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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 marzo 2023

Cassazione n. 46664/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che entrambi i ricorsi vengano rigettati; sentiti i difensori dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto che il ricorso del PM venga dichiarato inammissibile insistendo per l'accoglimento del ricorso in favore del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 21 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 1° giugno), ha annullato l'ordinanza genetica emessa in data 6 marzo 2023 dal Gip nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli addebiti di cui ai capi n. 1) (partecipazione con ruolo di vertice ad associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.

"di stampo ‘ndranghetista - clan Piromani") e nn. 2) e 3) (due episodi di estorsione, ex art. 629 cod. pen. aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.l. cod. pen.), confermando invece l'ordinanza applicativa della custodia in carcere in relazione al capo n. 8) dell'addebito provvisorio (tentativo di estorsione, anch'esso aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen.).

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che l'indagato.

2.1. Il Pubblico ministero deduce vizio di motivazione (sotto i due aspetti della manifesta illogicità nonché contraddittorietà e della omissione) dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui essa ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla contestazione di partecipazione all'associazione 'ndranghetista e ai due episodi di estorsione aggravata.

Rileva il ricorrente che il Tribunale del riesame ha operato una lettura parziale del materiale intercettivo, non avendo adeguatamente considerato altre captazioni dalle quali emergeva in modo evidente il pieno coinvolgimento dell'indagato nei suindicati addebiti cautelari; anche in relazione alla contestazione associativa, il Pubblico ministero evidenzia che l'ordinanza impugnata ha operato una valutazione atomistica e fuorviante degli elementi di indagine, escludendo - in modo illogico - che [OSCURATO:PERSONA] avesse "assunto il ruolo di traghettare la cosca Piromani non lesinando dal commettere attività estorsive avvalendosi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e condividendone gli scopi illeciti".

2.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, propone ricorso nel quale deduce due motivi.

2.2.1. Con il primo si eccepisce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'addebito sub capo 8).

Si evidenzia che l'ordinanza del riesame ha motivatamente escluso la partecipazione dell'indagato dall'associazione 'ndranghetista e ai due episodi di estorsione consumata, avendo chiarito che il predetto, rimesso in libertà dopo diversi anni trascorsi in custodia carceraria perché assolto nel processo relativo a fatti di criminalità organizzata, si era ripetutamente rifiutato, nonostante la stretta parentela con i capoclan (è il marito della figlia di [OSCURATO:PERSONA] e sorella del figlio di questi, Antonio) di farsi coinvolgere nelle dinamiche associative (come chiaramente emergente da plurime intercettazioni telefoniche).

La conferma dell'ordinanza cautelare in riferimento all'episodio di estorsione tentata a danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], detto Giulio - nei cui confronti sarebbero state poste in essere minacce 'ndranghetiste al fine di costringerlo a cedere a titolo gratuito al sodalizio un appartamento facente parte di tre, oggetto di lottizzazione edilizia in corso di realizzazione - si è fondata su elementi del tutto equivoci (e contrastanti con l'ordito argomentativo relativo alle diverse contestazioni); in particolare si rileva che il colloquio intercorso tra l'indagato e il predetto imprenditore - i due peraltro si conoscevano da tempo - non è stato oggetto di captazione e che l'Organo inquirente non ha ritenuto di dover procedere ad assumere a sommarie informazioni la presunta persona offesa, di tal che è del tutto ignoto quale sia stato l'effettivo oggetto della conversazione (avendo peraltro l'indagato fornito plausibile spiegazione della ragione, lecita, dell'incontro).

Ancora - si sostiene - l'ordinanza impugnata ha, illogicamente e senza alcun elemento convincente a sostegno di tale "ipotesi", affermato che [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere all'oscuro delle intenzioni illecite dei sodali e non fosse a sua volta partecipe del piano: "ritenendosi inverosimile che i correi lo coinvolgessero - consci dell'esperienza carceraria dallo stesso vissuta e da poco terminata, nonché del legame di parentela che lega [OSCURATO:PERSONA] al boss Piromalli - senza ragioni effettive e senza avere avuto un previo consenso dello stesso a prestare il proprio contributo criminale, in una vicenda estorsiva di tale portata", operando in tal modo un'inammissibile inversione dell'onere indiziario.

Difettano - rileva ancora il ricorrente - gravi indizi di colpevolezza anche in ordine alle contestazioni (per le quali il Tribunale del riesame i ha escluso i gravi indizi di colpevolezza, decisione oggetto del ricorso del Pubblico ministero) di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis cod. pen. e ai due episodi di estorsione aggravata consumata.

2.2.2. Con il secondo motivo si eccepisce vizio di motivazione e violazione di legge del provvedimento impugnato in riferimento alla ritenuta sussistenza di concrete esigenze cautelari consistenti nel rischio di reiterazione della condotta illecita, comprovata - secondo il Tribunale del riesame cautelare - "dalla connotazione della condotta in contestazione e di quella evincibile dalle intercettazioni, indicative di una certa professionalità nel delinquere e del rapporto diretto con gli esponenti del clan in oggetto" elementi, questi, che - secondo il Tribunale dell'appello cautelare - rendono concreto ed attuale il pericolo che, se non sottoposto ad un vincolo cautelare, [OSCURATO:PERSONA] "possa ristabilire contatti con l'ambiente criminale in cui è inserito (sul punto appare utile valorizzare il legame parentale con il boss Piromalli) e riorganizzarsi per favorire gli esponenti gli esponenti delle organizzazioni criminali egemoni sul territorio di operatività, in tal modo perseverando nel compimento di condotte analoghe a quella per cui si procede".

Motivazione, deduce il ricorrente, sostanzialmente apparente e palesemente contraddittoria rispetto alla parte dell'ordinanza nella quale il Tribunale del riesame ha escluso recisamente che l'indagato si sia fatto coinvolgere nelle attività illecite della cosca nonostante i ritenuti tentativi posti in essere dagli altri sodali.

Sotto altro profilo, si evidenzia che con tale argomentazione l'ordinanza impugnata ha finito per trasformare la presunzione di adeguatezza della misura carceraria - a carattere solo relativo in ragione della natura dell'addebito per il quale è stata ritenuta la gravità indiziaria - in "assoluta". [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 - 01) che in sede cautelare il controllo di legittimità è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e al principi di dintto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.247206).

2. Alla luce dei principi sopra ricordati, il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile.

Il ricorrente procuratore della Repubblica con l'atto di impugnazione richiede infatti alla Corte una complessiva rilettura delle emergenze delle indagini, a fronte di una motivazione certamente non illogica del provvedimento impugnato che ha argomentato in merito alla carenza indiziaria relativamente alle contestazioni di associazione di tipo mafioso e di concorso nelle due estorsioni aggravate.

2.1. Il Tribunale del riesame ha a tale riguardo evidenziato: a) con riguardo alla contestazione di estorsione consumata a danni di persona non meglio identificata (capo n. 2) dell'addebito provvisorio) che non sono emersi elementi indiziari convincenti che possano dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] abbia dato mandato ad esponente dell'associazione 'ndranghetista di "occuparsi del recupero di un credito rimasto insoluto nei quasi quattro anni di sua detenzione" (ordinanza del riesame, pag. 9; b) con riferimento all'altra estorsione consumata, sempre a danno di soggetto non identificato (capo n. 3), che, pur risultando coni:atti e interlocuzioni tra l'indagato ed esponenti dell'associazione criminale (in particolare [OSCURATO:PERSONA]), non sono emersi indizi convincenti in ordine alla circostanza che il soggetto al quale si riferiva il predetto [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione con altro associato, soggetto con il quale il primo avrebbe "affrontato le tematiche criminali" relative a detto episodio delittuoso, fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA] (pag. 13); c) in merito alla contestazione di partecipazione, con ruolo apicale, all'associazione 'ndranghetista (capo 1 dell'addebito cautelare), che dalle intercettazioni telefoniche poste a fondamento dell'ordinanza genetica "è emerso il malcontento generale dei sodali per il constatato disinteresse manifestato dal ricorrente con riguardo alle dinamiche associative e agli interessi della consorteria attenzionata" e che dalle medesime intercettazioni "è possibile desumere l'estraneità dell'indagato rispetto agli affari del sodalizio mafioso investigato, nonché il giudizio negativo nutrito dai sodali rispetto alle sue capacità criminali e al suo reale coinvolgimento nelle dinamiche 'ndranghetiste, che mal si concilia con la ritenuta intraneità del [OSCURATO:PERSONA] all'interno della consorteria mafiosa di riferimento e soprattutto con il ruolo organizzativo e di vertice riconosciutogli dalla pubblica accusa" (pag. 19 ss.).

Trattasi per tutte le indicate contestazioni cautelari di argomentazioni certamente non illogiche che si basano su un congruo esame delle risultanze delle indagini.

3. Il primo motivo del ricorso dell'indagato - che ha natura preliminare e assorbente - è invece fondato.

Il ritenuto coinvolgimento del C:ordì nell'estorsione tentata, aggravata dalla "mafiosità", a danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 9) si basa su deduzioni - fondate sul contenuto di intercettazioni telefoniche - prive di decisiva valenza indiziaria.

3.1. Invero, come evidenziato dal ricorrente, a fronte dell'assenza di qualsivoglia concreto elemento in merito al colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (colloquio non registrato e il cui contenuto, attesa anche la scelta degli inquirenti di non sentire sul punto il presunto estorto, è rimasto del tutto ignoto), l'ordinanza impugnata non ha chiarito cosa il [OSCURATO:PERSONA] abbia detto all'imprenditore e neppure se l'indagato fosse almeno a conoscenza dell'intento estorsivo della cosca 'ndranghetista (intento peraltro non concretizzatosi, poiché, come rileva il Tribunale del riesame, la cessione dell'appartamento non ha avuto luogo).

Rileva il Collegio che risulta perciò illogica la deduzione dell'ordinanza impugnata secondo cui non è possibile che [OSCURATO:PERSONA] non avesse contezza di tali intenti e che non fosse a sua volta partecipe al piano "ritenendosi inverosimile che i correi lo coinvolgessero - consci dell'esperienza carceraria dallo stesso vissuta e da poco terminata - nonché del legame di parentela che lega il [OSCURATO:PERSONA] al boss [OSCURATO:PERSONA] - senza ragioni effettive e senza aver avuto un previo assenso dello stesso a prestare il proprio contributo criminale, in una vicenda estorsiva di tale portata" (ordinanza impugnata, pag. 17).

Infatti, viene dato per scontato ciò che, invece, andrebbe adeguatamente dimostrato.

Anche in merito alla versione fornita dall'indagato circa il contenuto del colloquio (che secondo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto ad oggetto una legittima, trattativa di compravendita immobiliare in corso tra il [OSCURATO:PERSONA] e il fratel'o dell'indagato), la motivazione del Tribunale del riesame non appare logica dal momento che la plausibilità della medesima versione viene esclusa sulla base dell'intercettazione di un colloquio intercorso tra due 'ndranghetisti nel quale i predetti "indicavano [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto in grado di definire con precisione alla p.o. i termini della pretesa estorsiva appena veicolatale.

Emblematica, a riguardo, la reazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale comprendeva subito i termini della questior e, dunque la natura della richiesta formulatagli non appena i sodali gli indicavano il [OSCURATO:PERSONA] come soggetto su cui interloquire sul punto, a dimostrazione della piena adesione del ricorrente al piano criminale contestatogli" (ibidem).

Detta argomentazione risulta assiomatica e comunque non in grado di superare il dato rappresentato dal mancato accertamento in ordine all'effettivo contenuto del colloquio dell'indagato con il [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Peraltro, la scarsa logicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza di gravità indiziaria sul punto emerge anche sulla base della - opposta - argomentazione del Tribunale del riesame circa la radicale "debolezza" dell'ordinanza genetica in merito alla piattaforma indiziaria relativamente all'addebito partecipativo e alle estorsioni consumate, non venendo in alcun modo spiegato per quale motivo [OSCURATO:PERSONA] dimostratosi, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, nettamente contrario - nonostante gli stretti rapporti di parentela con esponenti di spicco della consorteria 'ndranghetista - a ogni coinvolgimento nella cosca e nelle due estorsioni dalla stessa consumate, si sia poi prestato a veicolare le minacce estorsive nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Conclusivamente, si tratta, in riferimento alla contestazione di estorsione aggravata tentata, di un quadro indiziario quantomeno incerto, tale da non dimostrare la plausibile ricorrenza dell'addebito a carico dell'indagato.

Invero, «La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo I ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto» (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128 - 01).

4. Per le suesposte considerazioni, atteso che la motivazione del provvedimento "de libertate" si appalesa carente in punto di gravi indizi di colpevolezza e non utilmente integrabile, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella genetica; ciò in conformità al principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., in quanto l'ulteriore sacrificio della libertà individuale, implicito in un annullamento con rinvio del provvedimento cautelare, sarebbe nella specie ingiustificato alla luce dei principi sanciti dall'art. 13 Cost. (Sez. 2, n. 52448 del 05/10/2018, Maesano, Rv. 275066 — 01).

Segue l'immediata liberazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa e la cancelleria è incaricata delle relative comunicazioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del PM.

In accoglimento del ricorso dell'indagato, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella emessa dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 marzo 2023 e per l'effetto dispone l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che entrambi i ricorsi vengano rigettati; sentiti i difensori dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto che il ricorso del PM venga dichiarato inammissibile insistendo per l'accoglimento del ricorso in favore del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 21 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 1° giugno), ha annullato l'ordinanza genetica emessa in data 6 marzo 2023 dal Gip nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli addebiti di cui ai capi n. 1) (partecipazione con ruolo di vertice ad associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. "di stampo ‘ndranghetista - clan Piromani") e nn. 2) e 3) (due episodi di estorsione, ex art. 629 cod. pen. aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.l. cod. pen.), confermando invece l'ordinanza applicativa della custodia in carcere in relazione al capo n. 8) dell'addebito provvisorio (tentativo di estorsione, anch'esso aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen.). 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che l'indagato. 2.1. Il Pubblico ministero deduce vizio di motivazione (sotto i due aspetti della manifesta illogicità nonché contraddittorietà e della omissione) dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui essa ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla contestazione di partecipazione all'associazione 'ndranghetista e ai due episodi di estorsione aggravata. Rileva il ricorrente che il Tribunale del riesame ha operato una lettura parziale del materiale intercettivo, non avendo adeguatamente considerato altre captazioni dalle quali emergeva in modo evidente il pieno coinvolgimento dell'indagato nei suindicati addebiti cautelari; anche in relazione alla contestazione associativa, il Pubblico ministero evidenzia che l'ordinanza impugnata ha operato una valutazione atomistica e fuorviante degli elementi di indagine, escludendo - in modo illogico - che [OSCURATO:PERSONA] avesse "assunto il ruolo di traghettare la cosca Piromani non lesinando dal commettere attività estorsive avvalendosi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e condividendone gli scopi illeciti". 2.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, propone ricorso nel quale deduce due motivi. 2.2.1. Con il primo si eccepisce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'addebito sub capo 8). Si evidenzia che l'ordinanza del riesame ha motivatamente escluso la partecipazione dell'indagato dall'associazione 'ndranghetista e ai due episodi di estorsione consumata, avendo chiarito che il predetto, rimesso in libertà dopo diversi anni trascorsi in custodia carceraria perché assolto nel processo relativo a fatti di criminalità organizzata, si era ripetutamente rifiutato, nonostante la stretta parentela con i capoclan (è il marito della figlia di [OSCURATO:PERSONA] e sorella del figlio di questi, Antonio) di farsi coinvolgere nelle dinamiche associative (come chiaramente emergente da plurime intercettazioni telefoniche). La conferma dell'ordinanza cautelare in riferimento all'episodio di estorsione tentata a danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], detto Giulio - nei cui confronti sarebbero state poste in essere minacce 'ndranghetiste al fine di costringerlo a cedere a titolo gratuito al sodalizio un appartamento facente parte di tre, oggetto di lottizzazione edilizia in corso di realizzazione - si è fondata su elementi del tutto equivoci (e contrastanti con l'ordito argomentativo relativo alle diverse contestazioni); in particolare si rileva che il colloquio intercorso tra l'indagato e il predetto imprenditore - i due peraltro si conoscevano da tempo - non è stato oggetto di captazione e che l'Organo inquirente non ha ritenuto di dover procedere ad assumere a sommarie informazioni la presunta persona offesa, di tal che è del tutto ignoto quale sia stato l'effettivo oggetto della conversazione (avendo peraltro l'indagato fornito plausibile spiegazione della ragione, lecita, dell'incontro). Ancora - si sostiene - l'ordinanza impugnata ha, illogicamente e senza alcun elemento convincente a sostegno di tale "ipotesi", affermato che [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere all'oscuro delle intenzioni illecite dei sodali e non fosse a sua volta partecipe del piano: "ritenendosi inverosimile che i correi lo coinvolgessero - consci dell'esperienza carceraria dallo stesso vissuta e da poco terminata, nonché del legame di parentela che lega [OSCURATO:PERSONA] al boss Piromalli - senza ragioni effettive e senza avere avuto un previo consenso dello stesso a prestare il proprio contributo criminale, in una vicenda estorsiva di tale portata", operando in tal modo un'inammissibile inversione dell'onere indiziario. Difettano - rileva ancora il ricorrente - gravi indizi di colpevolezza anche in ordine alle contestazioni (per le quali il Tribunale del riesame i ha escluso i gravi indizi di colpevolezza, decisione oggetto del ricorso del Pubblico ministero) di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis cod. pen. e ai due episodi di estorsione aggravata consumata. 