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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 1993

Cassazione n. 40412/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03EL49L) nato il 19/04/1993 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17359/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso che denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 4, 5); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa l'aumento applicato per la continuazione con il reato di lesioni è manifestamente infondato dal momento che la Corte argomenta diffusamente in ordine al quantum (v. pag. 5); Ritenuto che anche il terzo motivo, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive è manifestamente infondato dal momento che i criteri che ne hanno sostenuto la non meritevolezza sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03EL49L) nato il 19/04/1993 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17359/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso che denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 4, 5); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa l'aumento applicato per la continuazione con il reato di lesioni è manifestamente infondato dal momento che la Corte argomenta diffusamente in ordine al quantum (v. pag. 5); Ritenuto che anche il terzo motivo, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive è manifestamente infondato dal momento che i criteri che ne hanno sostenuto la non meritevolezza sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 40412/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris