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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33078/2026

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laratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale del riesame di Roma haconfermato l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale della medesima città, che aveva applicato a XXXXXXXXXX lamisura di massimo rigore in relazione al reato di tentato omicidiopluriaggravato di XXXXXXXXXXX, contestato in concorso con altri soggetti,anche minorenni.Il fatto può essere così brevemente sintetizzato: il 30 novembre 2025,nel tardo pomeriggio, XXXXXXXXXXX, mentre si trovava in un parco cittadino diRoma, veniva aggredito da un gruppo di ragazzi, che lo colpivano con calci epugni, nonché con una spranga alla testa, e lo attingevano con un coltello allaschiena.

Trasportato presso il pronto soccorso, gli venivano diagnosticati«pneumotorace e pneumomediastino conseguenti ad aggressione da parte dipersone note con arma bianca, nonché trauma cranico non commotivoderivante da colpi inferti con un palo in ferro», con prognosi di giorni trenta.La ricostruzione dei fatti avveniva sulla base delle dichiarazioni rese dallapersona offesa, delle deposizioni di alcuni testimoni oculari e delle immaginiestratte dai sistemi di videosorveglianza delle aree interessate dall’episodio.Emergeva, in particolare, che l’aggressione traeva origine da pregressicontrasti connessi alla cessione di sostanze stupefacenti, insorti tra la personaoffesa e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva, in precedenza, minacciato [OSCURATO:PERSONA],imputandogli un debito pari a 900 euro.

Tre giorni prima dell’aggressione,[OSCURATO:PERSONA] era stato contattato da XXXXXXXXXX, suo conoscente, con il qualeconcordava di incontrarsi nel parco nel giorno dei fatti.

La persona offesagiungeva all’appuntamento accompagnata da due amici, mentre [OSCURATO:PERSONA] sitrovava da solo seduto su una panchina.

Non appena [OSCURATO:PERSONA] gli si avvicinava,l’indagato lo afferrava per le braccia, bloccandolo; immediatamente doposopraggiungeva un gruppo di circa quindici ragazzi, che iniziavano a colpire lapersona offesa con calci e pugni, facendola cadere a terra, dove continuavano ainfierire su di lui, colpendolo anche alla testa con un palo in ferro e con unacoltellata alla schiena.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, l’indagato siavvaleva della facoltà di non rispondere, ma rendeva spontanee dichiarazioninelle quali ammetteva di avere dato appuntamento il giorno dei fatti aXXXXXXXXXXX, affermando tuttavia di avere agito al solo fine di favorire unapacificazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Riferiva, inoltre, di avere effettivamentetrattenuto [OSCURATO:PERSONA] quando questi gli si era avvicinato, ma sosteneva di averlofatto soltanto perché la persona offesa si era mostrata contraria alla proposta dipacificazione; aggiungeva, infine, di avere ignorato che [OSCURATO:PERSONA], intervenuto dilì a poco, fosse munito di coltello e che fossero già presenti con lui altri suoiamici.Il Tribunale ha ritenuto sussistenti, oltre al quadro di gravità indiziaria,le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione, valorizzando la gravitàdei fatti, ritenuta sintomatica di un’indole marcatamente violenta dell’indagato.In particolare, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva consapevolmente teso unagguato alla vittima, contribuendo alla successiva violenta aggressione, portataa compimento da numerose persone con l’ausilio di armi proprie e improprie;l’indagato aveva materialmente bloccato [OSCURATO:PERSONA] per consentire agli altriaggressori di infierire su di lui con calci, pugni e colpi di spranga. [OSCURATO:PERSONA], altresì, richiamato la presenza di un precedente penale recente e specificoper lesioni personali commesse in concorso.Il Tribunale ha, poi, ritenuto sussistente anche il pericolo diinquinamento probatorio, osservando che l’indagato avrebbe potuto interferirecon le indagini, tentando di indurre la vittima a rendere dichiarazioni diverse oedulcorate.

A rendere concreto tale rischio è stato valorizzato il rapporto illecitoposto alla base dell’aggressione, costituito dai debiti di droga, nonché ilverosimile inserimento della vicenda in un più ampio contesto di criminalitàcollegata alla cessione di sostanze stupefacenti.Quanto all’adeguatezza della misura, il Tribunale ha ritenuto che l’unicamisura idonea a contenere le indicate esigenze cautelari fosse quella dimassimo rigore.

Sono stati, invece, reputati del tutto inidonei gli arrestidomiciliari, che presuppongono pur sempre la spontanea osservanza delleprescrizioni imposte; né, secondo la valutazione del Tribunale, alcuna utilitàdecisiva avrebbe potuto riconoscersi al braccialetto elettronico, il quale segnalal’eventuale allontanamento dall’abitazione del soggetto sottoposto alla misura,ma non impedisce di per sé la violazione della prescrizione né la commissione diulteriori fatti della stessa specie.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.articolando i motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la sussistenza dei requisiti di attualitàe concretezza del pericolo di inquinamento probatorio, deducendo che ilTribunale si è limitato, secondo la prospettazione difensiva, a formulare ipotesiastratte, prive di un effettivo ancoraggio fattuale, senza indicare alcunelemento concreto e attuale dimostrativo di una condotta dell’indagato diretta apregiudicare l’integrità e la genuinità della prova.

Si lamenta, inoltre, l’omessavalutazione del tempo trascorso tra la commissione del fatto e l’esecuzionedella misura cautelare, profilo espressamente segnalato in sede di riesame,essendosi evidenziato che, nei circa tre mesi intercorsi, non è mai statoneppure ipotizzato alcun tentativo di inquinamento probatorio, nonostante tuttii soggetti coinvolti siano rimasti in stato di libertà.Viene, poi, denunciata l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione,sul rilievo che il pericolo di inquinamento probatorio è apprezzabile solo ove leprove ancora da assumere siano idonee a sovvertire il significato di quelle giàraccolte.Le affermazioni del Tribunale circa la possibile interferenza dell’indagatosulla vittima, non ancora escussa in sede dibattimentale, sono, dunque,illogiche, secondo il ricorrente, poiché le circostanze riferite dalla persona offesahanno trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni, già sostanzialmenteammissive, rese dallo stesso indagato.Per il resto, le considerazioni del Tribunale in ordine al pericolo diinquinamento probatorio correlato al sostrato illecito posto alla basedell’aggressione sono, nella prospettazione difensiva, prive di effettiva basefattuale, non essendo emerso a carico di [OSCURATO:PERSONA] alcun coinvolgimento in trafficiilleciti.È, inoltre, estranea alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, lacircostanza valorizzata dal Tribunale secondo cui alcuni dei soggetti presentihanno manifestato ritrosia nel riferire i nominativi degli altri partecipantiall’aggressione; del pari irrilevante è la mancata individuazione del coltelloutilizzato nel corso dell’azione violenta.2.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazioneall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] deduce che le esigenze cautelari individuate dal Giudice per leindagini preliminari, ritenute sussistenti e confermate dal Tribunalenell’ordinanza impugnata, si fondano su una lettura degli atti che, nellaprospettazione difensiva, eleva a certezze dati che neppure il pubblico ministeroha reputato idonei a sostenere un ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nella materialecondotta aggressiva in danno della persona offesa.

Secondo la prospettazioneaccusatoria, infatti, il ruolo dell’indagato consiste nell’avere dato appuntamentoa [OSCURATO:PERSONA] e nell’averlo trattenuto al fine di impedirne l’allontanamento; lo stessopubblico ministero ritiene sussistenti gravi indizi di un accordo tra [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXX, ma non anche tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri aggressori. [OSCURATO:PERSONA] riesame ravvisa, dunque, secondo il ricorrente, il pericolo di reiterazionesulla base di mere congetture, prive di fondamento fattuale e caratterizzate daevidenti salti logici o vuoti motivazionali, poiché non vi sono elementi peraffermare né che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della pluralità di persone che sisono presentate insieme a [OSCURATO:PERSONA], né che egli fosse consapevole dellapresenza di strumenti atti a offendere.

Su entrambi i profili, il provvedimentoimpugnato risulta, ad avviso della difesa, privo di adeguata motivazione, nonindicando da quali elementi si desuma un previo accordo dell’indagato con ilgruppo, né da quali circostanze si ricavi la consapevolezza della disponibilità diarmi o strumenti offensivi.

Si lamenta, inoltre, l’omessa valutazione delladistanza temporale tra il fatto e l’esecuzione della misura, pari a circa tre mesi,elemento che dimostra, nella prospettazione difensiva, la non attualità delpericolo cautelare.

È infine censurata la valutazione del Tribunale nella parte incui valorizza il comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della pienaammissione, da parte dello stesso, del ruolo attribuitogli dal pubblico ministero.2.3.

Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazioneall’art. 275 cod. proc. pen.Il giudizio di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere,secondo la difesa, si fonda su elementi illogici e contraddittori.

In particolare, ècensurato il riferimento all’elevata aggressività della condotta, trattandosi diconnotazione riferibile a chi ha materialmente posto in essere l’azione violentae non a [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto al quale non è contestata la materialepartecipazione all’aggressione.La difesa reputa parimenti illogica la ritenuta inidoneità della misuradegli arresti domiciliari, motivata sulla base dell’asserita inaffidabilitàdell’indagato, priva, nella prospettazione difensiva, di effettivo fondamentofattuale.

Anche il pericolo di violazione della misura al fine di commettereulteriori fatti della stessa specie non è, secondo il ricorrente, logicamenteravvisabile nei confronti dell’unico soggetto che non ha materialmentepartecipato all’aggressione.L’ordinanza è, inoltre, censurata nella parte in cui esclude l’idoneità delbraccialetto elettronico a garantire le esigenze cautelari, trascurando che taledispositivo non si limita a segnalare eventuali violazioni, ma determinal’attivazione dell’allarme e il conseguente intervento in tempo reale della poliziagiudiziaria; viene, altresì, denunciata l’omessa considerazione della vicinanza diuna pluralità di presidi delle forze dell’ordine all’abitazione indicata da [OSCURATO:PERSONA].Infine, è contestata la postilla del Tribunale relativa alla mancata provadella legittima disponibilità dell’immobile presso il quale l’indagato ha chiestol’esecuzione della misura degli arresti domiciliari, trattandosi dell’abitazionenella quale [OSCURATO:PERSONA], ventenne, ha sempre vissuto con la madre e con il fratellominorenne e nella quale tutti e tre risultano residenti.3.

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire la suarequisitoria scritta con la quale conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, perché affidato a censure che, purformalmente prospettate come violazioni di legge o vizi della motivazione inpunto di esigenze cautelari e adeguatezza della misura, si risolvono, per largaparte, nella sollecitazione di una diversa lettura del compendio indiziario e, peril resto, nella mera contrapposizione di una differente valutazione di merito aquella espressa dal Tribunale del riesame con motivazione congrua e immuneda manifeste illogicità.2.

In via generale, va ribadito che, in tema di misure cautelari personali,il sindacato di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delleesigenze cautelari è circoscritto alla verifica della violazione di specifiche normedi legge ovvero della mancanza o manifesta illogicità della motivazione,risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Ne consegue che la Corte dicassazione non può procedere a una rilettura del compendio indiziario, nésostituire la propria valutazione a quella del giudice del merito in ordineall’attendibilità delle fonti e alla rilevanza degli elementi raccolti, ma develimitarsi a controllare se il giudice cautelare abbia dato adeguato conto delleragioni del proprio convincimento e se il percorso argomentativo si mantengaentro i canoni della coerenza logica e della correttezza giuridica.Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, è possibilerichiamare il principio secondo cui «in tema di misure cautelari personali, ilricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazionedi specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione deglielementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628).

Nello stesso senso, si è chiarito che il controllo dilegittimità sui provvedimenti de libertate non attribuisce alla Corte alcun poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dirivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenzecautelari e all’adeguatezza della misura, ma impone soltanto di verificare che ilgiudice della cautela abbia indicato, con motivazione non apparente e nonmanifestamente illogica, le ragioni poste a fondamento del proprioconvincimento (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017,Rv. 269885).3.

Alla luce di tali coordinate, i primi due motivi possono essereesaminati congiuntamente, poiché introducono in realtà, in modo surrettizio,questioni attinenti alla gravità indiziaria.Tale profilo, tuttavia, è ormai precluso, non essendo stato devoluto alTribunale con i motivi di riesame: il perimetro del giudizio cautelare diimpugnazione riguardava, dunque, le sole esigenze cautelari, e non anche larivalutazione del compendio indiziario.

La difesa, pertanto, sotto l’apparentededuzione di vizi attinenti alle esigenze cautelari, finisce per riproporrequestioni che investono il quadro indiziario, estranee al thema devolutum e nonpiù utilmente scrutinabili in questa sede.La prospettazione difensiva muove, infatti, da un presupposto noncoerente con il contenuto dell’ordinanza impugnata, poiché tende aframmentare il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e a ridurlo alla mera fissazionedell’appuntamento con la persona offesa o al solo momentaneo trattenimentodella stessa: ma questa è, appunto, una censura che investe il fondamentoindiziario della contestazione concorsuale e non la tenuta della motivazionesulle esigenze cautelari.Il Tribunale, invece, muovendo da un quadro indiziario non piùutilmente contestabile in questa sede, ha ricostruito la condotta dell’indagato intermini unitari, valorizzando il dato decisivo costituito dall’avere egli attiratoXXXXX nel luogo dell’agguato e dall’averlo poi trattenuto, così consentendo aglialtri partecipi di dare corso alla violenta aggressione.Non può, quindi, condividersi l’assunto secondo cui l’indagato avrebbesostanzialmente confessato il fatto, rendendo superflua ogni ulteriore esigenzacautelare.[OSCURATO:PERSONA] non si è sottoposto all’interrogatorio, essendosi avvalso dellafacoltà di non rispondere, e si è limitato a rendere spontanee dichiarazioni conle quali ha ammesso alcuni dati esteriori della vicenda, ma ha negato il nucleoessenziale dell’addebito, escludendo di avere consapevolmente concorso neltentato omicidio e prospettando una finalità conciliativa smentita dallaricostruzione accolta dai giudici della cautela.È proprio su tale punto che la motivazione del Tribunale si sottrae allecensure difensive: i giudici del riesame non hanno creduto alla versionedell’indagato, ritenendo, con apprezzamento di fatto non rivalutabile in questasede, che la sua condotta avesse avuto funzione decisiva nella predisposizionee nell’esecuzione dell’agguato.

Da ciò discende la correttezza del riferimentoalla contestazione concorsuale, che non presuppone la materiale inflizione deicolpi, ma l’apporto causale e consapevole alla realizzazione dell’azionedelittuosa.Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui insiste sulla mancata provadella consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la presenza degli altri aggressori o deglistrumenti offensivi, non censura realmente il ragionamento cautelare, masollecita una diversa lettura degli elementi indiziari, preclusa in sede dilegittimità e comunque estranea al perimetro devoluto al Tribunale del riesame.Quanto al decorso del tempo, la censura è priva di decisività.

Il fatto èrecentissimo, essendo trascorsi appena tre mesi tra l’aggressione el’applicazione della misura, sicché tale intervallo non è idoneo, di per sé, aelidere l’attualità delle esigenze cautelari, soprattutto alla luce della natura delfatto, della sua modalità esecutiva e del contesto in cui esso è maturato.4.

Venendo, in particolare, al primo motivo, la censura relativa alpericolo di inquinamento probatorio è inammissibile, perché si confronta soloapparentemente con la motivazione resa dal Tribunale e tende, piuttosto, asostituire alla valutazione del giudice della cautela una diversa lettura delsignificato e della rilevanza degli elementi già acquisiti.Il Tribunale ha, infatti, indicato elementi concreti a sostegnodell’esigenza cautelare, valorizzando la possibilità di interferenze sulla personaoffesa, non ancora escussa nella sede dibattimentale, nonché il clima direticenza emerso in ordine alla compiuta identificazione dei partecipidell’aggressione e il contesto illecito, collegato a debiti di droga, nel qualel’episodio si è inserito.In tale prospettiva, cade l’argomento difensivo fondato sulla pretesaconfessione dell’azione materiale: come già evidenziato, l’indagato ha negato lapropria compartecipazione consapevole al tentato omicidio, sicché permane unevidente interesse all’acquisizione genuina delle dichiarazioni della vittima eall’accertamento del ruolo dei concorrenti.La motivazione del Tribunale, pertanto, non è meramente assertiva, masi correla a dati fattuali specifici, logicamente apprezzati in funzione del pericolodi alterazione della prova.Deve, del resto, ricordarsi che l’esigenza cautelare di cui all’art. 274,comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non è limitata alla preservazione di unsingolo mezzo di prova già acquisito, ma può riguardare la genuinità dell’interocompendio probatorio ancora in formazione, comprese le fonti dichiarative,l’individuazione degli ulteriori concorrenti, la ricostruzione del movente e ilrinvenimento dell’arma.Come affermato da Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Rv.284052 - 01, «in tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolodi inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle proveda acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo statoavanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l’esigenza disalvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all’atto della chiusuradelle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concretocorrelato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzionedibattimentale» (Conf.: Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, Rv. 199396-01).5.

Anche il secondo motivo è inammissibile, perché, pur formalmentediretto a censurare la motivazione relativa al pericolo di reiterazione, riproponenella sostanza la medesima impostazione rivalutativa già esaminata.La difesa contesta, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole della presenzadegli altri aggressori, della disponibilità di armi o strumenti offensivi e del realesviluppo dell’azione; ma, come già sopra argomentato, tali deduzioni attengonoalla struttura dell’addebito concorsuale e, dunque, al quadro indiziario, non allavalutazione della concretezza e attualità dell’esigenza cautelare di cui all’art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Anche sotto tale profilo, pertanto, la censura tenta di introdurre un temanon consentito in questa sede, facendo dipendere la critica al pericolo direcidivanza dalla previa rimessione in discussione del fatto indiziariamenteritenuto.Una volta assunto, nei limiti del devoluto, il fatto come ricostruito dalTribunale — e cioè la partecipazione consapevole dell’indagato all’agguatomediante la predisposizione dell’incontro e il trattenimento della vittima — lamotivazione sulla reiterazione risulta adeguata.Il Tribunale ha, infatti, fondato il giudizio di concretezza e attualità delpericolo sulla gravità della condotta, sulla natura organizzata dell’azione,sull’apporto funzionale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e sul precedente penale recente especifico per lesioni personali commesse in concorso.Si tratta di argomenti coerenti con la fattispecie cautelare evocata,rispetto ai quali il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura del fatto,non più scrutinabile in questa sede.6.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo, con il quale il ricorrentecensura il giudizio di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere esollecita l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, eventualmenteassistita dal braccialetto elettronico, assumendo che il Tribunale avrebbeillogicamente valorizzato l’aggressività della condotta, sebbene [OSCURATO:PERSONA] nonavesse materialmente inferto i colpi, e avrebbe trascurato la concreta idoneitàdel presidio elettronico, anche in ragione della vicinanza di presidi delle forzedell’ordine all’abitazione indicata per l’esecuzione della misura.La censura, tuttavia, non si confronta compiutamente con la motivazionedell’ordinanza impugnata, che ha valutato l’adeguatezza della misura non sullabase di un automatismo collegato al titolo di reato, ma alla luce dellacomplessiva gravità della vicenda, del ruolo concretamente attribuitoall’indagato, del precedente specifico e della concorrente presenza di plurimeesigenze cautelari, riguardanti sia il pericolo di reiterazione sia quello diinquinamento probatorio.Il Tribunale ha infatti dato conto, con motivazione adeguata e immuneda manifeste illogicità, delle ragioni per le quali ha ritenuto inidonea la misuradegli arresti domiciliari.

Ha evidenziato, in particolare, che tale misurapresuppone comunque l’affidamento sulla spontanea osservanza delleprescrizioni da parte dell’indagato, affidamento reputato non compatibile con lagravità dell’episodio, con la funzione determinante assegnata a [OSCURATO:PERSONA] nellapredisposizione dell’incontro e nel trattenimento della vittima, nonché con ilprecedente penale recente e specifico per lesioni personali commesse inconcorso.

In questa prospettiva, il rilievo difensivo secondo cui l’indagato nonavrebbe materialmente preso parte alla fase esecutiva dell’aggressione nonincide sul giudizio di adeguatezza, poiché muove ancora una volta da unascomposizione atomistica del fatto e del contributo concorsuale, laddovel’ordinanza ha valorizzato l’apporto causale fornito alla realizzazionedell’agguato nella sua dimensione unitaria.Neppure la prospettata applicazione del braccialetto elettronico imponeuna diversa conclusione.Il Tribunale ha correttamente osservato che tale strumento consente dirilevare l’eventuale violazione della misura e di attivare i conseguenti interventidi controllo, ma non impedisce di per sé l’allontanamento dall’abitazione, néassicura una preventiva neutralizzazione del pericolo di reiterazione, avutoriguardo alla capacità dell’indagato di inserirsi in dinamiche di gruppo e diconcorrere alla realizzazione di condotte violente anche mediante apporti nonmeramente esecutivi.A ciò si aggiunge che il presidio elettronico non è idoneo, per sua natura,a escludere comunicazioni, contatti mediati o condotte di pressione sullapersona offesa e sugli altri soggetti informati sui fatti, profili che il Tribunale haspecificamente valorizzato in relazione al pericolo di inquinamento probatorio,alla mancata escussione dibattimentale della vittima, al clima di reticenzaemerso e al contesto illecito, connesso a debiti di droga, nel quale l’aggressionesi colloca.La dedotta possibilità di un intervento tempestivo della poliziagiudiziaria, così come la vicinanza di presidi delle forze dell’ordine all’abitazioneindicata, non elide tale valutazione, poiché attiene a un controllo successivo ocomunque reattivo rispetto alla violazione, mentre il giudizio di adeguatezzadella misura deve verificare la capacità della cautela di prevenire efficacementei rischi ravvisati.Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, con apprezzamento nonmanifestamente illogico, che soltanto la custodia in carcere fosse misuraproporzionata e adeguata a fronteggiare congiuntamente il pericolo direcidivanza e quello di alterazione della prova, sicché il ricorso si risolve, anchesu tale punto, nella prospettazione di una diversa prognosi cautelare, nonconsentita in sede di legittimità.7.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi elementi per ritenere che egli abbia proposto l’impugnazione senzacolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento dellasomma, equitativamente determinata, di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

La cancelleria curerà inoltre l’adempimento di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.8.

Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi,a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
laratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale del riesame di Roma haconfermato l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale della medesima città, che aveva applicato a XXXXXXXXXX lamisura di massimo rigore in relazione al reato di tentato omicidiopluriaggravato di XXXXXXXXXXX, contestato in concorso con altri soggetti,anche minorenni.Il fatto può essere così brevemente sintetizzato: il 30 novembre 2025,nel tardo pomeriggio, XXXXXXXXXXX, mentre si trovava in un parco cittadino diRoma, veniva aggredito da un gruppo di ragazzi, che lo colpivano con calci epugni, nonché con una spranga alla testa, e lo attingevano con un coltello allaschiena. Trasportato presso il pronto soccorso, gli venivano diagnosticati«pneumotorace e pneumomediastino conseguenti ad aggressione da parte dipersone note con arma bianca, nonché trauma cranico non commotivoderivante da colpi inferti con un palo in ferro», con prognosi di giorni trenta.La ricostruzione dei fatti avveniva sulla base delle dichiarazioni rese dallapersona offesa, delle deposizioni di alcuni testimoni oculari e delle immaginiestratte dai sistemi di videosorveglianza delle aree interessate dall’episodio.Emergeva, in particolare, che l’aggressione traeva origine da pregressicontrasti connessi alla cessione di sostanze stupefacenti, insorti tra la personaoffesa e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva, in precedenza, minacciato [OSCURATO:PERSONA],imputandogli un debito pari a 900 euro. Tre giorni prima dell’aggressione,[OSCURATO:PERSONA] era stato contattato da XXXXXXXXXX, suo conoscente, con il qualeconcordava di incontrarsi nel parco nel giorno dei fatti. La persona offesagiungeva all’appuntamento accompagnata da due amici, mentre [OSCURATO:PERSONA] sitrovava da solo seduto su una panchina. Non appena [OSCURATO:PERSONA] gli si avvicinava,l’indagato lo afferrava per le braccia, bloccandolo; immediatamente doposopraggiungeva un gruppo di circa quindici ragazzi, che iniziavano a colpire lapersona offesa con calci e pugni, facendola cadere a terra, dove continuavano ainfierire su di lui, colpendolo anche alla testa con un palo in ferro e con unacoltellata alla schiena. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, l’indagato siavvaleva della facoltà di non rispondere, ma rendeva spontanee dichiarazioninelle quali ammetteva di avere dato appuntamento il giorno dei fatti aXXXXXXXXXXX, affermando tuttavia di avere agito al solo fine di favorire unapacificazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Riferiva, inoltre, di avere effettivamentetrattenuto [OSCURATO:PERSONA] quando questi gli si era avvicinato, ma sosteneva di averlofatto soltanto perché la persona offesa si era mostrata contraria alla proposta dipacificazione; aggiungeva, infine, di avere ignorato che [OSCURATO:PERSONA], intervenuto dilì a poco, fosse munito di coltello e che fossero già presenti con lui altri suoiamici.Il Tribunale ha ritenuto sussistenti, oltre al quadro di gravità indiziaria,le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione, valorizzando la gravitàdei fatti, ritenuta sintomatica di un’indole marcatamente violenta dell’indagato.In particolare, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva consapevolmente teso unagguato alla vittima, contribuendo alla successiva violenta aggressione, portataa compimento da numerose persone con l’ausilio di armi proprie e improprie;l’indagato aveva materialmente bloccato [OSCURATO:PERSONA] per consentire agli altriaggressori di infierire su di lui con calci, pugni e colpi di spranga. [OSCURATO:PERSONA], altresì, richiamato la presenza di un precedente penale recente e specificoper lesioni personali commesse in concorso.Il Tribunale ha, poi, ritenuto sussistente anche il pericolo diinquinamento probatorio, osservando che l’indagato avrebbe potuto interferirecon le indagini, tentando di indurre la vittima a rendere dichiarazioni diverse oedulcorate. A rendere concreto tale rischio è stato valorizzato il rapporto illecitoposto alla base dell’aggressione, costituito dai debiti di droga, nonché ilverosimile inserimento della vicenda in un più ampio contesto di criminalitàcollegata alla cessione di sostanze stupefacenti.Quanto all’adeguatezza della misura, il Tribunale ha ritenuto che l’unicamisura idonea a contenere le indicate esigenze cautelari fosse quella dimassimo rigore. Sono stati, invece, reputati del tutto inidonei gli arrestidomiciliari, che presuppongono pur sempre la spontanea osservanza delleprescrizioni imposte; né, secondo la valutazione del Tribunale, alcuna utilitàdecisiva avrebbe potuto riconoscersi al braccialetto elettronico, il quale segnalal’eventuale allontanamento dall’abitazione del soggetto sottoposto alla misura,ma non impedisce di per sé la violazione della prescrizione né la commissione diulteriori fatti della stessa specie.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.articolando i motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la sussistenza dei requisiti di attualitàe concretezza del pericolo di inquinamento probatorio, deducendo che ilTribunale si è limitato, secondo la prospettazione difensiva, a formulare ipotesiastratte, prive di un effettivo ancoraggio fattuale, senza indicare alcunelemento concreto e attuale dimostrativo di una condotta dell’indagato diretta apregiudicare l’integrità e la genuinità della prova. Si lamenta, inoltre, l’omessavalutazione del tempo trascorso tra la commissione del fatto e l’esecuzionedella misura cautelare, profilo espressamente segnalato in sede di riesame,essendosi evidenziato che, nei circa tre mesi intercorsi, non è mai statoneppure ipotizzato alcun tentativo di inquinamento probatorio, nonostante tuttii soggetti coinvolti siano rimasti in stato di libertà.Viene, poi, denunciata l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione,sul rilievo che il pericolo di inquinamento probatorio è apprezzabile solo ove leprove ancora da assumere siano idonee a sovvertire il significato di quelle giàraccolte.Le affermazioni del Tribunale circa la possibile interferenza dell’indagatosulla vittima, non ancora escussa in sede dibattimentale, sono, dunque,illogiche, secondo il ricorrente, poiché le circostanze riferite dalla persona offesahanno trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni, già sostanzialmenteammissive, rese dallo stesso indagato.Per il resto, le considerazioni del Tribunale in ordine al pericolo diinquinamento probatorio correlato al sostrato illecito posto alla basedell’aggressione sono, nella prospettazione difensiva, prive di effettiva basefattuale, non essendo emerso a carico di [OSCURATO:PERSONA] alcun coinvolgimento in trafficiilleciti.È, inoltre, estranea alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, lacircostanza valorizzata dal Tribunale secondo cui alcuni dei soggetti presentihanno manifestato ritrosia nel riferire i nominativi degli altri partecipantiall’aggressione; del pari irrilevante è la mancata individuazione del coltelloutilizzato nel corso dell’azione violenta.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazioneall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] deduce che le esigenze cautelari individuate dal Giudice per leindagini preliminari, ritenute sussistenti e confermate dal Tribunalenell’ordinanza impugnata, si fondano su una lettura degli atti che, nellaprospettazione difensiva, eleva a certezze dati che neppure il pubblico ministeroha reputato idonei a sostenere un ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nella materialecondotta aggressiva in danno della persona offesa. Secondo la prospettazioneaccusatoria, infatti, il ruolo dell’indagato consiste nell’avere dato appuntamentoa [OSCURATO:PERSONA] e nell’averlo trattenuto al fine di impedirne l’allontanamento; lo stessopubblico ministero ritiene sussistenti gravi indizi di un accordo tra [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXX, ma non anche tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri aggressori. [OSCURATO:PERSONA] riesame ravvisa, dunque, secondo il ricorrente, il pericolo di reiterazionesulla base di mere congetture, prive di fondamento fattuale e caratterizzate daevidenti salti logici o vuoti motivazionali, poiché non vi sono elementi peraffermare né che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della pluralità di persone che sisono presentate insieme a [OSCURATO:PERSONA], né che egli fosse consapevole dellapresenza di strumenti atti a offendere. Su entrambi i profili, il provvedimentoimpugnato risulta, ad avviso della difesa, privo di adeguata motivazione, nonindicando da quali elementi si desuma un previo accordo dell’indagato con ilgruppo, né da quali circostanze si ricavi la consapevolezza della disponibilità diarmi o strumenti offensivi. Si lamenta, inoltre, l’omessa valutazione delladistanza temporale tra il fatto e l’esecuzione della misura, pari a circa tre mesi,elemento che dimostra, nella prospettazione difensiva, la non attualità delpericolo cautelare. È infine censurata la valutazione del Tribunale nella parte incui valorizza il comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della pienaammissione, da parte dello stesso, del ruolo attribuitogli dal pubblico ministero.2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazioneall’art. 275 cod. proc. pen.Il giudizio di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere,secondo la difesa, si fonda su elementi illogici e contraddittori. In particolare, ècensurato il riferimento all’elevata aggressività della condotta, trattandosi diconnotazione riferibile a chi ha materialmente posto in essere l’azione violentae non a [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto al quale non è contestata la materialepartecipazione all’aggressione.La difesa reputa parimenti illogica la ritenuta inidoneità della misuradegli arresti domiciliari, motivata sulla base dell’asserita inaffidabilitàdell’indagato, priva, nella prospettazione difensiva, di effettivo fondamentofattuale. Anche il pericolo di violazione della misura al fine di commettereulteriori fatti della stessa specie non è, secondo il ricorrente, logicamenteravvisabile nei confronti dell’unico soggetto che non ha materialmentepartecipato all’aggressione.L’ordinanza è, inoltre, censurata nella parte in cui esclude l’idoneità delbraccialetto elettronico a garantire le esigenze cautelari, trascurando che taledispositivo non si limita a segnalare eventuali violazioni, ma determinal’attivazione dell’allarme e il conseguente intervento in tempo reale della poliziagiudiziaria; viene, altresì, denunciata l’omessa considerazione della vicinanza diuna pluralità di presidi delle forze dell’ordine all’abitazione indicata da [OSCURATO:PERSONA].Infine, è contestata la postilla del Tribunale relativa alla mancata provadella legittima disponibilità dell’immobile presso il quale l’indagato ha chiestol’esecuzione della misura degli arresti domiciliari, trattandosi dell’abitazionenella quale [OSCURATO:PERSONA], ventenne, ha sempre vissuto con la madre e con il fratellominorenne e nella quale tutti e tre risultano residenti.3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire la suarequisitoria scritta con la quale conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché affidato a censure che, purformalmente prospettate come violazioni di legge o vizi della motivazione inpunto di esigenze cautelari e adeguatezza della misura, si risolvono, per largaparte, nella sollecitazione di una diversa lettura del compendio indiziario e, peril resto, nella mera contrapposizione di una differente valutazione di merito aquella espressa dal Tribunale del riesame con motivazione congrua e immuneda manifeste illogicità.2. In via generale, va ribadito che, in tema di misure cautelari personali,il sindacato di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delleesigenze cautelari è circoscritto alla verifica della violazione di specifiche normedi legge ovvero della mancanza o manifesta illogicità della motivazione,risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che la Corte dicassazione non può procedere a una rilettura del compendio indiziario, nésostituire la propria valutazione a quella del giudice del merito in ordineall’attendibilità delle fonti e alla rilevanza degli elementi raccolti, ma develimitarsi a controllare se il giudice cautelare abbia dato adeguato conto delleragioni del proprio convincimento e se il percorso argomentativo si mantengaentro i canoni della coerenza logica e della correttezza giuridica.Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, è possibilerichiamare il principio secondo cui «in tema di misure cautelari personali, ilricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazionedi specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione deglielementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628). Nello stesso senso, si è chiarito che il controllo dilegittimità sui provvedimenti de libertate non attribuisce alla Corte alcun poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dirivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenzecautelari e all’adeguatezza della misura, ma impone soltanto di verificare che ilgiudice della cautela abbia indicato, con motivazione non apparente e nonmanifestamente illogica, le ragioni poste a fondamento del proprioconvincimento (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017,Rv. 269885).3. Alla luce di tali coordinate, i primi due motivi possono essereesaminati congiuntamente, poiché introducono in realtà, in modo surrettizio,questioni attinenti alla gravità indiziaria.Tale profilo, tuttavia, è ormai precluso, non essendo stato devoluto alTribunale con i motivi di riesame: il perimetro del giudizio cautelare diimpugnazione riguardava, dunque, le sole esigenze cautelari, e non anche larivalutazione del compendio indiziario. La difesa, pertanto, sotto l’apparentededuzione di vizi attinenti alle esigenze cautelari, finisce per riproporrequestioni che investono il quadro indiziario, estranee al thema devolutum e nonpiù utilmente scrutinabili in questa sede.La prospettazione difensiva muove, infatti, da un presupposto noncoerente con il contenuto dell’ordinanza impugnata, poiché tende aframmentare il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e a ridurlo alla mera fissazionedell’appuntamento con la persona offesa o al solo momentaneo trattenimentodella stessa: ma questa è, appunto, una censura che investe il fondamentoindiziario della contestazione concorsuale e non la tenuta della motivazionesulle esigenze cautelari.Il Tribunale, invece, muovendo da un quadro indiziario non piùutilmente contestabile in questa sede, ha ricostruito la condotta dell’indagato intermini unitari, valorizzando il dato decisivo costituito dall’avere egli attiratoXXXXX nel luogo dell’agguato e dall’averlo poi trattenuto, così consentendo aglialtri partecipi di dare corso alla violenta aggressione.Non può, quindi, condividersi l’assunto secondo cui l’indagato avrebbesostanzialmente confessato il fatto, rendendo superflua ogni ulteriore esigenzacautelare.[OSCURATO:PERSONA] non si è sottoposto all’interrogatorio, essendosi avvalso dellafacoltà di non rispondere, e si è limitato a rendere spontanee dichiarazioni conle quali ha ammesso alcuni dati esteriori della vicenda, ma ha negato il nucleoessenziale dell’addebito, escludendo di avere consapevolmente concorso neltentato omicidio e prospettando una finalità conciliativa smentita dallaricostruzione accolta dai giudici della cautela.È proprio su tale punto che la motivazione del Tribunale si sottrae allecensure difensive: i giudici del riesame non hanno creduto alla versionedell’indagato, ritenendo, con apprezzamento di fatto non rivalutabile in questasede, che la sua condotta avesse avuto funzione decisiva nella predisposizionee nell’esecuzione dell’agguato. Da ciò discende la correttezza del riferimentoalla contestazione concorsuale, che non presuppone la materiale inflizione deicolpi, ma l’apporto causale e consapevole alla realizzazione dell’azionedelittuosa.Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui insiste sulla mancata provadella consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la presenza degli altri aggressori o deglistrumenti offensivi, non censura realmente il ragionamento cautelare, masollecita una diversa lettura degli elementi indiziari, preclusa in sede dilegittimità e comunque estranea al perimetro devoluto al Tribunale del riesame.Quanto al decorso del tempo, la censura è priva di decisività. Il fatto èrecentissimo, essendo trascorsi appena tre mesi tra l’aggressione el’applicazione della misura, sicché tale intervallo non è idoneo, di per sé, aelidere l’attualità delle esigenze cautelari, soprattutto alla luce della natura delfatto, della sua modalità esecutiva e del contesto in cui esso è maturato.4. Venendo, in particolare, al primo motivo, la censura relativa alpericolo di inquinamento probatorio è inammissibile, perché si confronta soloapparentemente con la motivazione resa dal Tribunale e tende, piuttosto, asostituire alla valutazione del giudice della cautela una diversa lettura delsignificato e della rilevanza degli elementi già acquisiti.Il Tribunale ha, infatti, indicato elementi concreti a sostegnodell’esigenza cautelare, valorizzando la possibilità di interferenze sulla personaoffesa, non ancora escussa nella sede dibattimentale, nonché il clima direticenza emerso in ordine alla compiuta identificazione dei partecipidell’aggressione e il contesto illecito, collegato a debiti di droga, nel qualel’episodio si è inserito.In tale prospettiva, cade l’argomento difensivo fondato sulla pretesaconfessione dell’azione materiale: come già evidenziato, l’indagato ha negato lapropria compartecipazione consapevole al tentato omicidio, sicché permane unevidente interesse all’acquisizione genuina delle dichiarazioni della vittima eall’accertamento del ruolo dei concorrenti.La motivazione del Tribunale, pertanto, non è meramente assertiva, masi correla a dati fattuali specifici, logicamente apprezzati in funzione del pericolodi alterazione della prova.Deve, del resto, ricordarsi che l’esigenza cautelare di cui all’art. 274,comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non è limitata alla preservazione di unsingolo mezzo di prova già acquisito, ma può riguardare la genuinità dell’interocompendio probatorio ancora in formazione, comprese le fonti dichiarative,l’individuazione degli ulteriori concorrenti, la ricostruzione del movente e ilrinvenimento dell’arma.Come affermato da Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Rv.284052 - 01, «in tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolodi inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle proveda acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo statoavanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l’esigenza disalvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all’atto della chiusuradelle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concretocorrelato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzionedibattimentale» (Conf.: Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, Rv. 199396-01).5. Anche il secondo motivo è inammissibile, perché, pur formalmentediretto a censurare la motivazione relativa al pericolo di reiterazione, riproponenella sostanza la medesima impostazione rivalutativa già esaminata.La difesa contesta, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole della presenzadegli altri aggressori, della disponibilità di armi o strumenti offensivi e del realesviluppo dell’azione; ma, come già sopra argomentato, tali deduzioni attengonoalla struttura dell’addebito concorsuale e, dunque, al quadro indiziario, non allavalutazione della concretezza e attualità dell’esigenza cautelare di cui all’art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Anche sotto tale profilo, pertanto, la censura tenta di introdurre un temanon consentito in questa sede, facendo dipendere la critica al pericolo direcidivanza dalla previa rimessione in discussione del fatto indiziariamenteritenuto.Una volta assunto, nei limiti del devoluto, il fatto come ricostruito dalTribunale — e cioè la partecipazione consapevole dell’indagato all’agguatomediante la predisposizione dell’incontro e il trattenimento della vittima — lamotivazione sulla reiterazione risulta adeguata.Il Tribunale ha, infatti, fondato il giudizio di concretezza e attualità delpericolo sulla gravità della condotta, sulla natura organizzata dell’azione,sull’apporto funzionale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e sul precedente penale recente especifico per lesioni personali commesse in concorso.Si tratta di argomenti coerenti con la fattispecie cautelare evocata,rispetto ai quali il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura del fatto,non più scrutinabile in questa sede.6. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, con il quale il ricorrentecensura il giudizio di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere esollecita l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, eventualmenteassistita dal braccialetto elettronico, assumendo che il Tribunale avrebbeillogicamente valorizzato l’aggressività della condotta, sebbene [OSCURATO:PERSONA] nonavesse materialmente inferto i colpi, e avrebbe trascurato la concreta idoneitàdel presidio elettronico, anche in ragione della vicinanza di presidi delle forzedell’ordine all’abitazione indicata per l’esecuzione della misura.La censura, tuttavia, non si confronta compiutamente con la motivazionedell’ordinanza impugnata, che ha valutato l’adeguatezza della misura non sullabase di un automatismo collegato al titolo di reato, ma alla luce dellacomplessiva gravità della vicenda, del ruolo concretamente attribuitoall’indagato, del precedente specifico e della concorrente presenza di plurimeesigenze cautelari, riguardanti sia il pericolo di reiterazione sia quello diinquinamento probatorio.Il Tribunale ha infatti dato conto, con motivazione adeguata e immuneda manifeste illogicità, delle ragioni per le quali ha ritenuto inidonea la misuradegli arresti domiciliari. Ha evidenziato, in particolare, che tale misurapresuppone comunque l’affidamento sulla spontanea osservanza delleprescrizioni da parte dell’indagato, affidamento reputato non compatibile con lagravità dell’episodio, con la funzione determinante assegnata a [OSCURATO:PERSONA] nellapredisposizione dell’incontro e nel trattenimento della vittima, nonché con ilprecedente penale recente e specifico per lesioni personali commesse inconcorso. In questa prospettiva, il rilievo difensivo secondo cui l’indagato nonavrebbe materialmente preso parte alla fase esecutiva dell’aggressione nonincide sul giudizio di adeguatezza, poiché muove ancora una volta da unascomposizione atomistica del fatto e del contributo concorsuale, laddovel’ordinanza ha valorizzato l’apporto causale fornito alla realizzazionedell’agguato nella sua dimensione unitaria.Neppure la prospettata applicazione del braccialetto elettronico imponeuna diversa conclusione.Il Tribunale ha correttamente osservato che tale strumento consente dirilevare l’eventuale violazione della misura e di attivare i conseguenti interventidi controllo, ma non impedisce di per sé l’allontanamento dall’abitazione, néassicura una preventiva neutralizzazione del pericolo di reiterazione, avutoriguardo alla capacità dell’indagato di inserirsi in dinamiche di gruppo e diconcorrere alla realizzazione di condotte violente anche mediante apporti nonmeramente esecutivi.A ciò si aggiunge che il presidio elettronico non è idoneo, per sua natura,a escludere comunicazioni, contatti mediati o condotte di pressione sullapersona offesa e sugli altri soggetti informati sui fatti, profili che il Tribunale haspecificamente valorizzato in relazione al pericolo di inquinamento probatorio,alla mancata escussione dibattimentale della vittima, al clima di reticenzaemerso e al contesto illecito, connesso a debiti di droga, nel quale l’aggressionesi colloca.La dedotta possibilità di un intervento tempestivo della poliziagiudiziaria, così come la vicinanza di presidi delle forze dell’ordine all’abitazioneindicata, non elide tale valutazione, poiché attiene a un controllo successivo ocomunque reattivo rispetto alla violazione, mentre il giudizio di adeguatezzadella misura deve verificare la capacità della cautela di prevenire efficacementei rischi ravvisati.Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, con apprezzamento nonmanifestamente illogico, che soltanto la custodia in carcere fosse misuraproporzionata e adeguata a fronteggiare congiuntamente il pericolo direcidivanza e quello di alterazione della prova, sicché il ricorso si risolve, anchesu tale punto, nella prospettazione di una diversa prognosi cautelare, nonconsentita in sede di legittimità.7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi elementi per ritenere che egli abbia proposto l’impugnazione senzacolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento dellasomma, equitativamente determinata, di euro tremila in favore della Cassa delleammende. La cancelleria curerà inoltre l’adempimento di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.8. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi,a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 33078/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris