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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 gennaio 1972

Cassazione n. 29359/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4.1.1972, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4.12.1987, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18.5.1989, avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 13.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 15.3.2021, il GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui al capo B) della rubrica (riqualificato in termini di tentata estorsione aggravata) in danno di dipendenti della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", operante attraverso la gestione del ristorante-pizzeria "Neos"; gli stessi erano stati riconosciuti altresì responsabili del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. con riguardo alla fittizia intestazione della titolarità e del patrimonio del circolo [OSCURATO:PERSONA], attribuita alla Petre dal Cartisano, ed operante, in realtà, come un ordinario esercizio commerciale aperto al pubblico, nonché la fittizia titolarità e la formale disponibilità della ditta individuale Naos di [OSCURATO:PERSONA], che aveva stipulato un contratto di affitto di azienda con l'amministratore giudiziario per la gestione del ramo di azienda della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], già sottoposta a sequestro; il GUP aveva inoltre condannato i predetti Cartisano e Petre, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. quanto alla attribuzione, al Costei, della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e dei relativi beni strumentali; li aveva condannati anche per il delitto di truffa di cui al capo G e, lo Zlatan, anche per il delitto di cui al capo E; ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, il GUP aveva condannato il Cartisano alla pena complessiva di anni 6 di reclusione ed euro 3.500 di multa, la Petre, cui aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 3.500 di multa; il Costei, infine, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione;

2. la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], adita dagli odierni ricorrenti, ha riformato la sentenza di primo grado di cui ha dichiarato la nullità limitatamente al reato di cui al capo G), con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo B) perché il fatto non sussiste e, la Petre, anche dal delitto di cui al capo E) per non aver commesso il fatto; confermando per il resto la sentenza impugnata, la Corte territoriale ha perciò rideterminato la pena per il Cartisano in anni 3 di reclusione, per la Petre in anni 1 e mesi 8 di reclusione e, infine, di anni 1 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA];

3. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, il Cartisano, la Petre ed il Coste! deducendo: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 violazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 512-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo al capo D) della rubrica: rileva come la Corte di appello abbia errato nella applicazione dei principi di diritto in materia di intestazione fittizia di beni omettendo di considerare la peculiarità della vicenda caratterizzata dal fatto che uno dei contraenti era la stessa [OSCURATO:PERSONA] che aveva autorizzato la stipula del contratto di affitto d'azienda e che le condotte indicate a sostegno del reato risalgono ad un periodo antecedente la formalizzazione del contratto, intervenuta nel mese di gennaio del 2019; ricorda che, in data 18.4.2018, la amministrazione giudiziaria della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato al GIP richiesta di chiusura dell'attività commerciale "Naos" ovvero, in subordine, di essere autorizzata ad affidarne la gestione a terzi; rileva che, in data 20.4.2018, il GIP aveva autorizzato l'avvio di trattative e l'affidamento a terzi e la proposta avanzata nei confronti di tutti i dipendenti, ivi compresa la Petre, che pertanto era stata sollecitata ad assumere la gestione dell'attività proprio dagli amministratori giudiziari che erano stati a loro volta autorizzati a perfezionare il contratto soltanto all'esito della attività investigativa disposta dalla Procura; sottolinea come, con l'atto di appello, la difesa avesse evidenziato che il reato di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen. è di natura istantanea e che, peraltro, nessun elemento era stato evidenziato quale dimostrativo dell'effettivo dominio sul bene da parte del Cartisano il quale, dal canto suo, non ha rivestito alcun ruolo nella procedura di affidamento del locale "Neos" attivata dagli organi della procedura; richiama, inoltre, le argomentazioni in diritto articolate nell'atto di appello in merito alla tipicità della fattispecie incriminatrice, non estensibile a condotte di trasferimento della mera titolarità e dei compiti di gestione o amministrazione di una società commerciale, ignorate dalla Corte di appello che è pervenuta a concludere per la sussistenza del reato, anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo, con formula sostanzialmente di stile; segnala, ancora, che la Corte di appello ha omesso di considerare che la Petre era essa stessa una dipendente, interessata, attraverso la assunzione della gestione del locale, a rientrare nei crediti vantati unitamente ai colleghi di lavoro, ignorando, altresì, che, dal compendio intercettivo, era emerso che lo stesso Cartisano aveva l'aveva sconsigliata di accollarsi le spese ed i debiti derivanti dalla precedente gestione; denunzia il travisamento della prova con riguardo alle intercettazioni che, a suo avviso, lungi dal dimostrare una diretta gestione del Cartisano, davano semplicemente conto dell'interesse di costui al suo buon andamento dell'attività; segnala che, in quest'ottica, anche l'aver assunto una prenotazione da parte di clienti non poteva essere inteso quale indice di una sua diretta gestione;3.1.2 violazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2 cod. pe. pen. in relazione all'art. 512-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al capo C): rileva il carattere apodittico della motivazione con cui la Corte ha confermato la responsabilità dei ricorrenti senza prendere in esame le doglianze articolate con l'atto di gravame; segnala che la sentenza impugnata ha valorizzato alcune conversazioni trascurando il tenore di altre da cui emergeva chiara ed inequivoca la potestà di gestione del circolo da parte della Petre; evidenzia come la Corte abbia utilizzato criteri interpretativi diversi con riguardo alle diverse conversazioni omettendo di motivare sulla propria scelta; denunzia, inoltre, la illogicità della motivazione con cui la Corte ha ritenuto di dover qualificare il circolo come una attività sostanzialmente aperta al pubblico; richiama la conversazione del 17.10.2018 intercorsa tra la Petre e la Pellicanò, da cui non emerge alcun coinvolgimento del Cartisano; segnala che, in difetto di prova sulla natura commerciale del circolo, doveva venir meno anche la possibilità che la condotta ascritta alla ricorrente potesse essere funzionale a schermare patrimonialmente il Ca rtisa no; 3.1.3 violazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 512-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo al capo E): rileva che la Corte è pervenuta a confermare il giudizio di colpevolezza per fatti risalenti all'aprile del 2018 sulla scorta di sparute conversazioni intercettate tra il 10.9.2018 ed il 30.10.2018, omettendo peraltro di spiegare come i due momenti potessero essere tra loro collegati tenuto conto del carattere istantaneo del delitto in esame; aggiunge che il Cartisano non aveva motivo di temere di essere sottoposto a provvedimenti di sorta non avendo riportato condanne ed essendo risultato all'esito totalmente estraneo alle vicende giudiziaria che, pure, nel corso degli anni lo avevano visto coinvolto; 3.1.4 violazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio: rileva che la motivazione sulla entità della pena e sul diniego delle attenuanti generiche è del tutto apparente in quanto affidata a mere formule di stile riferite al disvalore del fatto con esclusione di ogni riferimento al profilo soggettivo; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 512-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo al capo D) della rubrica in termini analoghi, di fatto, al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Cartisano; 3.1.2 violazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2 cod. pen. in relazione all'art. 512-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al capo C), anche in tal caso in termini sovrapponibili al secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Cartisano; 3.2.3 violazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio: rileva che la motivazione sulla entità della pena e sul diniego delle attenuanti generiche è del tutto apparente in quanto affidata a mere formule di stile riferite al disvalore del fatto con esclusione di ogni riferimento al profilo soggettivo; 3.3 Coste! Zlatan, con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.3.1 violazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 512-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo al capo E): premesse considerazioni in diritto sulla struttura del reato di trasferimento fraudolento e sull'elemento soggettivo che deve animare la condotta dell'interposto, rileva che la Corte è pervenuta a confermare un giudizio di colpevolezza, per il quale, come era stato sottolineato, non è sufficiente la prova della materiale disponibilità del bene in capo al preteso interposto, sulla scorta di sparute conversazioni intercettate e non corroborate da elementi di riscontro; denunzia la carenza di acquisizioni investigative in merito alla posizione soggettiva dello [OSCURATO:PERSONA];

