CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15487/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], comein atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Maria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMarialucrezia Turco, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 4201/19 della Commissione TributariaRegionale della Lombardia, Sezione Distaccata di Brescia,pubblicata in data 24 ottobre 2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.aprile 2026.Numero registro generale 17559/2020Numero sezionale 3774/2026Numero di raccolta generale 15487/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, Sezione Distaccata diBrescia, ha accolto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza n. 60/17 della [OSCURATO:PERSONA] diCremona, con la quale era stato rigettato il ricorso dellacontribuente avverso tre avvisi di accertamento, relativi alleannualità 2011, 2012 e 2013, emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]., societàconcessionaria per il Comune di Cremona, con riferimento asomme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità in relazione adiverse stazioni di rifornimento di carburante.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a quattro motividi impugnazione ed illustrando ulteriormente le sue difese conmemoria.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.2. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 1, commi 161 e 162, legge n. 296del 2006, per avere la corte regionale lombarda reputato chesarebbe stato opportuno instaurare un contraddittoriopreventivo tra le parti, notificando una cartella di pagamento,in modo da permettere alla contribuente di muovere le proprieeccezioni ed evitare di giungere al contenzioso.3. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 17559/2020Numero sezionale 3774/2026Numero di raccolta generale 15487/2026Data pubblicazione 21/05/20263.1. I giudici di primo grado, infatti, hanno -singolarmente-discettato di “opportunità” dell’instaurazione di uncontraddittorio preventivo, sulla scorta di un’argomentazioneche non ha avuto palesemente alcuna incidenza sulladecisione, di talché la ricorrente non ha alcun interesse aconfutarne la correttezza.3.2. E ciò fermo restando che, in materia di tributi nonarmonizzati, non vige, nel nostro ordinamento, un obbligo diinstaurazione di un contraddittorio preventivo, salvo che nonsia previsto specificamente dalla legge (cfr. Cass., sez. un., n.24823/15).4. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, per averei giudici di secondo grado statuito su una domanda nuova,diretta ad ottenere il riconoscimento della riconducibilità deimezzi pubblicitari assoggettati ad imposta alla categoria degliavvisi al pubblico, a differenza di quanto era stato sostenutocon i motivi di impugnazione, incentrati sulla riconducibilità deimezzi pubblicitari ad insegne di esercizio, con la conseguenteapplicazione dell’art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 507 del1993, mai invocata dalla contribuente.5. Il motivo è fondato.5.1. La corte territoriale, invero, ha ritenuto che fosserostate tassate scritte, recanti la dicitura “self”, “servito”,“autolavaggio” o “officina”, che costituivano “mere indicazionial pubblico”, aventi la funzione di permettere di “orientarsiall’interno dell’attività e di usufruire a pieno di tutti i servizi” e,quindi, esenti da imposizione (cfr. la sentenza impugnata, apag. 4).Numero registro generale 17559/2020Numero sezionale 3774/2026Numero di raccolta generale 15487/2026Data pubblicazione 21/05/2026Tuttavia, la questione relativa alla riconducibilità di taliscritte nel novero degli avvisi al pubblico, piuttosto che ai“mezzi pubblicitari” (cfr., in ordine alla distinzione, concettualee di disciplina, tra “mezzi pubblicitari” ed avvisi al pubblico,Cass. n. 20910/25), non era stata posta in prime cure, comeammesso anche dalla contribuente, per cui non sarebbe statopossibile accogliere il ricorso sulla scorta delle ragioni testémenzionate, non rientranti nel thema decidendum, qualedelineato davanti alla [OSCURATO:PERSONA] diCremona.5.2 Né è possibile ritenere -come sostiene lacontroricorrente- che la proposizione di tale questione insecondo grado fosse stata dovuta a “fatti nuovi”, desumibili daidocumenti ex adverso prodotti (cfr. il controricorso, a pag. 13),in quanto le riproduzioni fotografiche versate in atti nonavevano ad oggetto, né integravano “fatti nuovi”, marappresentavano solamente la situazione di fatto, già oggettodi contestazione tramite gli avvisi di accertamento (cfr.,allegati in copia al fascicolo della ricorrente, gli avvisi diaccertamento impugnati, che permettono di comprendere aquali scritte le contestazioni si riferissero).6. Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha dedotto la violazione o lafalsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. b), e comma 1-bis, d.lgs. n. 507 del 1993, dell’art. 2-bis, commi 5 e 6, d.l. n.13 del 2002, conv. dalla legge n. 75 del 2002, e dell’art. 5,comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993, in quanto l’esenzione relativaagli avvisi al pubblico presupponeva l’osservanza di una sogliadimensionale non superiore a mezzo metro quadrato, che erastata abbondantemente superata, mentre quella relativa alleNumero registro generale 17559/2020Numero sezionale 3774/2026Numero di raccolta generale 15487/2026Data pubblicazione 21/05/2026insegne di esercizio si attestava a cinque metri quadrati, cheera stata anch’essa -qualora la sentenza impugnata fosseinterpretabile nel senso del riconoscimento di un’esenzione dital fatta- abbondantemente superata.7. Il motivo è assorbito.7.1. Come si è avuto modo di dire in precedenza, la corteregionale lombarda si è pronunciata reputando sussistenti ipresupposti per l’esenzione di cui all’art. 17, comma 1, lett. b),d.lgs. n. 507 del 1993, trattandosi di scritte costituenti “mereindicazioni al pubblico”, in tal modo riconoscendo un’esenzioneche non aveva costituito oggetto di dibattito in prime cure.7.2. Le questioni inerenti alle dimensioni delle suddettescritte, quindi, sono destinate inevitabilmente a rimanere sullosfondo, inerendo ad un tema -quello concernente lasussistenza o meno dei presupposti per fruire dell’esenzione-che non sarebbe dovuto essere nemmeno trattato.8. Con il quarto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 3 e num. 4, c.p.c., ha lamentato laviolazione o falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, 58,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, 115, primo comma, c.p.c. e2697 e 2712 c.c., in quanto i documenti utili ai fini delladecisione erano stati versati in atti già nel corso del giudizio diprimo grado e, quindi, non potevano essere consideratitardivamente depositati e le riproduzioni fotografiche tratte dainternet avevano piena valenza probatoria, non essendo statenemmeno contestate specificamente dalla contribuente.9. Il motivo è fondato.9.1. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992,vigente ratione temporis, nel processo tributario è ammessa laproduzione, in grado d’appello, di nuovi documenti (ancorchéNumero registro generale 17559/2020Numero sezionale 3774/2026Numero di raccolta generale 15487/2026Data pubblicazione 21/05/2026preesistenti al giudizio di primo grado), essendo utilizzabili, intale grado, anche quelli tardivamente prodotti nel primo,tenuto conto del fatto che i fascicoli di parte restano inseriti inmodo definitivo in quello d’ufficio fino al passaggio in giudicatodella sentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché ladocumentazione negli stessi contenuta è automaticamente eritualmente acquisita al giudizio di impugnazione (cfr. Cass. n.25577/25).Non è possibile ritenere, quindi, che i documenti prodotti ingiudizio dalla ricorrente fin dal giudizio di primo grado fosseroinutilizzabili perché tardivamente depositati.9.2. Immeritevole di condivisione si rivela, altresì,l’affermazione, anch’essa rinvenibile nella decisione, secondo laquale la ricorrente non avrebbe depositato alcun documento “asostegno della propria pretesa impositiva”, se non, in primogrado, delle “immagini prese da internet” (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 4).Tale affermazione trascura di considerare, però, che lefotografie tratte da internet (anche da siti o applicazioni qualigoogle earth e google street view) non sono prive di efficaciaprobatoria e devono essere valutate, ovviamente in uno aglialtri elementi acquisiti, giacché la fotografia costituisce provaprecostituita della sua conformità alle cose ed ai luoghirappresentati, per cui chi voglia inficiarne l’efficacia probatorianon può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’haprodotta intende con essa provare, ma ha l’onere didisconoscere tale conformità (cfr. Cass. n. 8682/09 e, nellostesso senso, Cass. n. 9977/18): è stato affermato, in tema diefficacia probatoria delle riproduzioni di cui all’art. 2712 c.c.,che il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità diNumero registro generale 17559/2020Numero sezionale 3774/2026Numero di raccolta generale 15487/2026Data pubblicazione 21/05/2026prova, degradandole a presunzioni semplici, deve esserechiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzarenell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza trarealtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass. n. 17526/16 e,nello stesso senso, Cass. n. 308/20).Conseguentemente, l’autorità giudiziaria di secondo gradonon si sarebbe dovuta limitare ad escludere la valenzaprobatoria delle immagini de quibus solamente perché tratteda internet, ma avrebbe dovuto valutarne l’efficacia, tenendoconto della natura, della tipologia e dell’oggetto dellecontestazioni sollevate dalla contribuente, al fine di stabilirequale portata potessero avere, di natura pienamenteprobatoria, in tutto o in parte, di natura indiziaria o nessuna,da valutare, ovviamente, in uno a tutti gli altri elementi emersinel corso del giudizio.10. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte,devono essere accolti il secondo ed il quarto motivo di ricorso,essendo assorbito il terzo ed inammissibile il primo, e, perl’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinviodella causa alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché effettui unnuovo giudizio, in relazione ai motivi accolti, e provveda,altresì, alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso,assorbito il terzo ed inammissibile il primo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia,in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 17559/2020Numero sezionale 3774/2026Numero di raccolta generale 15487/2026Data pubblicazione 21/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]