2.2.2. Con il secondo motivo si eccepisce vizio di motivazione e violazione di legge del provvedimento impugnato in riferimento alla ritenuta sussistenza di concrete esigenze cautelari consistenti nel rischio di reiterazione della condotta illecita, comprovata - secondo il Tribunale del riesame cautelare - "dalla connotazione della condotta in contestazione e di quella evincibile dalle intercettazioni, indicative di una certa professionalità nel delinquere e del rapporto diretto con gli esponenti del clan in oggetto" elementi, questi, che - secondo il Tribunale dell'appello cautelare - rendono concreto ed attuale il pericolo che, se non sottoposto ad un vincolo cautelare, [OSCURATO:PERSONA] "possa ristabilire contatti con l'ambiente criminale in cui è inserito (sul punto appare utile valorizzare il legame parentale con il boss Piromalli) e riorganizzarsi per favorire gli esponenti gli esponenti delle organizzazioni criminali egemoni sul territorio di operatività, in tal modo perseverando nel compimento di condotte analoghe a quella per cui si procede". Motivazione, deduce il ricorrente, sostanzialmente apparente e palesemente contraddittoria rispetto alla parte dell'ordinanza nella quale il Tribunale del riesame ha escluso recisamente che l'indagato si sia fatto coinvolgere nelle attività illecite della cosca nonostante i ritenuti tentativi posti in essere dagli altri sodali. Sotto altro profilo, si evidenzia che con tale argomentazione l'ordinanza impugnata ha finito per trasformare la presunzione di adeguatezza della misura carceraria - a carattere solo relativo in ragione della natura dell'addebito per il quale è stata ritenuta la gravità indiziaria - in "assoluta". [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 - 01) che in sede cautelare il controllo di legittimità è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e al principi di dintto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.247206). 2. Alla luce dei principi sopra ricordati, il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile. Il ricorrente procuratore della Repubblica con l'atto di impugnazione richiede infatti alla Corte una complessiva rilettura delle emergenze delle indagini, a fronte di una motivazione certamente non illogica del provvedimento impugnato che ha argomentato in merito alla carenza indiziaria relativamente alle contestazioni di associazione di tipo mafioso e di concorso nelle due estorsioni aggravate. 2.1. Il Tribunale del riesame ha a tale riguardo evidenziato: a) con riguardo alla contestazione di estorsione consumata a danni di persona non meglio identificata (capo n. 2) dell'addebito provvisorio) che non sono emersi elementi indiziari convincenti che possano dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] abbia dato mandato ad esponente dell'associazione 'ndranghetista di "occuparsi del recupero di un credito rimasto insoluto nei quasi quattro anni di sua detenzione" (ordinanza del riesame, pag. 9; b) con riferimento all'altra estorsione consumata, sempre a danno di soggetto non identificato (capo n. 3), che, pur risultando coni:atti e interlocuzioni tra l'indagato ed esponenti dell'associazione criminale (in particolare [OSCURATO:PERSONA]), non sono emersi indizi convincenti in ordine alla circostanza che il soggetto al quale si riferiva il predetto [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione con altro associato, soggetto con il quale il primo avrebbe "affrontato le tematiche criminali" relative a detto episodio delittuoso, fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA] (pag. 13); c) in merito alla contestazione di partecipazione, con ruolo apicale, all'associazione 'ndranghetista (capo 1 dell'addebito cautelare), che dalle intercettazioni telefoniche poste a fondamento dell'ordinanza genetica "è emerso il malcontento generale dei sodali per il constatato disinteresse manifestato dal ricorrente con riguardo alle dinamiche associative e agli interessi della consorteria attenzionata" e che dalle medesime intercettazioni "è possibile desumere l'estraneità dell'indagato rispetto agli affari del sodalizio mafioso investigato, nonché il giudizio negativo nutrito dai sodali rispetto alle sue capacità criminali e al suo reale coinvolgimento nelle dinamiche 'ndranghetiste, che mal si concilia con la ritenuta intraneità del [OSCURATO:PERSONA] all'interno della consorteria mafiosa di riferimento e soprattutto con il ruolo organizzativo e di vertice riconosciutogli dalla pubblica accusa" (pag. 19 ss.). Trattasi per tutte le indicate contestazioni cautelari di argomentazioni certamente non illogiche che si basano su un congruo esame delle risultanze delle indagini. 3. Il primo motivo del ricorso dell'indagato - che ha natura preliminare e assorbente - è invece fondato. Il ritenuto coinvolgimento del C:ordì nell'estorsione tentata, aggravata dalla "mafiosità", a danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 9) si basa su deduzioni - fondate sul contenuto di intercettazioni telefoniche - prive di decisiva valenza indiziaria. 3.1. Invero, come evidenziato dal ricorrente, a fronte dell'assenza di qualsivoglia concreto elemento in merito al colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (colloquio non registrato e il cui contenuto, attesa anche la scelta degli inquirenti di non sentire sul punto il presunto estorto, è rimasto del tutto ignoto), l'ordinanza impugnata non ha chiarito cosa il [OSCURATO:PERSONA] abbia detto all'imprenditore e neppure se l'indagato fosse almeno a conoscenza dell'intento estorsivo della cosca 'ndranghetista (intento peraltro non concretizzatosi, poiché, come rileva il Tribunale del riesame, la cessione dell'appartamento non ha avuto luogo). Rileva il Collegio che risulta perciò illogica la deduzione dell'ordinanza impugnata secondo cui non è possibile che [OSCURATO:PERSONA] non avesse contezza di tali intenti e che non fosse a sua volta partecipe al piano "ritenendosi inverosimile che i correi lo coinvolgessero - consci dell'esperienza carceraria dallo stesso vissuta e da poco terminata - nonché del legame di parentela che lega il [OSCURATO:PERSONA] al boss [OSCURATO:PERSONA] - senza ragioni effettive e senza aver avuto un previo assenso dello stesso a prestare il proprio contributo criminale, in una vicenda estorsiva di tale portata" (ordinanza impugnata, pag. 17). Infatti, viene dato per scontato ciò che, invece, andrebbe adeguatamente dimostrato. Anche in merito alla versione fornita dall'indagato circa il contenuto del colloquio (che secondo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto ad oggetto una legittima, trattativa di compravendita immobiliare in corso tra il [OSCURATO:PERSONA] e il fratel'o dell'indagato), la motivazione del Tribunale del riesame non appare logica dal momento che la plausibilità della medesima versione viene esclusa sulla base dell'intercettazione di un colloquio intercorso tra due 'ndranghetisti nel quale i predetti "indicavano [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto in grado di definire con precisione alla p.o. i termini della pretesa estorsiva appena veicolatale. Emblematica, a riguardo, la reazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale comprendeva subito i termini della questior e, dunque la natura della richiesta formulatagli non appena i sodali gli indicavano il [OSCURATO:PERSONA] come soggetto su cui interloquire sul punto, a dimostrazione della piena adesione del ricorrente al piano criminale contestatogli" (ibidem). Detta argomentazione risulta assiomatica e comunque non in grado di superare il dato rappresentato dal mancato accertamento in ordine all'effettivo contenuto del colloquio dell'indagato con il [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Peraltro, la scarsa logicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza di gravità indiziaria sul punto emerge anche sulla base della - opposta - argomentazione del Tribunale del riesame circa la radicale "debolezza" dell'ordinanza genetica in merito alla piattaforma indiziaria relativamente all'addebito partecipativo e alle estorsioni consumate, non venendo in alcun modo spiegato per quale motivo [OSCURATO:PERSONA] dimostratosi, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, nettamente contrario - nonostante gli stretti rapporti di parentela con esponenti di spicco della consorteria 'ndranghetista - a ogni coinvolgimento nella cosca e nelle due estorsioni dalla stessa consumate, si sia poi prestato a veicolare le minacce estorsive nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Conclusivamente, si tratta, in riferimento alla contestazione di estorsione aggravata tentata, di un quadro indiziario quantomeno incerto, tale da non dimostrare la plausibile ricorrenza dell'addebito a carico dell'indagato. Invero, «La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo I ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto» (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128 - 01). 4. Per le suesposte considerazioni, atteso che la motivazione del provvedimento "de libertate" si appalesa carente in punto di gravi indizi di colpevolezza e non utilmente integrabile, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella genetica; ciò in conformità al principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., in quanto l'ulteriore sacrificio della libertà individuale, implicito in un annullamento con rinvio del provvedimento cautelare, sarebbe nella specie ingiustificato alla luce dei principi sanciti dall'art. 13 Cost. (Sez. 2, n. 52448 del 05/10/2018, Maesano, Rv. 275066 — 01). Segue l'immediata liberazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa e la cancelleria è incaricata delle relative comunicazioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del PM. In accoglimento del ricorso dell'indagato, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella emessa dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 marzo 2023 e per l'effetto dispone l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46664/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris