CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 09843/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 3/10/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Brescia, accogliendo la concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 1500,00 di multa in relazione al delitto di rapina aggravata ascrittogli in rubrica. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la carenza della motivazione in ordine all'entità della diminuzione per il rito. 3. La censura difensiva è inammissibile in quanto non consentita. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Nella specie la difesa si duole dell'entità della riduzione per il rito, in assenza di profili di illegalità e pur avendo il giudice recepito la misura della pena oggetto di accordo pattizio con la pubblica accusa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]