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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2201/2022

ECLI:EU:C:2022:357
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0646

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 5 maggio 2022 ( 1 ) Causa C‑646/20 [OSCURATO:PERSONA] für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht contro

[OSCURATO:PERSONA],

con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] von [OSCURATO:PERSONA], RD [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia, Germania)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto di famiglia – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale – Atti pubblici e accordi – Scioglimento del legame matrimoniale a seguito di una dichiarazione resa dinanzi a un ufficiale dello stato civile italiano»

I. Introduzione

1. Le misure destinate ad agevolare il riconoscimento automatico nell’Unione europea dei cambiamenti di stato civile costituiscono un indubbio vantaggio per i cittadini dell’Unione che esercitano i diritti di libera circolazione loro attribuiti dai trattati.

Nella misura in cui il legislatore dell’Unione amplia i settori coperti da tali misure, la loro interpretazione e applicazione s’imbatte in aspetti delle norme che disciplinano lo stato civile delle persone nei diversi Stati membri.

Non dovrebbe sorprendere, dunque, il fatto che vi siano genuine divergenze di opinioni quanto a ciò che rientra o esula dall’ambito di applicazione di una determinata misura.

Nella presente causa, il contesto è offerto dal riconoscimento automatico, in Germania, di un divorzio consensuale ottenuto mediante un procedimento extragiudiziale ai sensi del diritto italiano.

Più precisamente, con il rinvio pregiudiziale in esame, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia, Germania) chiede alla Corte se il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( 2 ), obblighi gli Stati membri a riconoscere, senza ulteriori condizioni, un accordo di divorzio concluso dinanzi alle autorità civili di un altro Stato membro secondo un procedimento extragiudiziale fondato sul consenso dei coniugi.

II. Disposizioni normative applicabili A. Diritto dell’Unione europea

2. L’articolo 1 del regolamento n. 2201/2003 è rubricato «Ambito di applicazione».

Detto articolo stabilisce, alla lettera a), che il regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio.

3. Ai fini del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 2, punti 1, 2 e 4, contiene le seguenti definizioni: «1) “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1 ( 3 ) 2) “giudice”: designa il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento; ( 4 ) (...) 4) “decisione”: una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza; ( 5 )»

4. Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

L’articolo 21, paragrafo 2, stabilisce inoltre che non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.

5. L’articolo 22, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 prevede che una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

6. Infine, ai sensi dell’articolo 46 del regolamento n. 2201/2003, contenuto nella sezione «Atti pubblici e accordi», gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni.

B. Diritto tedesco 7.

L’articolo 97, paragrafo 1, seconda frase, del Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit del 17 dicembre 2008 (legge tedesca sul procedimento in materia familiare e di volontaria giurisdizione; in prosieguo: il «FamFG»), dispone quanto segue: «Sono fatte salve le disposizioni contenute in atti dell’Unione europea».

8. L’articolo 107, paragrafo 1, del FamFG così dispone: «Le decisioni di divorzio, di separazione personale o di scioglimento del matrimonio emanate all’estero sono riconosciute soltanto se l’amministrazione giudiziaria del Land ha constatato che ricorrono i presupposti per il riconoscimento.

Se ha statuito un giudice o un’autorità di uno Stato del quale i coniugi possedevano la cittadinanza alla data della decisione, il riconoscimento non dipende da una dichiarazione dell’amministrazione giudiziaria del Land».

9. L’articolo 3, paragrafo 1, del Personenstandsgesetz del 17 febbraio 2007 (legge sullo stato civile; in prosieguo: il «PStG»), stabilisce che, nell’ambito delle sue competenze, l’ufficio dello stato civile tiene un registro dei matrimoni.

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del PStG, le iscrizioni nel registro sono effettuate e rettificate conformemente alle sue disposizioni.

Ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 3, del PStG, l’iscrizione del matrimonio menziona gli atti successivi concernenti l’annullamento del matrimonio o il divorzio.

C. Diritto italiano

10. L’articolo 12 del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 132 – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (in prosieguo: il «decreto-legge n. 132/2014») ( 6 ), convertito con modificazioni dalla legge del 10 novembre 2014, n. 162 (in prosieguo: la «legge n. 162), prevede quanto segue: «1.

I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 o dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate.

Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma.

L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5.

La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. (…)».

11. Dagli articoli 43, comma 1 e 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, risulta che l’ufficiale dello stato civile è tenuto a verificare che siano soddisfatti i requisiti di legge applicabili.

12. Dagli articoli 7 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, risulta che l’ufficiale dello stato civile è tenuto a rifiutare di ricevere l’accordo qualora non siano soddisfatti i requisiti di legge applicabili.

I coniugi possono contestare tale rifiuto dinanzi a un giudice.

13. Conformemente alla circolare n. 6/15 – Articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 – Chiarimenti applicativi, l’articolo 12, terzo comma, terzo periodo, del decreto-legge n. 132/2004 dovrebbe essere interpretato nel senso che vieta ai coniugi di stipulare, nell’ambito di questo tipo di procedimento di divorzio, qualsiasi patto di trasferimento patrimoniale produttivo di effetti traslativi di diritti reali.

14. Da quanto precede risulta che, nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014, ciascuno dei coniugi rilascia all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione personale con la quale attesta la sua volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio.

Non prima di 30 giorni più tardi, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge per lo scioglimento del matrimonio, segnatamente il fatto che i coniugi non abbiano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, e che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale tra i coniugi, l’ufficiale dello stato civile conferma l’accordo.

Il divorzio dinanzi all’ufficiale dello stato civile produce gli stessi effetti giuridici di un divorzio pronunciato dal giudice competente.

III. Controversia nel procedimento principale e domanda di pronuncia pregiudiziale

15. TB è cittadina tedesca e italiana.

Ella ha sposato RD, cittadino italiano, in una cerimonia civile tenutasi a Berlino il 20 settembre 2013.

L’ufficio dello stato civile di Berlino ha iscritto tale matrimonio nel registro dei matrimoni.

16. Il 30 marzo 2017, dinanzi all’ufficiale dello stato civile di Parma, Italia, i coniugi hanno dichiarato la loro intenzione di separarsi.

Essi hanno dichiarato di non avere figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti.

Essi hanno inoltre dichiarato di non aver stipulato alcun patto di trasferimento patrimoniale nell’ambito della loro separazione.

Essi hanno in seguito confermato le loro rispettive dichiarazioni dinanzi all’ufficiale dello stato civile.

17. Sulla base delle loro dichiarazioni del 30 marzo 2017, il 15 febbraio 2018 i coniugi si sono recati dinanzi all’ufficiale dello stato civile e hanno dichiarato la loro intenzione di divorziare.

Essi hanno quindi confermato le loro dichiarazioni dinanzi all’ufficiale dello stato civile che, il 2 luglio 2018, ha rilasciato un certificato di divorzio con effetti dal 15 febbraio 2018.

18. TB ha successivamente chiesto all’ufficio dello stato civile di Berlino la trascrizione di tale divorzio nel registro dei matrimoni.

Nutrendo dubbi in ordine alla questione se il divorzio dovesse essere trascritto nel registro dei matrimoni o sottoposto alla procedura di riconoscimento di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del FamFG, l’ufficio dello stato civile di Berlino ha adito l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Berlino, Germania).

Il 1 o luglio 2019 l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Berlino) ha statuito che la trascrizione del divorzio nel registro dei matrimoni era subordinata al suo riconoscimento conformemente alla procedura prevista all’articolo 107, paragrafo 1, del FamFG.

Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] für Justiz, Verbraucherschutz und [OSCURATO:PERSONA] (Ministero della Giustizia, della Tutela dei consumatori e della lotta alla discriminazione del Land di Berlino, Germania) ha ritenuto che il divorzio dovesse beneficiare di un riconoscimento automatico.

Esso ha quindi rifiutato di invocare la procedura di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del FamFG ( 7 ).

19. TB ha impugnato l’ordinanza del 1 o luglio 2019 dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Berlino) dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania).

Tale giudice ha accolto l’impugnazione e ha intimato all’ufficio dello stato civile di Berlino di trascrivere il divorzio nel registro civile senza ulteriori procedimenti. [OSCURATO:PERSONA] für Inneres und Sport (Ministero degli Interni e dello Sport del Land di Berlino, Germania), l’autorità responsabile della vigilanza sugli uffici dello stato civile, ha proposto impugnazione avverso la decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Berlino) dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia, Germania).

Risulta che il Ministero della Giustizia, della Tutela dei consumatori e della lotta alla discriminazione del Land di Berlino e il Ministero degli Interni e dello Sport del Land di Berlino, Germania hanno posizioni diverse in merito a tale questione.

20. Al fine di statuire su tale ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia) ritiene di dover stabilire se il divorzio di cui TB chiede il riconoscimento sia una decisione ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 21 del regolamento n. 2201/2003, poiché in tal caso l’articolo 97 del FamFG non esigerebbe alcun procedimento aggiuntivo di riconoscimento ai fini della sua trascrizione nel registro dei matrimoni.

21. Dalla decisione di rinvio risulta che le opinioni della dottrina giuridica tedesca divergono su tale punto.

Alcuni autori ritengono che il regolamento n. 2201/2003 si applichi a un divorzio ottenuto in Italia secondo il procedimento previsto dall’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014 e che l’ufficiale dello stato civile sia un «giudice» ai fini del regolamento n. 2201/2003.

Essi ricordano che l’obiettivo di tale regolamento è facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni di divorzio all’interno dell’Unione europea e che vi è una tendenza crescente, negli Stati membri, a ricorrere a procedimenti di divorzio che non richiedono il coinvolgimento delle autorità giudiziarie ( 8 ).

Altri autori ritengono che un divorzio consensuale dinanzi a un ufficiale dello stato civile, quale quello su cui verte la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, non rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.

22. [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia) è incline ad accogliere il secondo punto di vista.

Esso ritiene che un divorzio attestato da un ufficiale di stato civile conformemente all’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014 costituisca un divorzio privato che esula dall’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.

A sostegno di tale affermazione, il giudice del rinvio sostiene che soltanto una decisione di divorzio emessa da un’autorità pubblica che produca effetti costitutivi può tutelare il «coniuge più debole» dagli svantaggi del divorzio, poiché l’autore della decisione può rifiutarsi di pronunciarla.

Un intervento puramente formale di un ufficiale dello stato civile, che non ha il potere di modificare i termini del divorzio, non sarebbe idoneo a garantire siffatta tutela.

Una tale decisione di divorzio non costituirebbe, quindi, una «decisione» ai sensi del regolamento n. 2201/2003.

23. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento.

Esso ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali: «1) Se lo scioglimento del matrimonio di cui all’articolo 12 del [decreto-legge n. 132/2014], rappresenti una decisione di divorzio ai sensi del [regolamento n. 2201/2003]. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se lo scioglimento del matrimonio di cui all’articolo 12 del [decreto-legge n. 132/2014] debba essere trattato in conformità alla disposizione dell’articolo 46 del [regolamento n. 2201/2003]».

24. I governi tedesco, estone, francese e italiano, nonché la Commissione europea, hanno presentato osservazioni scritte.

All’udienza dell’8 febbraio 2022, i governi tedesco, francese e polacco, nonché la Commissione, hanno presentato osservazioni orali e risposto ai quesiti della Corte.

IV. Valutazione A. Prima questione

25. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se costituisca una decisione di divorzio, ai fini del regolamento n. 2201/2003, lo scioglimento di un matrimonio mediante un procedimento previsto dalla legge, nell’ambito del quale ciascuno dei coniugi dichiara personalmente la sua intenzione di divorziare dinanzi a un ufficiale dello stato civile, che non prima di 30 giorni conferma tale accordo in presenza dei coniugi, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge per lo scioglimento del matrimonio, segnatamente che i coniugi non abbiano figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti e che l’accordo tra i due non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

26. Il governo tedesco, sostenuto in udienza dal governo polacco, sostiene che a tale questione si dovrebbe rispondere in senso negativo, sulla base della formulazione, dell’economia generale e della finalità del regolamento n. 2201/2003, nonché dell’intenzione del legislatore dell’Unione.

27. Il governo tedesco osserva, in primo luogo, che la definizione di decisione di cui all’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 2201/2003 non indica con precisione la natura o l’intensità dell’intervento dell’autorità pubblica nella pronuncia di un divorzio.

Tuttavia, l’uso dei termini «emessa dal giudice», per descrivere il modo in cui la decisione di divorzio deve essere pronunciata, suggerisce che l’intervento dell’autorità pubblica debba essere dotato di ciò che il governo tedesco descrive come effetti costitutivi, nel senso che l’intervento dell’autorità pubblica costituisce la fonte della nuova situazione giuridica.

Tale condizione non è soddisfatta quando la funzione dell’autorità pubblica nell’ambito del procedimento si limita al riconoscimento e alla registrazione di un divorzio consensuale.

28. In secondo luogo, affinché una decisione di divorzio sia riconosciuta in altri Stati membri senza il ricorso ad alcun procedimento, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, l’economia generale del regolamento implica che tale decisione debba essere il risultato di un atto dotato di effetti costitutivi adottato da un giudice o da un’autorità pubblica.

Diversamente, il regolamento n. 2201/2003 imporrebbe agli Stati membri di riconoscere automaticamente accordi privati di divorzio conclusi in altri Stati membri senza l’intervento di un’autorità pubblica.

29. Per quanto riguarda la finalità del regolamento n. 2201/2003, il governo tedesco sostiene, in terzo luogo, che il riconoscimento e la fiducia reciproci sottesi a tale regolamento esigono che, affinché un atto adottato da un giudice o da un’autorità pubblica sia automaticamente riconosciuto in un altro Stato membro, esso implichi l’esercizio di poteri pubblici e sia dotato di effetti costitutivi.

Tali requisiti non sono soddisfatti quando un’autorità pubblica si limita a riconoscere e a registrare un accordo privato di divorzio.

30. In quarto luogo, il legislatore dell’Unione non ha inteso includere il divorzio attestato da un ufficiale dello stato civile nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003, poiché, al momento dell’adozione di tale strumento, le leggi degli Stati membri non prevedevano la concessione del divorzio mediante un procedimento extragiudiziale.

Tale situazione è confermata dal fatto che il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori ( 9 ), prevede espressamente il riconoscimento automatico dei procedimenti di divorzio extragiudiziali.

Tali modifiche sarebbero state superflue se il regolamento n. 2201/2003 avesse già previsto il riconoscimento automatico dei divorzi ottenuti nell’ambito di siffatti procedimenti.

Tuttavia, il regolamento 2019/1111 non si applica, ratione temporis, ai fatti della causa in esame.

31. Il governo italiano, sostenuto dal governo estone e dalla Commissione, ritiene che alla prima questione occorra rispondere in senso affermativo, poiché il divorzio di cui si chiede il riconoscimento in Germania non è un divorzio privato.

In particolare, la Commissione osserva che l’obiettivo principale del regolamento n. 2201/2003 è garantire il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento della creazione di un autentico spazio giudiziario.

Per tale ragione, tutte le decisioni adottate in uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 devono essere riconosciute nel territorio degli Stati membri, senza che a tal fine sia richiesto alcun procedimento formale di riconoscimento.

32. Fondamentale ai fini della risposta alla prima questione è il significato da attribuire ai termini «autorità giurisdizionale», «giudice» e «decisione» ai fini del regolamento n. 2201/2003, come definiti all’articolo 2 di quest’ultimo.

33. In conformità ad una giurisprudenza costante, per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto della lettera della stessa, del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 10 ).

34. L’articolo 2, punto 1, del regolamento n. 2201/2003 stabilisce che per «autorità giurisdizionale» si intendono tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del regolamento.

Secondo il significato comune di tali termini, un’«autorità giurisdizionale» è qualsiasi autorità cui il diritto di uno Stato membro attribuisca competenza in materia civile, in particolare in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio.

35. Tale interpretazione è confermata dalla definizione di «giudice» di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 2201/2003, che include il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie civili relative al divorzio.

Ne consegue che, se uno Stato membro attribuisce competenza ai giudici nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento, vale a dire le materie civili relative al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio e conferisce competenze equivalenti ad altri funzionari pubblici, detti funzionari rientrano nella nozione di «giudice» ai fini del regolamento n. 2201/2003.

36. L’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 2201/2003, che definisce il termine «decisione», completa il quadro; ai sensi di tale regolamento, un decreto, una sentenza o un’ordinanza emessi da un’autorità alla quale uno Stato membro attribuisce la competenza a dichiarare un divorzio, costituisce una decisione resa in tale Stato membro.

In forza dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, tali decisioni «sono» sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario, a tale fine, il ricorso ad alcun procedimento.

Le decisioni che beneficiano di un riconoscimento automatico nell’Unione europea comprendono, quindi, i divorzi attestati da un funzionario al quale uno Stato membro abbia attribuito competenze nelle materie civili relative al divorzio.

37. L’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003, descritto all’articolo 1 di quest’ultimo, offre il contesto in cui deve essere interpretato il suo articolo

2. L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 precisa che il regolamento si applica alle materie civili relative, in particolare, al divorzio.

Poiché, a tal fine, la nozione di «autorità giurisdizionale» è definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento, è chiaro che dette definizioni si applicano nell’ambito del riconoscimento di decreti, sentenze e ordinanze di divorzio emesse in Stati membri diversi da quelli in cui è chiesto il riconoscimento di tali atti.

38. Per quanto concerne gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2201/2003, dai suoi considerando risulta che esso mira a garantire la cooperazione giudiziaria nelle materie civili relative al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio e si basa sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario ( 11 ).

Come dichiarato dalla Corte, il regolamento n. 2201/2003 si fonda sulla fiducia reciproca, che impone il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ( 12 ).

Il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie è inoltre necessario per evitare ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno ( 13 ), poiché il rifiuto di riconoscere decisioni giudiziarie in materia civile, nonché in materia di divorzio, può ostacolare o dissuadere i cittadini dell’Unione dall’esercitare i diritti alla libera circolazione conferiti dal diritto dell’Unione.

39. Di conseguenza, l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 stabilisce che le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario, a tale fine, il ricorso ad alcun procedimento.

Il regolamento n. 2201/2003, dunque, ha introdotto un meccanismo per il riconoscimento automatico, da parte degli Stati membri, di una categoria di strumenti da esso definita.

Pertanto, benché le normative degli Stati membri in materia di divorzio non siano oggetto di armonizzazione, per effetto del regolamento n. 2201/2003 un divorzio ottenuto in uno Stato membro che rientri nelle definizioni in esso contenute beneficia di un riconoscimento automatico in tutti gli altri Stati membri, fatto salvo un numero limitato di eccezioni.

40. Poiché il rinvio pregiudiziale in esame risulta costituire la prima opportunità, per la Corte, di interpretare l’articolo 2 del regolamento n. 2201/2003 ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento, è opportuno esaminare la sentenza nella causa Sahyouni ( 14 ).

Detta domanda di pronuncia pregiudiziale si inseriva nel contesto del riconoscimento, in Germania, di un divorzio ottenuto mediante una dichiarazione di volontà unilaterale resa dal marito dinanzi a un tribunale religioso in Siria ( 15 ).

La causa sollevava questioni concernenti l’interpretazione del regolamento n. 1259/2010, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ( 16 ), che si applica al divorzio e alla separazione personale in circostanze che comportino un conflitto di leggi ( 17 ).

Nella sua sentenza, la Corte ha richiamato il considerando 10 del regolamento n. 1259/2010, ai sensi del quale il suo ambito di applicazione sostanziale e le sue disposizioni dovrebbero essere coerenti con quelle di cui al regolamento n. 2201/2003 ( 18 ).

Dopo aver esaminato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 2201/2003, la Corte ha statuito che non sarebbe coerente definire in modo diverso il termine «divorzio», quale impiegato nei due regolamenti, e, pertanto, far divergere le loro rispettive sfere di applicazione ( 19 ).

Poiché nella nozione di divorzio contenuta nel regolamento n. 2201/2003 rientra il divorzio pronunciato da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo, la Corte ha statuito che l’ambito di applicazione del regolamento n. 1259/2010 era altrettanto limitato, sicché il divorzio pronunciato senza l’intervento di un’autorità statale esulava dall’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento ( 20 ).

41. Dalla sentenza nella causa Sahyouni risulta chiaramente che il sistema di riconoscimento automatico istituito dal regolamento n. 2201/2003 si applica unicamente ai divorzi pronunciati da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo.

Essa conferma quindi la validità della tesi secondo cui, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, un divorzio dichiarato da un’autorità pubblica priva di competenze giurisdizionali o con il suo controllo può essere riconosciuto automaticamente in un altro Stato membro.

Aggiungo che, a mio avviso, dinanzi alla Corte non è stato dedotto alcun argomento che giustifichi l’introduzione di una distinzione tra il procedimento di divorzio condotto dinanzi a un giudice nazionale e quello condotto dinanzi a un funzionario pubblico, come un ufficiale dello stato civile, nei casi in cui la coppia intende ottenere un divorzio consensuale.

In tutti questi casi, spetta al responsabile del procedimento verificare che ciascuno dei coniugi acconsenta validamente allo scioglimento del matrimonio e che sussistano tutti i requisiti di legge necessari per attestare il divorzio.

42. In tale contesto, desidero osservare che il procedimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014 è disponibile in situazioni in cui è poco probabile che l’ufficiale dello stato civile sia chiamato a operare un bilanciamento, poiché il potere di attestare un divorzio può essere esercitato soltanto qualora sia stato accertato che non vi sono figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti e che l’accordo tra i due non contiene patti di trasferimento patrimoniale.

In tali circostanze, poco importa il fatto che l’ufficiale dello stato civile non disponga del potere di modificare i termini dell’accordo tra i coniugi poiché, tenuto conto del mutuo consenso di questi, l’ufficiale dello stato civile è tenuto ad attestare il divorzio qualora siano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge.

Sebbene la tutela del «coniuge più debole» possa costituire una preoccupazione legittima, come suggerito dal giudice del rinvio, non si può affermare con certezza che il procedimento previsto dall’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014 non consideri tale preoccupazione, tenuto conto delle limitate circostanze in cui esso è disponibile, del requisito del mutuo consenso dei coniugi e dell’obbligo dell’ufficiale dello stato civile di accertare i fatti dichiarati dai coniugi.

43. Il governo tedesco sostiene che, anche nel caso in cui un divorzio attestato da un’autorità pubblica diversa da un’autorità giurisdizionale che eserciti competenze giurisdizionali possa beneficiare di un riconoscimento automatico ai sensi del regolamento n. 2201/2003, la relativa attestazione deve produrre ciò che esso descrive come effetti costitutivi.

Secondo il governo tedesco, il ruolo dell’ufficiale dello stato civile nello scioglimento del matrimonio dei coniugi è puramente passivo, limitandosi alla mera registrazione di un accordo, di natura privata, che i coniugi stipulano al fine di divorziare.

Un caso del genere non rientrerebbe, quindi, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003, conformemente a quanto statuito dalla Corte, in circostanze di fatto leggermente diverse, nella sentenza Sahyouni ( 21 ).

44. Alla luce del testo dell’articolo 2 e dell’articolo 21 del regolamento n. 2201/2003, nonché dell’approccio adottato dalla Corte quanto alla definizione della nozione di divorzio nell’ambito del regolamento n. 1259/2010, si può tranquillamente concludere che il ruolo svolto dall’ufficiale dello stato civile nello scioglimento di un matrimonio secondo il procedimento disciplinato all’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014 fa sì che i divorzi ottenuti nell’ambito di tale procedimento rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.

45. A tal riguardo, si può osservare che nell’articolo 21 del regolamento n. 2201/2003 non vi è alcun elemento che consenta di avallare la tesi secondo cui, affinché una decisione possa beneficiare di un riconoscimento automatico in un altro Stato membro, essa debba possedere caratteristiche aggiuntive rispetto ai requisiti ivi contenuti.

Poiché il governo tedesco si fonda sull’impiego del verbo «emettere» nella definizione della nozione di «decisione» di cui all’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 2201/2003, osservo che uno dei significati di tale verbo, vale a dire «dichiarare», mi sembra appropriato.

Dichiarare l’esistenza di una determinata situazione significa riconoscerne l’esistenza.

Non è intrinseco nella natura di una dichiarazione neppure il fatto che l’autore della dichiarazione ne elabori sempre l’oggetto.

Il riconoscimento, da parte di un ufficiale dello stato civile, della mutua intenzione dei coniugi di sciogliere il loro matrimonio, purché ricorrano determinati requisiti previsti dalla legge, costituisce chiaramente una dichiarazione e, quindi, un’attestazione del suo scioglimento.

46. In ogni caso, affinché un ufficiale dello stato civile possa sciogliere un matrimonio ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014, esso deve accertare che siano soddisfatti i requisiti di legge ivi previsti, dovendo altrimenti rifiutare di attestarne lo scioglimento.

A tal fine, l’ufficiale dello stato civile deve accertare la sussistenza dei requisiti di legge che permettono l’esercizio delle competenze ad esso attribuite dalla legge.

Tale operazione implica, a mio avviso, che l’ufficiale dello stato civile adotti una decisione concernente l’esistenza di una serie di requisiti previsti dalla legge, decisione la cui conseguenza consiste nello scioglimento del matrimonio e che, per sua stessa natura, è dotata di effetti costitutivi per quanto attiene allo stato civile degli interessati.

47. Ne consegue che una decisione di divorzio ottenuta nell’ambito di un procedimento come quello descritto al paragrafo 14 delle presenti conclusioni non costituisce un divorzio privato.