4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi: rileva, infatti, che la Corte di appello, ha correttamente e coerentemente motivato in ordine alla responsabilità degli odierni ricorrenti che, nei rispettivi ricorsi, finiscono per proporre ricostruzioni alternative insistendo sul difetto di prova e di motivazione su doglianze che, tuttavia, risultano sia pure implicitamente superate dal ragionamento logico-giuridico della sentenza; segnala, con riferimento alla posizione dello Zlatan, che la Corte ha ampiamente motivato sulla figura del ricorrente il quale, nell'espletare il proprio incarico, riceveva istruzioni e direttive di dettaglio dal Cartisano; quanto al quest'ultimo ed alla Petre, segnala che la Corte di appello ha puntualmente motivato con riferimento ai dati desunti dalle intercettazioni da cui risulta che la donna agiva come longa manus del Cartisano il quale, nell'intento di eludere la applicazione di misure di prevenzione, si era avvalso dell'imputata per trasformare il [OSCURATO:PERSONA] in una vera e propria impresa commerciale operante nel campo dell'intrattenimento e della ristorazione; segnala, da ultimo, che la sentenza impugnata esaurientemente motivata anche sul piano del trattamento sanzionatorio sia per quanto concerne la Petre che per quanto riguarda il Cartisano.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché articolati con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.

1. In via di premessa generale, poi, occorre soffermarsi, preliminarmente, sul tenore delle censure articolate dalle difese degli odierni ricorrenti con cui viene dedotto il vizio di violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. e, poi, sotto diversi ed articolati profili, vizio di motivazione.

Quanto al primo aspetto, della violazione di legge, è opportuno pertanto precisare che i ricorrenti deducono tale vizio con riguardo alla insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; ma, in tal modo, lungi dal delineare un vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale.

Con riguardo, poi, al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc.

Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801).Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153).

E, d'altra parte, è pacifico che è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti).Da ultimo, e per completezza, va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri Rv. 271227).

2. Tanto premesso, rileva il collegio che il Cartisano e la Petre erano stati tratti a giudizio, e riconosciuti responsabili, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. con riguardo, in primo luogo, alla intestazione, in capo alla Petre, della disponibilità formale dei ricavi e del patrimonio del circolo privato [OSCURATO:PERSONA], fattualmente riconducibile al Cartisano e che operava come esercizio commerciale al fine di riciclare e reimpiegare i proventi delittuosi della gestione occulta e fraudolenta dell'esercizio commerciale NEOS sottoposto a sequestro; con riguardo, poi, alla intestazione, in capo alla medesima ricorrente, della impresa individuale Naos di [OSCURATO:PERSONA] che aveva stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], in sequestro, dedita alla somministrazione di civi e bevande denominato [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso Cartisano è stato riconosciuto responsabile, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], della intestazione fittizia, in capo a costui, della titolarità della impresa individuale omonima, dei relativi beni strumentali, dei contratti di appalto e dei relativi ricavi.

Il tutto, al fine di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali nei confronti del Cartiasano ovvero di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e reimpiego dei proventi delle attività delittuose derivanti dalla gestione occulta delle attività. 3.1 I ricorsi del Cartisano e delle Petre. 3.1.1 II primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse del Cartisano e della Petre propongono, come accennato, questioni analoghe.

In primo luogo, infatti, le difese dubitano della stessa configurabilità del delitto contestato atteso che, nel caso di specie, uno dei contraenti era la stessa [OSCURATO:PERSONA] che aveva autorizzato la stipula del contratto di affitto d'azienda in favore della Petre, formalizzata nel gennaio del 2019 dopo che la amministrazione giudiziaria della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato al GIP richiesta di chiusura dell'attività commerciale "Naos" ovvero, in subordine, di essere autorizzata ad affidarne la gestione a terzi; la Petre, perciò, era stata sollecitata ad assumere la gestione dell'impresa in giudiziale sequestro proprio dagli stessi amministratori giudiziari a tanto autorizzati dal Tribunale e non senza degli opportuni approfondimenti investigativi.

La vicenda è stata puntualmente ricostruita nelle due sentenze di merito che hanno ben delineato la figura del Cartisano cilg:13:gna nell'ambito della indagine "Reghion", poi confluita nel procedimento "Ghota" in cui il ricorrente è chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; in data 11.7.2016, peraltro, l'autorità giudiziaria aveva ordinato il sequestro di beni immobili, conti correnti bancari ed una impresa individuale a lui riconducibili tra cui, per l'appunto, la impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] che gestiva il ristorante/pizzeria NAOS nel quartiere Gallico di [OSCURATO:PERSONA].

Ed era stata proprio questa attività - su cui, peraltro, in data 8.1.2018, era intervenuto un sequestro di prevenzione - che, come si è accennato, era stata affidata alla Petre all'esito della manifestazione di interesse trasmessa in data 12.5.2018, seguita da accertamenti di PG che avevano consentito di far emergere il rapporto sentimentale tra costei ed il Cartisano ma, soprattutto, la sua sostanziale riconducibilità al medesimo, nonostante che gli amministratori, in data la 8.1.2019, pur di scongiurarne chiusura, avessero infine perfezionato il contratto di affitto d'azienda con la Petre.

Il dato fattuale della riferibilità al Cartisano della gestione (e, anzi, della stessa iniziativa di acquisire l'azienda in affitto da parte della Petre) dell'attività è stato oggetto di una analitica, puntuale e minuziosa ricostruzione operata dalle due sentenze di merito sulla scorta di una serie di elementi di indagine totalmente trascurati dalla difesa che, nel ricorso, non ne ha fatto menzione alcuna ma che, nel loro complesso, hanno consentito ai giudici di merito, con motivazione lineare, immune da vizi logici ed ancorata alle emergenze investigative, di concludere in tal senso.

La Corte di appello ha, in particolare, richiamato le conversazioni intercorse tra il Cartisano e la Petre nel corso del mese di settembre del 2018 dando conto, peraltro, di come, per un verso, la decisione degli amministratori giudiziari di chiedere di essere autorizzati a chiudere l'attività o ad affidarla a terzi, era stata dovuta alle perdite di esercizio conseguenti, invero, proprio alle distrazioni operate dal Cartisano e dalla Petre; per altro verso, come l'operazione di affidamento formale a costei da parte degli amministratori giudiziari fosse stata "governata" e diretta interamente dal primo e di come la seconda si fosse accollata debiti per 49.186,12 per fitti e stipendi arretrati, somma ben inferiore agli 88.000 preventivati, in coerenza con le istruzioni impartitele dal Cartisano, il quale si era anche assunto l'onere delle spese notarili.

I giudici di secondo grado, in definitiva, hanno sottolineato che "... proprio le conversazioni captate tra Cartisano e Petre dimostrano ... come il primo abbia conservato il controllo sull'attività di impresa anche durante la amministrazione giudiziaria, accedendo liberamente ai locali del NAOS (addirittura deteneva le chiavi della cucina) ove si recava spesso (...) ed alla cassa della pizzeria, interfacciandosi con i clienti per prenotazioni dei tavoli e sconti sul prezzo di listino, istruendo la Petre sulle iniziative da assumere per incrementare i guadagni, venendo costantemente informato dalla Petre sugli incassi e sugli importi non riportati in contabilità e trattenuti per le esigenze del Cartisano e della sua famiglia ..." (cfr., pag. 77 della sentenza impugnata).

In diritto, poi, il collegio non può che condividere la conclusione cui, da tempo e ripetutamente, è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra senz'altro il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. la condotta del titolare di un'azienda sottoposta a sequestro preventivo che, dopo l'apposizione del vincolo cautelare, ne mantenga la disponibilità tramite un soggetto fittiziamente interposto, il quale stipuli un contratto di affitto di ramo di azienda con l'amministrazione giudiziaria preposta alla gestione del bene (cfr., Sez. 6, n. 32732 del 28/06/2016, Polizzi, Rv. 267707 - 01, in cui si è precisato che il reato sussiste anche quando l'atto dispositivo sia formalmente posto in essere da un soggetto diverso dal titolare del bene; conf., Sez. 2, n. 19123 del 11/01/2013, Prudentino, Rv. 256033 - 01 e, tra le non massimate, Sez. 2, n. 29368 del 22.7.2020, Cartisano, sulla misura cautelare per i fatti qui giudicati, ed in cui la Corte aveva ribadito che la finalità elusiva prevista dalla norma può verificarsi non solo rispetto a futuri paventati interventi giudiziari, ma anche rispetto a interventi già eseguiti ed attuali, che l'agente mira a neutralizzare; conf., ancora, Sez. 5, 40467 del 16.4.2018, Torino; Sez. 2, 24215 del 15.2.2018, Montes). 3.1.2 Il secondo motivo dei ricorsi proposti dal Cartisano e dalla Petre è articolato su censure non consentite.

La difesa, infatti, lamenta che la Corte di appello avrebbe valorizzato talune rispetto ad altre conversazioni dal cui tenore sarebbe emersa la potestà gestoria della Petre rispetto al Cartisano oltre che la natura non commerciale della attività del circolo.

In tal modo, tuttavia, i ricorsi si risolvono nella non consentita prospettazione di una alternativa ricostruzione dei fatti fondata sulla mancata io condivisione dell'apprezzamento delle emergenze istruttorie di cui, d'altra parte, non si lamenta il travisamento.

È sufficiente rilevare come la Corte di appello, all'esito anche in tal caso di una minuziosa ed analitica rassegna degli elementi acquisiti, ha potuto concludere nel senso della immediata e palmare evidenza dell'attività gestoria del Cartisano il quale "... determina i giorni di apertura e di chiusura del locale, fissa il periodo di ferie, si occupa dei rapporti e del pagamento del personale (cfr., progr. 4935 ...) gestendo in parallelo le due attività di ristorazione come fosse un unicum (cfr., progr. 1993 ...)", provvedendo al pagamento degli stipendi del "Marylin" (che era stato costituito come circolo privato il 2.10.2017 quando il NAOS era già stato sequestrato e proprio al fine di consentire la prosecuzione della stessa attività di ristorazione) con gli incassi del ristorante NAOS, ad interloquire con il commercialista Morabito per "regolarizzare" il circolo.

Anche sulla vocazione del circolo a funzionare come un vero e proprio esercizio pubblico, la sentenza impugnata (cfr., in particolare, pagg. 131-133) ha argomentato in termini ampi, esaustivi e rispetto ai quali il ricorso non si confronta limitandosi a riproporre la tesi difensiva senza tener conto degli argomenti in fatto utilizzati dai giudici di merito. 3.2 I ricorsi del Cartisano e dello Zlatan.

Il terzo motivo del ricorso del Cartisano è articolato in termini non consentiti in questa sede: la difesa, infatti, lungi dall'evidenziare errori di diritto ovvero profili di manifesta illogicità della motivazione o travisamento della prova, sostiene che la Corte di appello sarebbe pervenuta a confermare il giudizio di colpevolezza per fatti risalenti all'aprile del 2018 sulla scorta di elementi insufficienti e, in particolare, di conversazioni sparute e scollegate tra loro; aggiunge che il Cartisano non aveva motivo di temere di essere sottoposto a provvedimenti di sorta non avendo riportato condanne ed essendo risultato all'esito totalmente estraneo alle vicende giudiziarie che, pure, nel corso degli anni lo avevano visto coinvolto.

Dal canto suo la difesa dello Zlatan ha insistito sulla posizione del ricorrente e la inadeguatezza del dato fattuale della materiale disponibilità del bene o dell'azienda in capo al preteso interponente.

Su tutti questi aspetti la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente esaustiva e puntuale: la Corte di appello ha dato conto, ancorando il suo giudizio ad una pluralità di elementi fattuali con cui le difese non si confrontano, della riferibilità dell'impresa edile al Cartisano, rispetto al quale lo Zlatan opera come dipendente e sottoposto (suscitando, anzi, le lamentele del suo datore di lavoro per il mancato rispetto degli orari di lavoro), e che si occupa di tutti i rapporti con i fornitori, i committenti, i progettisti.

La Corte di appello, inoltre, ha puntualmente e correttamente (in diritto) replicato alla doglianza difensiva circa l'elemento soggettivo che deve animare la condotta di trasferimento fraudolento e che, come è noto, non suppone necessariamente la attualità della misura di prevenzione di cui l'agente - nel caso di specie il Cartisano - ben poteva temere la possibile adozione perché già coinvolto in due procedimenti per criminalità organizzata (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480 - 01; conf., Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, Lapelosa, Rv. 261980 - 011; cfr., anche, più recentemente, Sez. 5 - , n. 1886 del 07/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282645 - 01 in cui la Corte ha ribadito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento).

Non è inoltre inutile ricordare che il delitto in esame non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma integra una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (cfr., Sez. 2 - , n. 35826 del 12/07/2019, Perrotti, Rv. 277075 - 01; cfr., anche, Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, Rv. 283989 - 03, secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. è una fattispecie a forma libera in cui l'interposto, ove si renda fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., con la conseguenza per cui l'eventuale assoluzione del predetto in un separato giudizio non produce necessariamente effetti sulla posizione dell'interponente). 3.3 I motivi sul trattamento sanzionatorio.

I ricorsi del Cartisano e dellaPetre lamentano, infine, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio sostenendo che la decisione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla entità della pena è fondata su mere formule di stile.

Le doglianze sono manifestamente infondate avendo invece la Corte di appello (cfr., pag. 156 della sentenza impugnata) motivato congruamente sulla ritenuta inconsistenza delle argomentazioni spese dalla difesa (il rapporto sentimentale con la Petre e lo stato di incensuratezza di costei) a fronte della gravità delle condotte "... venendo in rilievo non isolati episodi, bensì un ampio disegno criminoso volto all'elusione della legislazione antimafia attraverso interventi su più fronti imprenditoriali, dalla ristorazione all'edilizia, per giungere all'organizzazione di spettacoli canori, giovandosi del contributo di professionisti per confezionare schermi societari volti all'occultamento dell'effettiva titolarità delle imprese".

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4.1.1972, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4.12.1987, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18.5.1989, avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 13.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 15.3.2021, il GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui al capo B) della rubrica (riqualificato in termini di tentata estorsione aggravata) in danno di dipendenti della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", operante attraverso la gestione del ristorante-pizzeria "Neos"; gli stessi erano stati riconosciuti altresì responsabili del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. con riguardo alla fittizia intestazione della titolarità e del patrimonio del circolo [OSCURATO:PERSONA], attribuita alla Petre dal Cartisano, ed operante, in realtà, come un ordinario esercizio commerciale aperto al pubblico, nonché la fittizia titolarità e la formale disponibilità della ditta individuale Naos di [OSCURATO:PERSONA], che aveva stipulato un contratto di affitto di azienda con l'amministratore giudiziario per la gestione del ramo di azienda della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], già sottoposta a sequestro; il GUP aveva inoltre condannato i predetti Cartisano e Petre, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. quanto alla attribuzione, al Costei, della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e dei relativi beni strumentali; li aveva condannati anche per il delitto di truffa di cui al capo G e, lo Zlatan, anche per il delitto di cui al capo E; ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, il GUP aveva condannato il Cartisano alla pena complessiva di anni 6 di reclusione ed euro 3.500 di multa, la Petre, cui aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 3.500 di multa; il Costei, infine, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione; 2. la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], adita dagli odierni ricorrenti, ha riformato la sentenza di primo grado di cui ha dichiarato la nullità limitatamente al reato di cui al capo G), con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo B) perché il fatto non sussiste e, la Petre, anche dal delitto di cui al capo E) per non aver commesso il fatto; confermando per il resto la sentenza impugnata, la Corte territoriale ha perciò rideterminato la pena per il Cartisano in anni 3 di reclusione, per la Petre in anni 1 e mesi 8 di reclusione e, infine, di anni 1 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; 3. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, il Cartisano, la Petre ed il Coste! deducendo: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 violazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 512-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo al capo D) della rubrica: rileva come la Corte di appello abbia errato nella applicazione dei principi di diritto in materia di intestazione fittizia di beni omettendo di considerare la peculiarità della vicenda caratterizzata dal fatto che uno dei contraenti era la stessa [OSCURATO:PERSONA] che aveva autorizzato la stipula del contratto di affitto d'azienda e che le condotte indicate a sostegno del reato risalgono ad un periodo antecedente la formalizzazione del contratto, intervenuta nel mese di gennaio del 2019; ricorda che, in data 18.4.2018, la amministrazione giudiziaria della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato al GIP richiesta di chiusura dell'attività commerciale "Naos" ovvero, in subordine, di essere autorizzata ad affidarne la gestione a terzi; rileva che, in data 20.4.2018, il GIP aveva autorizzato l'avvio di trattative e l'affidamento a terzi e la proposta avanzata nei confronti di tutti i dipendenti, ivi compresa la Petre, che pertanto era stata sollecitata ad assumere la gestione dell'attività proprio dagli amministratori giudiziari che erano stati a loro volta autorizzati a perfezionare il contratto soltanto all'esito della attività investigativa disposta dalla Procura; sottolinea come, con l'atto di appello, la difesa avesse evidenziato che il reato di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen. è di natura istantanea e che, peraltro, nessun elemento era stato evidenziato quale dimostrativo dell'effettivo dominio sul bene da parte del Cartisano il quale, dal canto suo, non ha rivestito alcun ruolo nella procedura di affidamento del locale "Neos" attivata dagli organi della procedura; richiama, inoltre, le argomentazioni in diritto articolate nell'atto di appello in merito alla tipicità della fattispecie incriminatrice, non estensibile a condotte di trasferimento della mera titolarità e dei compiti di gestione o amministrazione di una società commerciale, ignorate dalla Corte di appello che è pervenuta a concludere per la sussistenza del reato, anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo, con formula sostanzialmente di stile; segnala, ancora, che la Corte di appello ha omesso di considerare che la Petre era essa stessa una dipendente, interessata, attraverso la assunzione della gestione del locale, a rientrare nei crediti vantati unitamente ai colleghi di lavoro, ignorando, altresì, che, dal compendio intercettivo, era emerso che lo stesso Cartisano aveva l'aveva sconsigliata di accollarsi le spese ed i debiti derivanti dalla precedente gestione; denunzia il travisamento della prova con riguardo alle intercettazioni che, a suo avviso, lungi dal dimostrare una diretta gestione del Cartisano, davano semplicemente conto dell'interesse di costui al suo buon andamento dell'attività; segnala che, in quest'ottica, anche l'aver assunto una prenotazione da parte di clienti non poteva essere inteso quale indice di una sua diretta gestione;3.1.2 violazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2 cod. pe. pen. in relazione all'art. 512-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al capo C): rileva il carattere apodittico della motivazione con cui la Corte ha confermato la responsabilità dei ricorrenti senza prendere in esame le doglianze articolate con l'atto di gravame; segnala che la sentenza impugnata ha valorizzato alcune conversazioni trascurando il tenore di altre da cui emergeva chiara ed inequivoca la potestà di gestione del circolo da parte della Petre; evidenzia come la Corte abbia utilizzato criteri interpretativi diversi con riguardo alle diverse conversazioni omettendo di motivare sulla propria scelta; denunzia, inoltre, la illogicità della motivazione con cui la Corte ha ritenuto di dover qualificare il circolo come una attività sostanzialmente aperta al pubblico; richiama la conversazione del 17.10.2018 intercorsa tra la Petre e la Pellicanò, da cui non emerge alcun coinvolgimento del Cartisano; segnala che, in difetto di prova sulla natura commerciale del circolo, doveva venir meno anche la possibilità che la condotta ascritta alla ricorrente potesse essere funzionale a schermare patrimonialmente il Ca rtisa no; 3.1.3 violazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 512-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo al capo E): rileva che la Corte è pervenuta a confermare il giudizio di colpevolezza per fatti risalenti all'aprile del 2018 sulla scorta di sparute conversazioni intercettate tra il 10.9.2018 ed il 30.10.2018, omettendo peraltro di spiegare come i due momenti potessero essere tra loro collegati tenuto conto del carattere istantaneo del delitto in esame; aggiunge che il Cartisano non aveva motivo di temere di essere sottoposto a provvedimenti di sorta non avendo riportato condanne ed essendo risultato all'esito totalmente estraneo alle vicende giudiziaria che, pure, nel corso degli anni lo avevano visto coinvolto; 3.1.4 violazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio: rileva che la motivazione sulla entità della pena e sul diniego delle attenuanti generiche è del tutto apparente in quanto affidata a mere formule di stile riferite al disvalore del fatto con esclusione di ogni riferimento al profilo soggettivo; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 512-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo al capo D) della rubrica in termini analoghi, di fatto, al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Cartisano; 3.1.2 violazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2 cod. pen. in relazione all'art. 512-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al capo C), anche in tal caso in termini sovrapponibili al secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Cartisano; 3.2.3 violazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio: rileva che la motivazione sulla entità della pena e sul diniego delle attenuanti generiche è del tutto apparente in quanto affidata a mere formule di stile riferite al disvalore del fatto con esclusione di ogni riferimento al profilo soggettivo; 3.3 Coste! Zlatan, con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.3.1 violazione degli artt. 187 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 512-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo al capo E): premesse considerazioni in diritto sulla struttura del reato di trasferimento fraudolento e sull'elemento soggettivo che deve animare la condotta dell'interposto, rileva che la Corte è pervenuta a confermare un giudizio di colpevolezza, per il quale, come era stato sottolineato, non è sufficiente la prova della materiale disponibilità del bene in capo al preteso interposto, sulla scorta di sparute conversazioni intercettate e non corroborate da elementi di riscontro; denunzia la carenza di acquisizioni investigative in merito alla posizione soggettiva dello [OSCURATO:PERSONA]; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi: rileva, infatti, che la Corte di appello, ha correttamente e coerentemente motivato in ordine alla responsabilità degli odierni ricorrenti che, nei rispettivi ricorsi, finiscono per proporre ricostruzioni alternative insistendo sul difetto di prova e di motivazione su doglianze che, tuttavia, risultano sia pure implicitamente superate dal ragionamento logico-giuridico della sentenza; segnala, con riferimento alla posizione dello Zlatan, che la Corte ha ampiamente motivato sulla figura del ricorrente il quale, nell'espletare il proprio incarico, riceveva istruzioni e direttive di dettaglio dal Cartisano; quanto al quest'ultimo ed alla Petre, segnala che la Corte di appello ha puntualmente motivato con riferimento ai dati desunti dalle intercettazioni da cui risulta che la donna agiva come longa manus del Cartisano il quale, nell'intento di eludere la applicazione di misure di prevenzione, si era avvalso dell'imputata per trasformare il [OSCURATO:PERSONA] in una vera e propria impresa commerciale operante nel campo dell'intrattenimento e della ristorazione; segnala, da ultimo, che la sentenza impugnata esaurientemente motivata anche sul piano del trattamento sanzionatorio sia per quanto concerne la Petre che per quanto riguarda il Cartisano.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché articolati con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. In via di premessa generale, poi, occorre soffermarsi, preliminarmente, sul tenore delle censure articolate dalle difese degli odierni ricorrenti con cui viene dedotto il vizio di violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. e, poi, sotto diversi ed articolati profili, vizio di motivazione. Quanto al primo aspetto, della violazione di legge, è opportuno pertanto precisare che i ricorrenti deducono tale vizio con riguardo alla insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; ma, in tal modo, lungi dal delineare un vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Con riguardo, poi, al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801).Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153). E, d'altra parte, è pacifico che è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti).Da ultimo, e per completezza, va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri Rv. 271227). 2. Tanto premesso, rileva il collegio che il Cartisano e la Petre erano stati tratti a giudizio, e riconosciuti responsabili, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. con riguardo, in primo luogo, alla intestazione, in capo alla Petre, della disponibilità formale dei ricavi e del patrimonio del circolo privato [OSCURATO:PERSONA], fattualmente riconducibile al Cartisano e che operava come esercizio commerciale al fine di riciclare e reimpiegare i proventi delittuosi della gestione occulta e fraudolenta dell'esercizio commerciale NEOS sottoposto a sequestro; con riguardo, poi, alla intestazione, in capo alla medesima ricorrente, della impresa individuale Naos di [OSCURATO:PERSONA] che aveva stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], in sequestro, dedita alla somministrazione di civi e bevande denominato [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso Cartisano è stato riconosciuto responsabile, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], della intestazione fittizia, in capo a costui, della titolarità della impresa individuale omonima, dei relativi beni strumentali, dei contratti di appalto e dei relativi ricavi. Il tutto, al fine di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali nei confronti del Cartiasano ovvero di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e reimpiego dei proventi delle attività delittuose derivanti dalla gestione occulta delle attività. 3.1 I ricorsi del Cartisano e delle Petre. 3.1.1 II primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse del Cartisano e della Petre propongono, come accennato, questioni analoghe. In primo luogo, infatti, le difese dubitano della stessa configurabilità del delitto contestato atteso che, nel caso di specie, uno dei contraenti era la stessa [OSCURATO:PERSONA] che aveva autorizzato la stipula del contratto di affitto d'azienda in favore della Petre, formalizzata nel gennaio del 2019 dopo che la amministrazione giudiziaria della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato al GIP richiesta di chiusura dell'attività commerciale "Naos" ovvero, in subordine, di essere autorizzata ad affidarne la gestione a terzi; la Petre, perciò, era stata sollecitata ad assumere la gestione dell'impresa in giudiziale sequestro proprio dagli stessi amministratori giudiziari a tanto autorizzati dal Tribunale e non senza degli opportuni approfondimenti investigativi. La vicenda è stata puntualmente ricostruita nelle due sentenze di merito che hanno ben delineato la figura del Cartisano cilg:13:gna nell'ambito della indagine "Reghion", poi confluita nel procedimento "Ghota" in cui il ricorrente è chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; in data 11.7.2016, peraltro, l'autorità giudiziaria aveva ordinato il sequestro di beni immobili, conti correnti bancari ed una impresa individuale a lui riconducibili tra cui, per l'appunto, la impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] che gestiva il ristorante/pizzeria NAOS nel quartiere Gallico di [OSCURATO:PERSONA]. Ed era stata proprio questa attività - su cui, peraltro, in data 8.1.2018, era intervenuto un sequestro di prevenzione - che, come si è accennato, era stata affidata alla Petre all'esito della manifestazione di interesse trasmessa in data 12.5.2018, seguita da accertamenti di PG che avevano consentito di far emergere il rapporto sentimentale tra costei ed il Cartisano ma, soprattutto, la sua sostanziale riconducibilità al medesimo, nonostante che gli amministratori, in data la 8.1.2019, pur di scongiurarne chiusura, avessero infine perfezionato il contratto di affitto d'azienda con la Petre. Il dato fattuale della riferibilità al Cartisano della gestione (e, anzi, della stessa iniziativa di acquisire l'azienda in affitto da parte della Petre) dell'attività è stato oggetto di una analitica, puntuale e minuziosa ricostruzione operata dalle due sentenze di merito sulla scorta di una serie di elementi di indagine totalmente trascurati dalla difesa che, nel ricorso, non ne ha fatto menzione alcuna ma che, nel loro complesso, hanno consentito ai giudici di merito, con motivazione lineare, immune da vizi logici ed ancorata alle emergenze investigative, di concludere in tal senso. La Corte di appello ha, in particolare, richiamato le conversazioni intercorse tra il Cartisano e la Petre nel corso del mese di settembre del 2018 dando conto, peraltro, di come, per un verso, la decisione degli amministratori giudiziari di chiedere di essere autorizzati a chiudere l'attività o ad affidarla a terzi, era stata dovuta alle perdite di esercizio conseguenti, invero, proprio alle distrazioni operate dal Cartisano e dalla Petre; per altro verso, come l'operazione di affidamento formale a costei da parte degli amministratori giudiziari fosse stata "governata" e diretta interamente dal primo e di come la seconda si fosse accollata debiti per 49.186,12 per fitti e stipendi arretrati, somma ben inferiore agli 88.000 preventivati, in coerenza con le istruzioni impartitele dal Cartisano, il quale si era anche assunto l'onere delle spese notarili. I giudici di secondo grado, in definitiva, hanno sottolineato che "... proprio le conversazioni captate tra Cartisano e Petre dimostrano ... come il primo abbia conservato il controllo sull'attività di impresa anche durante la amministrazione giudiziaria, accedendo liberamente ai locali del NAOS (addirittura deteneva le chiavi della cucina) ove si recava spesso (...) ed alla cassa della pizzeria, interfacciandosi con i clienti per prenotazioni dei tavoli e sconti sul prezzo di listino, istruendo la Petre sulle iniziative da assumere per incrementare i guadagni, venendo costantemente informato dalla Petre sugli incassi e sugli importi non riportati in contabilità e trattenuti per le esigenze del Cartisano e della sua famiglia ..." (cfr., pag. 77 della sentenza impugnata). In diritto, poi, il collegio non può che condividere la conclusione cui, da tempo e ripetutamente, è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra senz'altro il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. la condotta del titolare di un'azienda sottoposta a sequestro preventivo che, dopo l'apposizione del vincolo cautelare, ne mantenga la disponibilità tramite un soggetto fittiziamente interposto, il quale stipuli un contratto di affitto di ramo di azienda con l'amministrazione giudiziaria preposta alla gestione del bene (cfr., Sez. 6, n. 32732 del 28/06/2016, Polizzi, Rv. 267707 - 01, in cui si è precisato che il reato sussiste anche quando l'atto dispositivo sia formalmente posto in essere da un soggetto diverso dal titolare del bene; conf., Sez. 2, n. 19123 del 11/01/2013, Prudentino, Rv. 256033 - 01 e, tra le non massimate, Sez. 2, n. 29368 del 22.7.2020, Cartisano, sulla misura cautelare per i fatti qui giudicati, ed in cui la Corte aveva ribadito che la finalità elusiva prevista dalla norma può verificarsi non solo rispetto a futuri paventati interventi giudiziari, ma anche rispetto a interventi già eseguiti ed attuali, che l'agente mira a neutralizzare; conf., ancora, Sez. 5, 40467 del 16.4.2018, Torino; Sez. 2, 24215 del 15.2.2018, Montes). 3.1.2 Il secondo motivo dei ricorsi proposti dal Cartisano e dalla Petre è articolato su censure non consentite. La difesa, infatti, lamenta che la Corte di appello avrebbe valorizzato talune rispetto ad altre conversazioni dal cui tenore sarebbe emersa la potestà gestoria della Petre rispetto al Cartisano oltre che la natura non commerciale della attività del circolo. In tal modo, tuttavia, i ricorsi si risolvono nella non consentita prospettazione di una alternativa ricostruzione dei fatti fondata sulla mancata io condivisione dell'apprezzamento delle emergenze istruttorie di cui, d'altra parte, non si lamenta il travisamento. È sufficiente rilevare come la Corte di appello, all'esito anche in tal caso di una minuziosa ed analitica rassegna degli elementi acquisiti, ha potuto concludere nel senso della immediata e palmare evidenza dell'attività gestoria del Cartisano il quale "... determina i giorni di apertura e di chiusura del locale, fissa il periodo di ferie, si occupa dei rapporti e del pagamento del personale (cfr., progr. 4935 ...) gestendo in parallelo le due attività di ristorazione come fosse un unicum (cfr., progr. 1993 ...)", provvedendo al pagamento degli stipendi del "Marylin" (che era stato costituito come circolo privato il 2.10.2017 quando il NAOS era già stato sequestrato e proprio al fine di consentire la prosecuzione della stessa attività di ristorazione) con gli incassi del ristorante NAOS, ad interloquire con il commercialista Morabito per "regolarizzare" il circolo. Anche sulla vocazione del circolo a funzionare come un vero e proprio esercizio pubblico, la sentenza impugnata (cfr., in particolare, pagg. 131-133) ha argomentato in termini ampi, esaustivi e rispetto ai quali il ricorso non si confronta limitandosi a riproporre la tesi difensiva senza tener conto degli argomenti in fatto utilizzati dai giudici di merito. 3.2 I ricorsi del Cartisano e dello Zlatan. Il terzo motivo del ricorso del Cartisano è articolato in termini non consentiti in questa sede: la difesa, infatti, lungi dall'evidenziare errori di diritto ovvero profili di manifesta illogicità della motivazione o travisamento della prova, sostiene che la Corte di appello sarebbe pervenuta a confermare il giudizio di colpevolezza per fatti risalenti all'aprile del 2018 sulla scorta di elementi insufficienti e, in particolare, di conversazioni sparute e scollegate tra loro; aggiunge che il Cartisano non aveva motivo di temere di essere sottoposto a provvedimenti di sorta non avendo riportato condanne ed essendo risultato all'esito totalmente estraneo alle vicende giudiziarie che, pure, nel corso degli anni lo avevano visto coinvolto. Dal canto suo la difesa dello Zlatan ha insistito sulla posizione del ricorrente e la inadeguatezza del dato fattuale della materiale disponibilità del bene o dell'azienda in capo al preteso interponente. Su tutti questi aspetti la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente esaustiva e puntuale: la Corte di appello ha dato conto, ancorando il suo giudizio ad una pluralità di elementi fattuali con cui le difese non si confrontano, della riferibilità dell'impresa edile al Cartisano, rispetto al quale lo Zlatan opera come dipendente e sottoposto (suscitando, anzi, le lamentele del suo datore di lavoro per il mancato rispetto degli orari di lavoro), e che si occupa di tutti i rapporti con i fornitori, i committenti, i progettisti. La Corte di appello, inoltre, ha puntualmente e correttamente (in diritto) replicato alla doglianza difensiva circa l'elemento soggettivo che deve animare la condotta di trasferimento fraudolento e che, come è noto, non suppone necessariamente la attualità della misura di prevenzione di cui l'agente - nel caso di specie il Cartisano - ben poteva temere la possibile adozione perché già coinvolto in due procedimenti per criminalità organizzata (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480 - 01; conf., Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, Lapelosa, Rv. 261980 - 011; cfr., anche, più recentemente, Sez. 5 - , n. 1886 del 07/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282645 - 01 in cui la Corte ha ribadito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento). Non è inoltre inutile ricordare che il delitto in esame non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma integra una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (cfr., Sez. 2 - , n. 35826 del 12/07/2019, Perrotti, Rv. 277075 - 01; cfr., anche, Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, Rv. 283989 - 03, secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. è una fattispecie a forma libera in cui l'interposto, ove si renda fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., con la conseguenza per cui l'eventuale assoluzione del predetto in un separato giudizio non produce necessariamente effetti sulla posizione dell'interponente). 3.3 I motivi sul trattamento sanzionatorio. I ricorsi del Cartisano e dellaPetre lamentano, infine, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio sostenendo che la decisione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla entità della pena è fondata su mere formule di stile. Le doglianze sono manifestamente infondate avendo invece la Corte di appello (cfr., pag. 156 della sentenza impugnata) motivato congruamente sulla ritenuta inconsistenza delle argomentazioni spese dalla difesa (il rapporto sentimentale con la Petre e lo stato di incensuratezza di costei) a fronte della gravità delle condotte "... venendo in rilievo non isolati episodi, bensì un ampio disegno criminoso volto all'elusione della legislazione antimafia attraverso interventi su più fronti imprenditoriali, dalla ristorazione all'edilizia, per giungere all'organizzazione di spettacoli canori, giovandosi del contributo di professionisti per confezionare schermi societari volti all'occultamento dell'effettiva titolarità delle imprese". 4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese pro
Sentenza Cassazione n. 29359/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris