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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47514/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso (prescrizione del reato) avverso la sentenza di condanna indicata in epigrafe è generico.

Va ricordato che in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti. (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181), allegazione, allo stato non assolta dalla ricorrente.

Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si consuma, infatti, nel momento e nel luogo in cui avviene il conseguimento indebito dell'erogazione (Sez. 6, n. 2125, del 24/11/2021, Bonfanti, Rv. 282675) e quello ascritto all'imputata è contestato come commesso alla data del 1 febbraio 2015.

L'imputata, al confronto con tale contestazione, che fa riferimento al periodo nel quale la ricorrente rimaneva assente dall'Italia, non ha allegato elementi per ritenere che il reato stesso, avuto riguardo al momento della effettiva percezione dell'indennità, fosse prescritto alla data di decisione della sentenza impugnata che, invece, aveva escluso la prescrizione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere relat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso (prescrizione del reato) avverso la sentenza di condanna indicata in epigrafe è generico. Va ricordato che in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti. (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181), allegazione, allo stato non assolta dalla ricorrente. Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si consuma, infatti, nel momento e nel luogo in cui avviene il conseguimento indebito dell'erogazione (Sez. 6, n. 2125, del 24/11/2021, Bonfanti, Rv. 282675) e quello ascritto all'imputata è contestato come commesso alla data del 1 febbraio 2015. L'imputata, al confronto con tale contestazione, che fa riferimento al periodo nel quale la ricorrente rimaneva assente dall'Italia, non ha allegato elementi per ritenere che il reato stesso, avuto riguardo al momento della effettiva percezione dell'indennità, fosse prescritto alla data di decisione della sentenza impugnata che, invece, aveva escluso la prescrizione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere relat
Sentenza Cassazione n. 47514/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris