CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 21218/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. i n l iquidazione , in persona del legale rappresentante Gianluca B oncoraglio, domiciliato in Roma, p iazza Cavour, presso la c ancelleria c ivile della C orte di Cassazione, rappresentata e difes a dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] e Carmelo D i Paola giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del presidente del c onsiglio di amministrazione, domiciliato in Roma , p iazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso, - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.i n l iquidazione ; - intimato - avverso la sentenza n. 1097/2020 della Corte d’appello di Catania pubblicatail 26/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/7/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 72/2019, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2. La Corte d’appello di Catania, a seguito del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rilevava, quanto alla sussistenza del debito erariale e alla correlata legittimazione attiva dell’istante, che la mera pendenza di un contenzioso tributario non valeva a escludere l’esistenza del debito erariale, in assenza di provvedimenti di sospensione degli atti impugnati e dell’allegazione di elementi atti a far ragionevolmente presumere un esito positivo del giudizio di merito, con integrale accoglimento della domanda del reclamante. Osservava, peraltro, che il credito erariale si era cristallizzato quanto meno per la somma di € 186.157,14. Constatava, infine, rispetto all’accertamento dello stato di insolvenza, che la reclamante, pur trovandosi in stato di liquidazione, non aveva offerto alcuna prova della sua situazione patrimoniale, sicché mancava tanto la rappresentazione dei debiti della società, quanto ogni elemento utile a dimostrare l’esistenza di una capienza patrimoniale idonea al soddisfacimento, per intero, dei debiti sociali. 3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, depositata in data 26 giugno 2020, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. L’intimato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionenon ha svolto difese. Considerato che: 4. Il motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 5 l. fall. nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi fra le parti: la Corte di merito, nel ritenere che la reclamante non avesse offerto elementi dai quali desumere un probabile esito favorevole dei giudizi tributari pendenti, ha tralasciato di considerare – in tesi – che la commissione tributaria regionale aveva accolto l’impugnazione concernente gli accertamenti per l’anno 2007, disponendo uno sgravio di € 4.000.000, con argomenti che ben potevano valere anche per gli accertamenti concernenti l’anno precedente, stante l’identità della situazione esaminata. La mancanza di provvedimenti di sospensione per i debiti erariali relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 era dovuta al fatto che la notifica dell’estratto di ruolo era avvenuta a ridosso dello scoppio della pandemia, sicché non era stato possibile ottenere la fissazione di un’udienza di sospensiva. La Corte di merito, inoltre, ha erroneamente ritenuto che vi fosse un debito erariale cristallizzato per l’importo di € 186.157,14, in quanto in realtà anche tale debito era stato oggetto di specifica impugnazione. Quanto alla situazione di insolvenza la Corte territoriale – a dire della compagine ricorrente - ha a torto reputato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non a vesse dato la prova dell’esistenza di un patrimonio tale da consentire il soddisfacimento integrale dei creditori, perché non ha tenuto conto né del sostanzioso sgravio disposto dalla commissione tributaria regionale, né della domanda di definizione agevolata che era stata presentata ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018, a cui aveva fatto seguito il regolare pagamento di tutte le rate dovute fino alla declaratoria di fallimento; da un simile comportamento era possibile desumere che la società avesse al suo interno le risorse economiche necessarie per far fronte al pagamento delle proprie obbligazioni. 5. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile. 5.1 L'art. 6 l. fall.,laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass. 30827/2018, Cass., Sez. U., 1521/2013). Nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto che legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. discendesse da un lato dall’impossibilità, stando alle risultanze di causa, di ritenere insussistente l’intero credito erariale portato dalle cartelle esattoriali emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, dall’altro dalla certa cristallizzazione dell’importo di € 186.157,14. Il motivo in esame, nell’assumere l’erroneità di quest’ultima constatazione, propone una critica che non compendia una denuncia di violazione di legge, dato che non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma è espressione di un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto che, frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte. Né è possibile ritenere che al riguardo sia stato ritualmente rappresentato l’omesso esame di un fatto decisivo, dato che a tal fine il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., deve indicare il "fatto storico" il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass., Sez. U., 8053/2014). L’odierno ricorrente, invece, non solo si è limitato a sostenere genericamente che anche la somma in questione rientrava nei ruoli acclusi all’istanza di fallimento, che erano stati tutti oggetto di impugnazione, senza però indicare con la necessaria puntualità il dato, testuale o extratestuale, da cui la contestazione di questo specifico credito risultava esistente nonché il come e il quando tale fatto erastato oggetto di discussione processuale tra le parti, ma non ha neppure specificamente posto in contestazione il rilievo della Corte di merito secondo cui la stessa società debitrice, all’interno del reclamo, aveva dato atto che l’importo in questione, portato dalla cartella con numero finale 350631, non era stato oggetto di impugnativa (v. pag. 2 della sentenza impugnata). 5.2 Ne discende l’inammissibilità delle critiche che investono le valutazioni concernenti il credito erariale in contestazione. Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass.11493/2018, Cass. 2108/2012).5.3 Rispetto alla sussistenza della condizione di insolvenza l’odierna ricorrente assume che la Corte distrettuale abbia omesso di considerare che il debito erariale in contestazione, oltre a essere stato ridotto dalla commissione tributaria regionale, era stato oggetto di domanda di definizione agevolata, le cui rate erano state puntualmente onorate fino alla declaratoria di fallimento, circostanza che dimostrava come la compagine debitrice avesse al suo interno le risorse economiche per far fronte al pagamento delle proprie obbligazioni. Siffatta critica, però, non si confronta in alcun modo con la motivazione offerta dal collegio del reclamo, che non ha affatto ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non fosse in grado far fronte ai propri debiti, ma, dopo aver ricordato che rispetto a una società in liquidazione la valutazione del giudice ai sensi dell’art. 5 l. fall. deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, ha constatato che la reclamante non aveva offerto alcuna prova della propria situazione patrimoniale né sotto il versante della capienza patrimoniale, né rispetto alla rappresentazione dei propri debiti. Ne discende l’inammissibilità della censura, poiché il ricorso per cassazione deve necessariamente contestare in maniera specifica la ratio decidendiposta a fondamento della pronuncia impugnata e non può prescindere da essa (Cass. 19989/2017). 6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deveessere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 10.200, dicui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im