CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31367/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; vletto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, riguardante la tenuta motivazionale della decisione gravata avuto riguardo alla confermata recidiva, oltre che riposare su considerazioni eccentriche al tema, risulta comunque disattesa dalla Corte del merito con una sufficiente e non illogica motivazione così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità dei ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.Mr I ,z110 , L' ASSISILN Dott.ssa Ka me i .J