavia è altrettanto vero che esso mai si è tradotto in una forma di direzione gerarchica del personale di [OSCURATO:PERSONA], il quale è rimasto assoggettato al controllo gerarchico dei propri team leaders (vedi nello stesso senso in fattispecie identica, sentenza del Tribunale di Milano n. 2877/2010. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]), né di diretta gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei fattori produttivi riconducibili alla struttura aziendale di [OSCURATO:PERSONA] . (cfr. pagg. 8-9, sentenza dimessa sub 7)”. 8. I lavoratori ricorrenti per cassazione, nella propria censura, hanno, altresì, fatto presente, per quanto qui interessa, che nell’atto introduttivo del presente giudizio, per essi era stato chiesto: “2) In via principale per i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], … accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, a tutti gli effetti di legge, la violazione, da parte della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rapp.te p.t., del D.lgs. 276/2003 e della vigente normativa in materia di appalto di manodopera e, per l’effetto, accertare e dichiarare che tra i ricorrenti e la convenuta, …, si è costituito ed è stato eseguito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall’assunzione presso l’interposta [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero con la decorrenza ritenuta di giustizia, con i medesimi inquadramenti attualmente rivestiti presso l’interposto ovvero in quelli diversi che si riterrà di giustizia, con condanna della resistente a ripristinare la funzionalità dei rapporti di lavoro con i ricorrenti e comunque ad assumerli con ogni conseguenza giuridica ed economica”. Hanno dedotto, perciò, che tali loro richieste erano espressive di “una nuova domanda relativa all’accertamento di un’interposizione fittizia di manodopera per violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003”. 9. Osserva allora il Collegio che l’unico motivo del ricorso da qualificare come incidentale difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione in una duplice prospettiva. 9.1. In primo luogo , infatti, la censura si fonda essenzialmente su un raffronto tra le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio poi esitato nella cosa giudicata e quelle rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio che attualmente ci occupa; conclusioni di cui si assume la diversità. Nell’intero ricorso in esame, però, non si fa alcun riferimento testuale alle sentenze(di primo e di secondo grado) del precedente giudizio inter partes integranti il giudicato esterno ritenutoostativo dalla Corte territoriale nella decisione qui gravata. Non è, per tal modo, neanche individuata la parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicatodi cui si denuncia l’errata interpretazione. 9.2. In secondo luogo, questi ricorrenti non si confrontano con la motivazione resa a riguardo dalla Corte distrettuale. Come si è visto, infatti, quest’ultima non ha mancato di rilevare che le conclusioni da loro formulate nel primo giudizio iniziatosi nel 2009 erano diverse da quelle dagli stessi rassegnate nel successivo procedimento. Nondimeno, la stessa Corte, dopo aver riportato testualmente quanto i medesimi ricorrenti avevano dedotto nell’atto introduttivo del primo giudizio e, soprattutto, quanto il Tribunale aveva considerato proprio in ordine a quelle deduzioni in punto di un appalto in realtà intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e Vodafonenella sentenza poi passata in cosa giudicata, è giunta alla conclusione che il giudicato così formatosi su quelle questioni era preclusivo di un rinnovato esame delle stesse(cfr. in extenso § 11 - 14 della sua pronuncia). E tutti tali rilievi non sono considerati da detti ricorrenti. 10. [OSCURATO:PERSONA] quale ricorrente, in quanto soccombente nei confronti delle lavoratrici controricorrenti, dev’essere condannata al pagamento, in favore dei difensori delle stesse, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. 11. A loro volta, i ricorrenti incidentali devono essere condannati al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale controricorrente, delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiara inammissibile il ricorso, da qualificare come incidentale, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore dei due difensori delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Condanna i ricorrenti incidentali al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] quale controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sen
Sentenza Cassazione n. 14039/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris