CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 23270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 29414/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00471850016 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 21 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3694/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23872/12, pronunciando sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], locatori del terreno sito in Roma, località [OSCURATO:PERSONA], identificato al fg. 746, part. 22-79, in virtù del contratto stipulato dal loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e avente decorrenza dal 19 maggio 2008, dichiarò cessato tale contratto di locazione alla data del 18 maggio 2008 e condannò la conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., al rilascio del predetto terreno nonché alle spese di lite. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello, insistendo sull'eccezione, già disattesa dal primo Giudice, di identità del terreno concesso in locazione da [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli appellati, prima alla [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] N.V.) e poi alla [OSCURATO:PERSONA]. Claudia e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in secondo grado e chiesero, per quanto ancora rileva in questa sede, il rigetto dell'appello. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3694/2018, pubblicata il 19 giugno 2018, dato atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza impugnata relativo all'accertata scadenza del contratto di locazione al 18 maggio 2009, in assenza di censura da parte dell'appellante al riguardo e di mancata riproposizione Ric. 2018 n. 29414 sez. S3 - ud. 03-03-2022 -2- dell'eccezione ex art. 346 c.p.c., rigettò il gravame e condannò l'appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria. Hanno resistito con controricorso Claudia e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 cod. civ., in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c, nonché dell'art. 1000 c.p.c.»„ la ricorrente ha censurato la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto di confermare la condanna al rilascio del terreno locato attribuendo rilevanza alla circostanza che non vi fosse identità oggettiva tra la porzione di terreno condotta in locazione da Telecom e quella condotta in locazione da Omnitel e al pagamento dei canoni di locazione effettuato da Telecom. Ad avviso della ricorrente, così decidendo, la Corte di merito avrebbe violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo omesso di valutare che vi era prova confessoria (indipendentemente dall'identità delle due porzioni di terreno) che Telecom avesse rilasciato il terreno oggetto della locazione prima che gli attuali controricorrenti introducessero la causa di merito e che, quindi, sussistesse l'inammissibilità per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. e/o comunque l'infondatezza della domanda di condanna al rilascio proposta ex adverso, essendo stato l'immobile già rilasciato. 1.1. Il motivo è inammissibile. Con tale mezzo, infatti, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 115 e dell'art. 2697 c.c. ma tale doglianza non risulta articolata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità Ric. 2018 n. 29414 sez. S3 - ud. 03-03-2022 -3- Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass., ord., 28/02/2018, n. 4699; Cass.29/05/2018, n. 13395; Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769; Cass., sez. un., 30/09/2020, n. 20867; v. anche Cass., sez. un., 5/08/2016, n. 16598, in particolare § 14 della motivazione). Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione„ abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 1.16 c.p.c.. Peraltro, al di là del pur effettuato richiamo nella rubrica alla violazione di legge sostanziale e processuale, il motivo pone questioni di fatto e tende chiaramente, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto Ric. 2018 n. 29414 sez. S3 - ud. 03-03-2022 -4- per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezion