CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38487/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 13 gennaio 2021, ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di Milano il 31 gennaio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato censure già adeguatamente disattese dal Collegio di merito. Ed invero, la Corte territoriale ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, ritenendo ampiamente provato il dolo dell'imputato in ragione dell'inattendibilità delle spiegazioni fornite quanto all'origine dei beni in suo possesso. In particolare, il Collegio del merito ha sottolineato che era inverosimile che i documenti di riconoscimento ricettati etz i (ovverosia la patente di guida, la tessera sanitaria`421auto, oggetto di furto denunciato dal legittimo intestatario) erano caduti dal portafoglio, che l'imputato avrebbe trovato a terra e portato nella propria automobile per poi imbucarlo in una cassetta delle lettere. Così argomentando, il menzionato Collegio si è conformato al consolidato orientamento di questa Corte per la quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta sulla base di qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 e n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo a un onere non probatorio ma di allegazione di elementi, che possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914), non derogandosi, in tal modo, ai principi in tema di onere della prova né recandosi vulnus alcuno alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ' - i I DEPOSI