CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 11081/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale militare, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte Militare di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Verona del 14/9/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di disobbedienza aggravata (artt. 173 e 47 n. 2 cod. pen. m.p.), per avere contravvenuto un ordine del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], commesso in Ravenna il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l'imputato è stato invece assolto dall'accusa di tentativo di insubordinazione con violenza, perché il fatto non costituisce reato. L'imputato è stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione militare, con i doppi benefici di legge. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione, espresso in ciascuna delle definizioni normative, per avere ritenuto che l'ordine impartito dal Magg. [OSCURATO:PERSONA] fosse funzionale alle esigenze del servizio e della disciplina, mentre si trattava di un "ordine qualsiasi", quindi avulso dal modello legale di cui all'art. 173 cod. pen. m.p. e non fondante il dovere del subordinato di ottemperarlo. Si cita sul punto la pronuncia della Corte costituzionale n. 39 del 2001. 2.2. Nel secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, con riferimento all'art. 592, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte militare condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Invero, tale formula si addice soltanto al caso in cui l'imputato riporti una condanna nel giudizio di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo - coltivato in forma di indistinto vizio di motivazione, il che già di per sé costituisce una causa di inammissibilità del ricorso, non potendosi delegare al giudice di legittimità l'individuazione del tipo di vizio argo- mentativo ricorrente nella specie, tra i tre previsti distintamente dalla norma - è comunque reiterativo dell'identica doglianza censurata nel gravame, alla quale l'impugnata sentenza ha dato congrua e corretta motivazione. Si è dunque rilevato che l'ordine impartito dal Magg. [OSCURATO:PERSONA] - ordine di tornare indietro e dare spiegazioni sul motivo per cui il Taranto avesse sbattuto la porta - rivestiva carattere di rilievo penale, trattandosi di un ordine attinente al servizio o alla disciplina, né presentava profili di arbitrio o di illiceità, essendo stato originato dall'esigenza del superiore di comprendere le motivazioni della condotta scostante del [OSCURATO:PERSONA]. Non si trattava dunque di un "ordine qualsiasi" - come ha insegnato il Giudice delle Leggi nella sentenza n. 39 del 2001 - bensì di un ordine funzionale ad esigenze di disciplina. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Invero, prescindendo dal rilievo del Procuratore generale, che sottolinea la mancanza di un concreto interesse dell'imputato a sollevare il problema, la declaratoria di condanna alle spese processuali "di entrambi i gradi di giudizio" non riveste carattere di violazione di legge, come censurato dal ricorrente, bensì costituisce una mera imprecisione, poiché in grado di appello si commina sempre la condanna alle spese anche senza pronunciare in quella sede una condanna, essendo sufficiente la conferma della precedente sentenza di condanna. Pertanto, deve ritenersi che si tratti soltanto di una formula ripetitiva, in quanto già la prima sentenza conteneva la condanna alle spese processuali. In tali termini, dunque, deve correggersi l'apparente duplicazione delle spese processuali. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 5 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]