CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 22819/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24596/2019proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 430/2018della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 387 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24596/2019 Cron. Rep. Ud.22/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Cagliari, adita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (in seguito MIT), ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto per quanto di ragione l’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando il diritto dello stesso, già dipendente del [OSCURATO:PERSONA], a mantenere, all’atto del transito alle dipendenze del Ministero, un assegno ad personamnella misura iniziale comprensiva del valore dell’indennità di specificità organizzativa già in godimento, con ogni conseguente statuizione condannatoria; 2. la Corte territoriale ha rilevato che, a seguito della soppressione del R.I.D. ‒ [OSCURATO:PERSONA] ‒ e del trasferimento delle funzioni al Ministero delle Infrastrutture, il dipendente, in virtù dei principi affermati da questa Corte in tema di mobilità del personale, aveva diritto a conservare, ex art. 31 d.lgs. n. 165/2001, il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del passaggio, che andava garantito mediante l'attribuzione di un assegno ad personam pari all'ammontare dell'indennità di specificità organizzativa, quale voce retributiva “fissa e continuativa [ … ] non collegata ad aspetti meramente contingenti della prestazione”, da corrispondere a far data dal 30 aprile 2008 e sino al riassorbimento nei miglioramenti contrattuali successivi; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIT sulla base di un unico motivo, al quale si è opposto [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. nell’unico motivo, formulato ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., si denuncia violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 136/2003, dell’art. 2 comma 175 d.l. n. 262/2006, del T.U. n. 165/2001, dell’art.18 [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto nel 2004 e dell’art. 18 [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto nel 2009 nonché del principio di divieto di reformatio in peiuse, ancora, violazione dell’art. 3 Cost.; si lamenta in particolare che la Corte territoriale non si sarebbe avveduta che dal 24.1.2008 i ricorrenti erano compresi nei ruoli del MIT senza possibilità di continuare a invocare la pregressa disciplina contrattuale(i.e., [OSCURATO:PERSONA]) anche dopo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], termine finale di sua vigenza, donde l’erroneo riconoscimento dell’indennità di specificità organizzativa ‒ voce retributiva rientrante non nel trattamento fondamentale ma in quello accessorio, in quanto legata alla specificità della prestazione presso la PCM ‒ in violazione del principio di parità di trattamento; 2. il motivo , non esente da profili di inammissibilità, è destituito di fondamento; 2.1 anzitutto, non si confronta con il decisum formulando censure non pertinenti, non avendo la sentenza impugnata affatto affermato l’ultrattività del [OSCURATO:PERSONA]; 2.2 la sentenza impugnata, che ha ritenuto inapplicabile il contratto integrativo invocato dall’originario ricorrente, ed ha ritenuto fondata la domanda solo limitatamente all'inclusione dell'indennità di specificità organizzativa nell'assegno personale, espressamente dichiarato riassorbibile, è corretta, quanto al primo aspetto, per le ragioni indicate nell’ordinanza di questa Corte n. 20918 del 30.9.2020, alle cui motivazioni in questa sede si rinvia anche ex art. 118 att. cod. p roc . civ., e, quanto alla riassorbibilità, perché la pronuncia si appalesa conforme al principio di diritto secondo cui, in caso di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, ai dipendenti «sono garantiti la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico per il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, opera la regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo il principio generale di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendosi contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del medesimo d.lgs.» (Cass. n. 4193/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata); 2.3 in tale cornice, la critica del Ministero si incentra,da un lato, sul fatto che l’indennità di specificità organizzativa sarebbe elemento rientrante nel trattamento accessorio, e non fondamentale, aspetto di certo non dirimente, perché in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo, nei passaggi di personale di personale riconducibili alla previsione dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, il principio della irriducibilità della retribuzione, non è sufficiente per escludere l’operatività della garanzia che l’emolumento, definito accessorio, esuli dal trattamento fondamentale, essendo, invece, necessario accertare se la voce retributiva, per il dipendente che invochi il divieto di reformatio in peius, sia certa nell’ane nel quantum; 2.4 sotto altro profilo, la doglianza è imperniata sulla natura dell’indennità in parola, che sarebbe da collegare ex art. 18 [OSCURATO:PERSONA] alla specificità della prestazione svolta presso la PCM ed agli obiettivi istituzionali della stessa, e, pertanto,finisce, a ben vedere, per addebitare alla Corte territoriale un errore commesso nell'interpretazione della contrattazione integrativa; il motivo, quindi, si fonda sulle previsioni della contrattazione integrativa e non è utilmente scrutinabile, sia perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., sia perché non indica i criteri di ermeneutica contrattuale che la Corte territoriale avrebbe violato; i contratti integrativi attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001; in relazione a detti contratti, pertanto, valgono gli oneri sopra indicati, sicché il ricorrente è tenuto al deposito degli stessi, a fornire precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della produzione nel giudizio di merito, a trascrivere nel ricorso le clausole che si assumono erroneamente interpretate dalle Corte territoriale (si rimanda, fra le tante, a Cass. nn. 7981, 7216, 6038, 20872, 2709, 95 del 2018); i ricorrenti non hanno riportato nel ricorso il contenuto delle clausole contrattuali rilevanti e non hanno fornito indicazioni in merito al tempo ed al luogo di produzione del C.C.I.; va precisato al riguardo che l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto e tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., per cui si può ritenere soddisfatta, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel relativo fascicolo, mediante il deposito di quest'ultimo, ma a condizione che nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato depositato e si indichi la sede in cui il documento è rinvenibile (Cass.n. 27475/2017); sulla base dei principi richiamati nei punti che precedono deve esseredunque disatteso il motivo di ricorso, perché la valutazione sulla fondatezza o meno della censura, quanto alla natura dell'indennità di specificità organizzativa, presuppone l'esame della disciplina dettata dalla contrattazione integrativa; 3. conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con addebito delle spese del giudizio di legittimità al Ministero soccombente; ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 va evidenziato che la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 200,00 per esborsi ed €. 4.000,00 per competenze