Sebbene lo scioglimento del matrimonio si fondi sull’accordo delle parti, il matrimonio non è sciolto salvo che l’ufficiale dello stato civile ritenga che siano soddisfatti i requisiti di legge applicabili.

In mancanza di tale accertamento, i coniugi restano legalmente sposati, indipendentemente da qualsiasi accordo eventualmente intervenuto tra di essi.

L’accertamento, da parte dell’ufficiale dello stato civile, della sussistenza dei requisiti applicabili, nonché il rilascio di un certificato di divorzio che lo attesti, produce, dunque, effetti costitutivi.

48. Si può rilevare, inoltre, che l’atto di riconoscimento, da parte di un ufficiale dello stato civile, dell’intenzione di una coppia di unirsi in matrimonio è ritenuto un atto costitutivo di matrimonio in tutti gli Stati membri, Germania compresa, sempre a patto che siano soddisfatti i requisiti di legge necessari.

I matrimoni, infatti, sono quasi sempre riconosciuti o celebrati da funzionari pubblici nell’esercizio del potere esecutivo dello Stato, e non da giudici nell’esercizio di poteri giurisdizionali.

Se il riconoscimento formale, da parte di un funzionario pubblico, del consenso delle parti ad essere unite in matrimonio è un atto costitutivo di matrimonio agli occhi della legge, non vedo alcuna ragione logica per la quale il riconoscimento formale, da parte dello stesso funzionario, del consenso delle parti a sciogliere un matrimonio non debba parimenti essere idoneo a costituire un divorzio.

49. A sostegno della loro posizione, i governi tedesco e polacco hanno inteso, rispettivamente, tracciare un’analogia con le sentenze nelle cause [OSCURATO:PERSONA] & Gas ( 22 ) e [OSCURATO:PERSONA] ( 23 ), entrambe vertenti sull’interpretazione della Convenzione di Bruxelles ( 24 ).

Nella causa [OSCURATO:PERSONA] & Gas ( 25 ) era stata proposta una domanda di risarcimento in uno Stato contraente, il cui oggetto era stato considerato in un’ordinanza provvisoria emessa dal giudice di un altro Stato contraente, mediante la quale al convenuto era stato ingiunto di costituire un fondo di limitazione della responsabilità.

La Corte ha dichiarato che una «decisione» ai sensi della Convenzione di Bruxelles deve provenire da un organo giurisdizionale che appartiene ad uno Stato contraente e che statuisce su questioni controverse tra le parti nell’esercizio di poteri propri ( 26 ).

Nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ) si è posta la questione se una transazione commerciale conclusa dinanzi a un giudice di uno Stato contraente potesse essere considerata una «decisione» suscettibile di riconoscimento in un altro Stato contraente.

La Corte ha dichiarato che una transazione non è una decisione, anche qualora sia avvenuta dinanzi a un giudice e abbia posto fine ad una lite, poiché le transazioni hanno carattere contrattuale ( 28 ).

50. Né il contesto fattuale né il contesto giuridico di cui alla causa pendente dinanzi al giudice del rinvio sono analoghi a quelli considerati nelle cause sopra menzionate.

Per quanto concerne la causa [OSCURATO:PERSONA] & Gas ( 29 ), gli atti suscettibili di riconoscimento ai sensi del regolamento n. 2201/2003 sono espressamente definiti in modo più ampio rispetto a quelli che possono essere riconosciuti ai sensi della Convenzione di Bruxelles.

Per quanto riguarda la causa [OSCURATO:PERSONA] ( 30 ), un divorzio consensuale non può essere assimilato a una transazione giudiziaria.

In quest’ultimo caso, il contratto tra le parti pone fine al procedimento giurisdizionale, e il giudice si limita a prendere atto dell’accordo giuridicamente vincolante al fine di porre fine alla controversia dinanzi ad esso pendente.

Di converso, affinché i coniugi possano divorziare di comune accordo è necessario che un’autorità pubblica adotti un atto che renda tale accordo giuridicamente vincolante.

51. Il governo polacco ha inteso fondarsi anche sulla sentenza nella causa WB ( 31 ), nella quale la Corte ha dichiarato che i notai non sono «organi giurisdizionali» ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( 32 ).

Le disposizioni che hanno dato luogo al rinvio pregiudiziale nella causa WB sono sostanzialmente diverse da quelle la cui interpretazione è richiesta alla Corte in questa sede.

In primo luogo, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 esigono che le autorità competenti offrano garanzie circa la loro imparzialità e il diritto di audizione e che le loro decisioni possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria.

Il regolamento n. 2201/2003 non stabilisce requisiti analoghi a questi, dei quali alcuni sarebbero, in ogni caso, difficilmente applicabili alle circostanze di un divorzio consensuale.

In secondo luogo, la causa WB riguardava un notaio che aveva redatto un atto di certificazione della successione, che è un atto diverso, sia dal punto di vista della sua natura che dei suoi effetti, da un certificato di divorzio rilasciato da un ufficiale dello stato civile.

In terzo luogo, in tale sentenza la Corte ha osservato che i notai esercitano una professione liberale che implica la prestazione di più servizi distinti dietro retribuzione ( 33 ), a differenza della causa in esame, che verte su funzionari pubblici che esercitano poteri equivalenti a quelli di un giudice.

52. Il governo tedesco sostiene altresì che il regolamento n. 2201/2003 non prevede un procedimento di divorzio del tipo di quello introdotto dall’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014, poiché, al momento dell’adozione del regolamento n. 2201/2003, le normative degli Stati membri non prevedevano procedimenti di divorzio extragiudiziali di questo tipo.

Come risulta dai paragrafi da 32 a 38 delle presenti conclusioni, nulla nel testo, nel contesto o negli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2201/2003 consente di concludere che il legislatore dell’Unione abbia inteso escludere tali procedimenti dal sistema di riconoscimento automatico istituito dal regolamento n. 2201/2003: semmai, questi indicatori tendono tutti a puntare nella direzione opposta.

53. Nello stesso ordine di idee, il governo tedesco sostiene che, poiché le modifiche del regolamento n. 2201/2003 introdotte dal regolamento 2019/1111 erano necessarie per ricondurre i procedimenti extragiudiziali di divorzio nell’ambito di applicazione del primo e poiché tali modifiche si applicano a decorrere dal 1 o agosto 2022, esse non sono applicabili, ratione temporis, ai fatti del procedimento dinanzi al giudice del rinvio.

54. Per quanto concerne tali argomenti, desidero svolgere tre osservazioni.

In primo luogo, il legislatore si esprime attraverso i testi che adotta.

Se i termini da esso impiegati si prestano chiaramente a una determinata interpretazione, l’autorità giudiziaria ha il dovere di darvi attuazione.

In secondo luogo, non è affatto insolito che i giudici dell’Unione siano chiamati a interpretare una normativa nel contesto di circostanze di fatto o di diritto sorte dopo la sua adozione.

Come ricordato dall’avvocato generale Wathelet, basandosi sulle conclusioni di vari suoi predecessori, il diritto dell’Unione deve essere interpretato alla luce delle circostanze odierne.

Il diritto non può isolarsi dalla realtà sociale e non può non adattarsi ad essa nel più breve tempo possibile, poiché altrimenti, si incorrerebbe nel rischio di imporre punti di vista superati e di assumere così un ruolo statico ( 34 ).

Conformemente a tale posizione, il diritto dell’Unione deve essere interpretato in modo dinamico, al fine di evitarne la «fossilizzazione».

In terzo luogo, non è possibile interpretare disposizioni del diritto dell’Unione alla luce di modifiche contenute in normative adottate in seguito ( 35 ).

Come riconosciuto dallo stesso governo tedesco, il regolamento 2019/1111 non è applicabile ratione temporis al caso di specie.

Non è quindi possibile trarre da esso conseguenze ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 2201/2003.

55. Per completezza, esaminerò la portata dell’eccezione di ordine pubblico al riconoscimento automatico delle decisioni di divorzio ottenute in altri Stati membri e disciplinata dal regolamento n. 2201/2003, su cui il governo polacco si è parzialmente fondato in udienza.

L’articolo 22 del regolamento n. 2201/2003 contiene un elenco tassativo delle eccezioni al principio del reciproco riconoscimento stabilito dall’articolo

21. Ai sensi dell’articolo 22, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, una decisione di divorzio non è riconosciuta se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

56. La Corte ha osservato che il regolamento n. 2201/2003 è basato sul concetto secondo cui il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro si fondano sul principio della fiducia reciproca ( 36 ).

Di conseguenza, i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile ( 37 ).

Il mancato riconoscimento di una decisione sulla base dell’ordine pubblico deve quindi essere interpretato restrittivamente, poiché esso costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali del regolamento n. 2201/2003 ( 38 ).

Pertanto, l’ordine pubblico è un motivo di non riconoscimento di una decisione al quale si può ricorrere soltanto in casi eccezionali ( 39 ).

57. Sebbene, in linea di principio, gli Stati membri siano liberi di determinare il contenuto dell’ordine pubblico, i confini di tale nozione sono condizionati dall’interpretazione dell’articolo 22, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 ( 40 ).

La Corte può quindi controllare i limiti entro i quali le autorità di uno Stato membro possono ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione promanante da un giudice o da un’autorità competente di un altro Stato membro ( 41 ).

Un ricorso all’eccezione dell’ordine pubblico è quindi possibile soltanto nel caso in cui il riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, o, in altri termini, qualora costituisca una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto ( 42 ).

La portata dell’eccezione di ordine pubblico è altresì limitata dall’articolo 25 del regolamento n. 2201/2003, ai sensi del quale il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l’annullamento del matrimonio.

58. In tale contesto, può essere opportuno richiamare la sentenza della Corte nella causa Coman ( 43 ).

L’obbligo di uno Stato membro di riconoscere un matrimonio tra persone dello stesso sesso legalmente contratto in un altro Stato membro ai fini dell’attribuzione di un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo non pregiudica l’istituto del matrimonio nel primo Stato membro, imponendo a quest’ultimo di facilitare il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

L’obbligo di riconoscimento dei matrimoni legalmente contratti in un altro Stato membro è previsto al fine di consentire agli individui di esercitare i loro diritti ai sensi del diritto dell’Unione ( 44 ).

Pertanto, l’obbligo dello Stato membro di riconoscere tali matrimoni non può costituire una minaccia al suo ordine pubblico, anche qualora il diritto di tale Stato membro vieti i matrimoni fra persone dello stesso sesso ( 45 ).

59. Risulta quindi che uno Stato membro non può invocare l’eccezione di ordine pubblico prevista all’articolo 22 del regolamento n. 2201/2003 per giustificare il non riconoscimento di un divorzio ottenuto in un altro Stato membro in ragione del fatto che nell’ordinamento dello Stato membro richiesto non esiste lo stesso procedimento o un procedimento analogo a quello che ha condotto al divorzio in questione.

60. Infine, occorre sottolineare che quanto precede non implica alcun obbligo, per gli Stati membri, di prevedere la possibilità di ottenere il divorzio mediante un procedimento extragiudiziale.

61. Di conseguenza, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione posta dal giudice del rinvio dichiarando che costituisce una decisione di divorzio, ai fini del regolamento n. 2201/2003, lo scioglimento di un matrimonio mediante un procedimento previsto dalla legge nell’ambito della quale ciascuno dei coniugi dichiara personalmente la sua intenzione di divorziare dinanzi a un ufficiale dello stato civile, che non prima di 30 giorni conferma tale accordo in presenza dei coniugi, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge per lo scioglimento del matrimonio, segnatamente che i coniugi non abbiano figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti e che l’accordo tra i due non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

B. Seconda questione

62. Qualora la Corte risponda alla prima questione in senso negativo, il giudice del rinvio chiede se la norma relativa agli atti pubblici e agli accordi di cui all’articolo 46 del regolamento n. 2201/2003 possa applicarsi a un divorzio ottenuto secondo il procedimento descritto al paragrafo 14 delle presenti conclusioni.

63. Il governo tedesco ritiene che a tale questione si debba rispondere in senso negativo, poiché l’accordo di divorzio tra i coniugi non ha efficacia esecutiva ai sensi del diritto italiano, come richiesto dall’articolo 46 del regolamento n. 2201/2003 affinché possa beneficiare del sistema di riconoscimento automatico da esso previsto.

64. Il governo francese, che ha limitato le proprie osservazioni alla seconda questione, sostenuto dal governo estone, sostiene che l’accordo in questione è un atto pubblico o un accordo tra le parti che, se dotato di efficacia esecutiva nel diritto italiano, dovrebbe beneficiare, in quanto tale, del riconoscimento.

Tenuto conto della sua proposta di risposta alla prima questione, la Commissione ritiene che non occorra rispondere alla seconda.

65. Come indicato nella mia proposta di risposta alla prima questione, ritengo che un divorzio ottenuto secondo il procedimento descritto al paragrafo 14 delle presenti conclusioni costituisca una decisione di divorzio ai sensi del regolamento n. 2201/2003.

Ne consegue che il divorzio oggetto della decisione di rinvio non costituisce un atto pubblico né un accordo tra le parti ai sensi dell’articolo 46 del regolamento n. 2201/2003.

V. Conclusione

66. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia, Germania) nel modo seguente: Lo scioglimento di un matrimonio mediante un procedimento previsto dalla legge nell’ambito della quale ciascuno dei coniugi dichiara personalmente la sua intenzione di divorziare dinanzi a un ufficiale dello stato civile, che non prima di 30 giorni conferma tale accordo in presenza dei coniugi, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge per lo scioglimento del matrimonio, segnatamente che i coniugi non abbiano figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti e che l’accordo tra i due non contenga patti di trasferimento patrimoniale, costituisce una decisione di divorzio ai fini del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) GU 2003, L 338, pag. 1 . ( 3 ) Le versioni linguistiche dell’articolo 2, punto 1, del regolamento n. 2201/2003 di seguito elencate contengono una definizione simile dei termini «autorità giurisdizionale»: ceca, danese, tedesca, spagnola, francese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca e svedese. ( 4 ) Le versioni linguistiche dell’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 2201/2003 di seguito elencate contengono una definizione simile del termine «giudice»: ceca, danese, tedesca, spagnola, francese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca e svedese. ( 5 ) Le versioni linguistiche dell’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 2201/2003 di seguito elencate contengono una definizione simile del termine «decisione»: ceca, danese, tedesca, spagnola, francese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca e svedese. ( 6 ) Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 212, 12 settembre 2014, pag.

1. ( 7 ) Un ricorso distinto, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso tale diniego, è pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania). ( 8 )

V. Bogdzevič, K., Kaminskienė, N. e Vaigė, L., «Non-[OSCURATO:PERSONA] and the Brussels II bis Regulation: [OSCURATO:PERSONA] or [OSCURATO:PERSONA]?»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2021, volume 7, n. 1, pagg. da 31 a 39. ( 9 ) GU 2019, L 178, pag. 1 . ( 10 ) Sentenza del 24 marzo 2021, MCP (

C‑603/20 PPU

, EU:C:2021:231 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). ( 11 ) Considerando 1 e 2 del regolamento n. 2201/2003. ( 12 ) Sentenza del 16 gennaio 2019, Liberato ( C‑386/17 , EU:C:2019:24 , punti 41 e 44 e giurisprudenza ivi citata). ( 13 ) Considerando 1 del regolamento n. 2201/2003. ( 14 ) Sentenza del 20 dicembre 2017 ( C‑372/16 , EU:C:2017:988 ). ( 15 ) Ibidem, punti da 17 a

21. ( 16 ) GU 2010, L 343, pag. 10 . ( 17 ) Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1259/2010. ( 18 ) Sentenza del 20 dicembre 2017, Sahyouni ( C‑372/16 , EU:C:2017:988 , punto 40 ). ( 19 ) Ibidem, punto

42. Al punto 43 di tale sentenza, la Corte ha altresì osservato che entrambi i regolamenti erano stati adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. ( 20 ) Ibidem, punti da 45 a

49. ( 21 ) Sentenza del 20 dicembre 2017 ( C‑372/16 , EU:C:2017:988 ). ( 22 ) Sentenza del 14 ottobre 2004 ( C‑39/02 , EU:C:2004:615 ). ( 23 ) Sentenza del 2 giugno 1994 ( C‑414/92 , EU:C:1994:221 ). ( 24 ) Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia ( GU 1978, L 304, pag. 1 ; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). ( 25 ) Sentenza del 14 ottobre 2004 ( C‑39/02 , EU:C:2004:615 ). ( 26 ) Ibidem, punti 45 e

46. ( 27 ) Sentenza del 2 giugno 1994 ( C‑414/92 , EU:C:1994:221 ). ( 28 ) Ibidem, punto

18. ( 29 ) Sentenza del 14 ottobre 2004 ( C‑39/02 , EU:C:2004:615 ). ( 30 ) Sentenza del 2 giugno 1994 ( C‑414/92 , EU:C:1994:221 ). ( 31 ) Sentenza del 23 maggio 2019 ( C‑658/17 , EU:C:2019:444 ). ( 32 ) GU 2012, L 201, pag. 107 . ( 33 ) Sentenza del 23 maggio 2019 ( C‑658/17 , EU:C:2019:444 , punto 60 ). ( 34 ) Conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa Coman e a. ( C‑673/16 , EU:C:2018:2 , paragrafo 56 ). ( 35 ) V., per analogia, sentenza del 22 novembre 2017, Aebtri ( C‑224/16 , EU:C:2017:880 , punti 18 , 19 e 64 ). ( 36 ) Considerando 21 del regolamento n. 2201/2003. ( 37 ) Sentenza del 16 gennaio 2019, Liberato ( C‑386/17 , EU:C:2019:24 , punto 46 ). ( 38 ) Ibidem, punto

55. ( 39 ) V., per analogia, sentenza del 25 maggio 2016, Meroni ( C‑559/14 , EU:C:2016:349 , punto 38 ). ( 40 ) Ibidem, per analogia, punto

39. ( 41 ) Ibidem, per analogia, punto

40. ( 42 ) V., per analogia, sentenze del 28 marzo 2000, Krombach ( C‑7/98 , EU:C:2000:164 , punto 37 ); del 19 novembre 2015, P (

C‑455/15 PPU

, EU:C:2015:763 , punto 39 ); e del 25 maggio 2016, Meroni ( C‑559/14 , EU:C:2016:349 , punto 42 ). ( 43 ) Sentenza del 5 giugno 2018, Coman e a. ( C‑673/16 , EU:C:2018:385 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata). ( 44 ) Ibidem, punto 45. ( 45 ) Ibidem, punto 46.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0646 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 5 maggio 2022 ( 1 ) Causa C‑646/20 [OSCURATO:PERSONA] für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht contro [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] von [OSCURATO:PERSONA], RD [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia, Germania)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto di famiglia – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale – Atti pubblici e accordi – Scioglimento del legame matrimoniale a seguito di una dichiarazione resa dinanzi a un ufficiale dello stato civile italiano» I. Introduzione 1. Le misure destinate ad agevolare il riconoscimento automatico nell’Unione europea dei cambiamenti di stato civile costituiscono un indubbio vantaggio per i cittadini dell’Unione che esercitano i diritti di libera circolazione loro attribuiti dai trattati. Nella misura in cui il legislatore dell’Unione amplia i settori coperti da tali misure, la loro interpretazione e applicazione s’imbatte in aspetti delle norme che disciplinano lo stato civile delle persone nei diversi Stati membri. Non dovrebbe sorprendere, dunque, il fatto che vi siano genuine divergenze di opinioni quanto a ciò che rientra o esula dall’ambito di applicazione di una determinata misura. Nella presente causa, il contesto è offerto dal riconoscimento automatico, in Germania, di un divorzio consensuale ottenuto mediante un procedimento extragiudiziale ai sensi del diritto italiano. Più precisamente, con il rinvio pregiudiziale in esame, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia, Germania) chiede alla Corte se il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( 2 ), obblighi gli Stati membri a riconoscere, senza ulteriori condizioni, un accordo di divorzio concluso dinanzi alle autorità civili di un altro Stato membro secondo un procedimento extragiudiziale fondato sul consenso dei coniugi. II. Disposizioni normative applicabili A. Diritto dell’Unione europea 2. L’articolo 1 del regolamento n. 2201/2003 è rubricato «Ambito di applicazione». Detto articolo stabilisce, alla lettera a), che il regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio. 3. Ai fini del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 2, punti 1, 2 e 4, contiene le seguenti definizioni: «1) “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1 ( 3 ) 2) “giudice”: designa il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento; ( 4 ) (...) 4) “decisione”: una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza; ( 5 )» 4. Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. L’articolo 21, paragrafo 2, stabilisce inoltre che non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro. 5. L’articolo 22, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 prevede che una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto. 6. Infine, ai sensi dell’articolo 46 del regolamento n. 2201/2003, contenuto nella sezione «Atti pubblici e accordi», gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni. B. Diritto tedesco 7. L’articolo 97, paragrafo 1, seconda frase, del Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit del 17 dicembre 2008 (legge tedesca sul procedimento in materia familiare e di volontaria giurisdizione; in prosieguo: il «FamFG»), dispone quanto segue: «Sono fatte salve le disposizioni contenute in atti dell’Unione europea». 8. L’articolo 107, paragrafo 1, del FamFG così dispone: «Le decisioni di divorzio, di separazione personale o di scioglimento del matrimonio emanate all’estero sono riconosciute soltanto se l’amministrazione giudiziaria del Land ha constatato che ricorrono i presupposti per il riconoscimento. Se ha statuito un giudice o un’autorità di uno Stato del quale i coniugi possedevano la cittadinanza alla data della decisione, il riconoscimento non dipende da una dichiarazione dell’amministrazione giudiziaria del Land». 9. L’articolo 3, paragrafo 1, del Personenstandsgesetz del 17 febbraio 2007 (legge sullo stato civile; in prosieguo: il «PStG»), stabilisce che, nell’ambito delle sue competenze, l’ufficio dello stato civile tiene un registro dei matrimoni. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del PStG, le iscrizioni nel registro sono effettuate e rettificate conformemente alle sue disposizioni. Ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 3, del PStG, l’iscrizione del matrimonio menziona gli atti successivi concernenti l’annullamento del matrimonio o il divorzio. C. Diritto italiano 10. L’articolo 12 del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 132 – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (in prosieguo: il «decreto-legge n. 132/2014») ( 6 ), convertito con modificazioni dalla legge del 10 novembre 2014, n. 162 (in prosieguo: la «legge n. 162), prevede quanto segue: «1.   I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 o dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2.   Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti. 3.   L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. (…)». 11. Dagli articoli 43, comma 1 e 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, risulta che l’ufficiale dello stato civile è tenuto a verificare che siano soddisfatti i requisiti di legge applicabili. 12. Dagli articoli 7 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, risulta che l’ufficiale dello stato civile è tenuto a rifiutare di ricevere l’accordo qualora non siano soddisfatti i requisiti di legge applicabili. I coniugi possono contestare tale rifiuto dinanzi a un giudice. 13. Conformemente alla circolare n. 6/15 – Articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 – Chiarimenti applicativi, l’articolo 12, terzo comma, terzo periodo, del decreto-legge n. 132/2004 dovrebbe essere interpretato nel senso che vieta ai coniugi di stipulare, nell’ambito di questo tipo di procedimento di divorzio, qualsiasi patto di trasferimento patrimoniale produttivo di effetti traslativi di diritti reali. 14. Da quanto precede risulta che, nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014, ciascuno dei coniugi rilascia all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione personale con la quale attesta la sua volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio. Non prima di 30 giorni più tardi, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge per lo scioglimento del matrimonio, segnatamente il fatto che i coniugi non abbiano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, e che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale tra i coniugi, l’ufficiale dello stato civile conferma l’accordo. Il divorzio dinanzi all’ufficiale dello stato civile produce gli stessi effetti giuridici di un divorzio pronunciato dal giudice competente. III. Controversia nel procedimento principale e domanda di pronuncia pregiudiziale 15. TB è cittadina tedesca e italiana. Ella ha sposato RD, cittadino italiano, in una cerimonia civile tenutasi a Berlino il 20 settembre 2013. L’ufficio dello stato civile di Berlino ha iscritto tale matrimonio nel registro dei matrimoni. 16. Il 30 marzo 2017, dinanzi all’ufficiale dello stato civile di Parma, Italia, i coniugi hanno dichiarato la loro intenzione di separarsi. Essi hanno dichiarato di non avere figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti. Essi hanno inoltre dichiarato di non aver stipulato alcun patto di trasferimento patrimoniale nell’ambito della loro separazione. Essi hanno in seguito confermato le loro rispettive dichiarazioni dinanzi all’ufficiale dello stato civile. 17. Sulla base delle loro dichiarazioni del 30 marzo 2017, il 15 febbraio 2018 i coniugi si sono recati dinanzi all’ufficiale dello stato civile e hanno dichiarato la loro intenzione di divorziare. Essi hanno quindi confermato le loro dichiarazioni dinanzi all’ufficiale dello stato civile che, il 2 luglio 2018, ha rilasciato un certificato di divorzio con effetti dal 15 febbraio 2018. 18. TB ha successivamente chiesto all’ufficio dello stato civile di Berlino la trascrizione di tale divorzio nel registro dei matrimoni. Nutrendo dubbi in ordine alla questione se il divorzio dovesse essere trascritto nel registro dei matrimoni o sottoposto alla procedura di riconoscimento di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del FamFG, l’ufficio dello stato civile di Berlino ha adito l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Berlino, Germania). Il 1 o luglio 2019 l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Berlino) ha statuito che la trascrizione del divorzio nel registro dei matrimoni era subordinata al suo riconoscimento conformemente alla procedura prevista all’articolo 107, paragrafo 1, del FamFG. Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] für Justiz, Verbraucherschutz und [OSCURATO:PERSONA] (Ministero della Giustizia, della Tutela dei consumatori e della lotta alla discriminazione del Land di Berlino, Germania) ha ritenuto che il divorzio dovesse beneficiare di un riconoscimento automatico. Esso ha quindi rifiutato di invocare la procedura di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del FamFG ( 7 ). 19. TB ha impugnato l’ordinanza del 1 o luglio 2019 dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Berlino) dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania). Tale giudice ha accolto l’impugnazione e ha intimato all’ufficio dello stato civile di Berlino di trascrivere il divorzio nel registro civile senza ulteriori procedimenti. [OSCURATO:PERSONA] für Inneres und Sport (Ministero degli Interni e dello Sport del Land di Berlino, Germania), l’autorità responsabile della vigilanza sugli uffici dello stato civile, ha proposto impugnazione avverso la decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Berlino) dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia, Germania). Risulta che il Ministero della Giustizia, della Tutela dei consumatori e della lotta alla discriminazione del Land di Berlino e il Ministero degli Interni e dello Sport del Land di Berlino, Germania hanno posizioni diverse in merito a tale questione. 20. Al fine di statuire su tale ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia) ritiene di dover stabilire se il divorzio di cui TB chiede il riconoscimento sia una decisione ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 21 del regolamento n. 2201/2003, poiché in tal caso l’articolo 97 del FamFG non esigerebbe alcun procedimento aggiuntivo di riconoscimento ai fini della sua trascrizione nel registro dei matrimoni. 21. Dalla decisione di rinvio risulta che le opinioni della dottrina giuridica tedesca divergono su tale punto. Alcuni autori ritengono che il regolamento n. 2201/2003 si applichi a un divorzio ottenuto in Italia secondo il procedimento previsto dall’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014 e che l’ufficiale dello stato civile sia un «giudice» ai fini del regolamento n. 2201/2003. Essi ricordano che l’obiettivo di tale regolamento è facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni di divorzio all’interno dell’Unione europea e che vi è una tendenza crescente, negli Stati membri, a ricorrere a procedimenti di divorzio che non richiedono il coinvolgimento delle autorità giudiziarie ( 8 ). Altri autori ritengono che un divorzio consensuale dinanzi a un ufficiale dello stato civile, quale quello su cui verte la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, non rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003. 22. [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia) è incline ad accogliere il secondo punto di vista. Esso ritiene che un divorzio attestato da un ufficiale di stato civile conformemente all’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014 costituisca un divorzio privato che esula dall’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003. A sostegno di tale affermazione, il giudice del rinvio sostiene che soltanto una decisione di divorzio emessa da un’autorità pubblica che produca effetti costitutivi può tutelare il «coniuge più debole» dagli svantaggi del divorzio, poiché l’autore della decisione può rifiutarsi di pronunciarla. Un intervento puramente formale di un ufficiale dello stato civile, che non ha il potere di modificare i termini del divorzio, non sarebbe idoneo a garantire siffatta tutela. Una tale decisione di divorzio non costituirebbe, quindi, una «decisione» ai sensi del regolamento n. 2201/2003. 23. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento. Esso ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali: «1) Se lo scioglimento del matrimonio di cui all’articolo 12 del [decreto-legge n. 132/2014], rappresenti una decisione di divorzio ai sensi del [regolamento n. 2201/2003]. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se lo scioglimento del matrimonio di cui all’articolo 12 del [decreto-legge n. 132/2014] debba essere trattato in conformità alla disposizione dell’articolo 46 del [regolamento n. 2201/2003]». 24. I governi tedesco, estone, francese e italiano, nonché la Commissione europea, hanno presentato osservazioni scritte. All’udienza dell’8 febbraio 2022, i governi tedesco, francese e polacco, nonché la Commissione, hanno presentato osservazioni orali e risposto ai quesiti della Corte. IV. Valutazione A. Prima questione 25. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se costituisca una decisione di divorzio, ai fini del regolamento n. 2201/2003, lo scioglimento di un matrimonio mediante un procedimento previsto dalla legge, nell’ambito del quale ciascuno dei coniugi dichiara personalmente la sua intenzione di divorziare dinanzi a un ufficiale dello stato civile, che non prima di 30 giorni conferma tale accordo in presenza dei coniugi, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge per lo scioglimento del matrimonio, segnatamente che i coniugi non abbiano figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti e che l’accordo tra i due non contenga patti di trasferimento patrimoniale. 26. Il governo tedesco, sostenuto in udienza dal governo polacco, sostiene che a tale questione si dovrebbe rispondere in senso negativo, sulla base della formulazione, dell’economia generale e della finalità del regolamento n. 2201/2003, nonché dell’intenzione del legislatore dell’Unione. 27. Il governo tedesco osserva, in primo luogo, che la definizione di decisione di cui all’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 2201/2003 non indica con precisione la natura o l’intensità dell’intervento dell’autorità pubblica nella pronuncia di un divorzio. Tuttavia, l’uso dei termini «emessa dal giudice», per descrivere il modo in cui la decisione di divorzio deve essere pronunciata, suggerisce che l’intervento dell’autorità pubblica debba essere dotato di ciò che il governo tedesco descrive come effetti costitutivi, nel senso che l’intervento dell’autorità pubblica costituisce la fonte della nuova situazione giuridica. Tale condizione non è soddisfatta quando la funzione dell’autorità pubblica nell’ambito del procedimento si limita al riconoscimento e alla registrazione di un divorzio consensuale. 28. In secondo luogo, affinché una decisione di divorzio sia riconosciuta in altri Stati membri senza il ricorso ad alcun procedimento, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, l’economia generale del regolamento implica che tale decisione debba essere il risultato di un atto dotato di effetti costitutivi adottato da un giudice o da un’autorità pubblica. Diversamente, il regolamento n. 2201/2003 imporrebbe agli Stati membri di riconoscere automaticamente accordi privati di divorzio conclusi in altri Stati membri senza l’intervento di un’autorità pubblica. 29. Per quanto riguarda la finalità del regolamento n. 2201/2003, il governo tedesco sostiene, in terzo luogo, che il riconoscimento e la fiducia reciproci sottesi a tale regolamento esigono che, affinché un atto adottato da un giudice o da un’autorità pubblica sia automaticamente riconosciuto in un altro Stato membro, esso implichi l’esercizio di poteri pubblici e sia dotato di effetti costitutivi. Tali requisiti non sono soddisfatti quando un’autorità pubblica si limita a riconoscere e a registrare un accordo privato di divorzio. 30. In quarto luogo, il legislatore dell’Unione non ha inteso includere il divorzio attestato da un ufficiale dello stato civile nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003, poiché, al momento dell’adozione di tale strumento, le leggi degli Stati membri non prevedevano la concessione del divorzio mediante un procedimento extragiudiziale. Tale situazione è confermata dal fatto che il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori ( 9 ), prevede espressamente il riconoscimento automatico dei procedimenti di divorzio extragiudiziali. Tali modifiche sarebbero state superflue se il regolamento n. 2201/2003 avesse già previsto il riconoscimento automatico dei divorzi ottenuti nell’ambito di siffatti procedimenti. Tuttavia, il regolamento 2019/1111 non si applica, ratione temporis, ai fatti della causa in esame. 31. Il governo italiano, sostenuto dal governo estone e dalla Commissione, ritiene che alla prima questione occorra rispondere in senso affermativo, poiché il divorzio di cui si chiede il riconoscimento in Germania non è un divorzio privato. In particolare, la Commissione osserva che l’obiettivo principale del regolamento n. 2201/2003 è garantire il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento della creazione di un autentico spazio giudiziario. Per tale ragione, tutte le decisioni adottate in uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 devono essere riconosciute nel territorio degli Stati membri, senza che a tal fine sia richiesto alcun procedimento formale di riconoscimento. 32. Fondamentale ai fini della risposta alla prima questione è il significato da attribuire ai termini «autorità giurisdizionale», «giudice» e «decisione» ai fini del regolamento n. 2201/2003, come definiti all’articolo 2 di quest’ultimo. 33. In conformità ad una giurisprudenza costante, per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto della lettera della stessa, del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 10 ). 34. L’articolo 2, punto 1, del regolamento n. 2201/2003 stabilisce che per «autorità giurisdizionale» si intendono tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del regolamento. Secondo il significato comune di tali termini, un’«autorità giurisdizionale» è qualsiasi autorità cui il diritto di uno Stato membro attribuisca competenza in materia civile, in particolare in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio. 35. Tale interpretazione è confermata dalla definizione di «giudice» di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 2201/2003, che include il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie civili relative al divorzio. Ne consegue che, se uno Stato membro attribuisce competenza ai giudici nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento, vale a dire le materie civili relative al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio e conferisce competenze equivalenti ad altri funzionari pubblici, detti funzionari rientrano nella nozione di «giudice» ai fini del regolamento n. 2201/2003. 36. L’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 2201/2003, che definisce il termine «decisione», completa il quadro; ai sensi di tale regolamento, un decreto, una sentenza o un’ordinanza emessi da un’autorità alla quale uno Stato membro attribuisce la competenza a dichiarare un divorzio, costituisce una decisione resa in tale Stato membro. In forza dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, tali decisioni «sono» sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario, a tale fine, il ricorso ad alcun procedimento. Le decisioni che beneficiano di un riconoscimento automatico nell’Unione europea comprendono, quindi, i divorzi attestati da un funzionario al quale uno Stato membro abbia attribuito competenze nelle materie civili relative al divorzio. 37. L’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003, descritto all’articolo 1 di quest’ultimo, offre il contesto in cui deve essere interpretato il suo articolo 2. L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 precisa che il regolamento si applica alle materie civili relative, in particolare, al divorzio. Poiché, a tal fine, la nozione di «autorità giurisdizionale» è definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento, è chiaro che dette definizioni si applicano nell’ambito del riconoscimento di decreti, sentenze e ordinanze di divorzio emesse in Stati membri diversi da quelli in cui è chiesto il riconoscimento di tali atti. 38. Per quanto concerne gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2201/2003, dai suoi considerando risulta che esso mira a garantire la cooperazione giudiziaria nelle materie civili relative al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio e si basa sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario ( 11 ). Come dichiarato dalla Corte, il regolamento n. 2201/2003 si fonda sulla fiducia reciproca, che impone il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ( 12 ). Il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie è inoltre necessario per evitare ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno ( 13 ), poiché il rifiuto di riconoscere decisioni giudiziarie in materia civile, nonché in materia di divorzio, può ostacolare o dissuadere i cittadini dell’Unione dall’esercitare i diritti alla libera circolazione conferiti dal diritto dell’Unione. 39. Di conseguenza, l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 stabilisce che le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario, a tale fine, il ricorso ad alcun procedimento. Il regolamento n. 2201/2003, dunque, ha introdotto un meccanismo per il riconoscimento automatico, da parte degli Stati membri, di una categoria di strumenti da esso definita. Pertanto, benché le normative degli Stati membri in materia di divorzio non siano oggetto di armonizzazione, per effetto del regolamento n. 2201/2003 un divorzio ottenuto in uno Stato membro che rientri nelle definizioni in esso contenute beneficia di un riconoscimento automatico in tutti gli altri Stati membri, fatto salvo un numero limitato di eccezioni. 40. Poiché il rinvio pregiudiziale in esame risulta costituire la prima opportunità, per la Corte, di interpretare l’articolo 2 del regolamento n. 2201/2003 ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento, è opportuno esaminare la sentenza nella causa Sahyouni ( 14 ). Detta domanda di pronuncia pregiudiziale si inseriva nel contesto del riconoscimento, in Germania, di un divorzio ottenuto mediante una dichiarazione di volontà unilaterale resa dal marito dinanzi a un tribunale religioso in Siria ( 15 ). La causa sollevava questioni concernenti l’interpretazione del regolamento n. 1259/2010, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ( 16 ), che si applica al divorzio e alla separazione personale in circostanze che comportino un conflitto di leggi ( 17 ). Nella sua sentenza, la Corte ha richiamato il considerando 10 del regolamento n. 1259/2010, ai sensi del quale il suo ambito di applicazione sostanziale e le sue disposizioni dovrebbero essere coerenti con quelle di cui al regolamento n. 2201/2003 ( 18 ). Dopo aver esaminato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 2201/2003, la Corte ha statuito che non sarebbe coerente definire in modo diverso il termine «divorzio», quale impiegato nei due regolamenti, e, pertanto, far divergere le loro rispettive sfere di applicazione ( 19 ). Poiché nella nozione di divorzio contenuta nel regolamento n. 2201/2003 rientra il divorzio pronunciato da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo, la Corte ha statuito che l’ambito di applicazione del regolamento n. 1259/2010 era altrettanto limitato, sicché il divorzio pronunciato senza l’intervento di un’autorità statale esulava dall’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento ( 20 ). 41. Dalla sentenza nella causa Sahyouni risulta chiaramente che il sistema di riconoscimento automatico istituito dal regolamento n. 2201/2003 si applica unicamente ai divorzi pronunciati da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo. Essa conferma quindi la validità della tesi secondo cui, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, un divorzio dichiarato da un’autorità pubblica priva di competenze giurisdizionali o con il suo controllo può essere riconosciuto automaticamente in un altro Stato membro. Aggiungo che, a mio avviso, dinanzi alla Corte non è stato dedotto alcun argomento che giustifichi l’introduzione di una distinzione tra il procedimento di divorzio condotto dinanzi a un giudice nazionale e quello condotto dinanzi a un funzionario pubblico, come un ufficiale dello stato civile, nei casi in cui la coppia intende ottenere un divorzio consensuale. In tutti questi casi, spetta al responsabile del procedimento verificare che ciascuno dei coniugi acconsenta validamente allo scioglimento del matrimonio e che sussistano tutti i requisiti di legge necessari per attestare il divorzio. 42. In tale contesto, desidero osservare che il procedimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014 è disponibile in situazioni in cui è poco probabile che l’ufficiale dello stato civile sia chiamato a operare un bilanciamento, poiché il potere di attestare un divorzio può essere esercitato soltanto qualora sia stato accertato che non vi sono figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti e che l’accordo tra i due non contiene patti di trasferimento patrimoniale. In tali circostanze, poco importa il fatto che l’ufficiale dello stato civile non disponga del potere di modificare i termini dell’accordo tra i coniugi poiché, tenuto conto del mutuo consenso di questi, l’ufficiale dello stato civile è tenuto ad attestare il divorzio qualora siano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge. Sebbene la tutela del «coniuge più debole» possa costituire una preoccupazione legittima, come suggerito dal giudice del rinvio, non si può affermare con certezza che il procedimento previsto dall’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014 non consideri tale preoccupazione, tenuto conto delle limitate circostanze in cui esso è disponibile, del requisito del mutuo consenso dei coniugi e dell’obbligo dell’ufficiale dello stato civile di accertare i fatti dichiarati dai coniugi. 43. Il governo tedesco sostiene che, anche nel caso in cui un divorzio attestato da un’autorità pubblica diversa da un’autorità giurisdizionale che eserciti competenze giurisdizionali possa beneficiare di un riconoscimento automatico ai sensi del regolamento n. 2201/2003, la relativa attestazione deve produrre ciò che esso descrive come effetti costitutivi. Secondo il governo tedesco, il ruolo dell’ufficiale dello stato civile nello scioglimento del matrimonio dei coniugi è puramente passivo, limitandosi alla mera registrazione di un accordo, di natura privata, che i coniugi stipulano al fine di divorziare. Un caso del genere non rientrerebbe, quindi, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003, conformemente a quanto statuito dalla Corte, in circostanze di fatto leggermente diverse, nella sentenza Sahyouni ( 21 ). 44. Alla luce del testo dell’articolo 2 e dell’articolo 21 del regolamento n. 2201/2003, nonché dell’approccio adottato dalla Corte quanto alla definizione della nozione di divorzio nell’ambito del regolamento n. 1259/2010, si può tranquillamente concludere che il ruolo svolto dall’ufficiale dello stato civile nello scioglimento di un matrimonio secondo il procedimento disciplinato all’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014 fa sì che i divorzi ottenuti nell’ambito di tale procedimento rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003. 45. A tal riguardo, si può osservare che nell’articolo 21 del regolamento n. 2201/2003 non vi è alcun elemento che consenta di avallare la tesi secondo cui, affinché una decisione possa beneficiare di un riconoscimento automatico in un altro Stato membro, essa debba possedere caratteristiche aggiuntive rispetto ai requisiti ivi contenuti. Poiché il governo tedesco si fonda sull’impiego del verbo «emettere» nella definizione della nozione di «decisione» di cui all’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 2201/2003, osservo che uno dei significati di tale verbo, vale a dire «dichiarare», mi sembra appropriato. Dichiarare l’esistenza di una determinata situazione significa riconoscerne l’esistenza. Non è intrinseco nella natura di una dichiarazione neppure il fatto che l’autore della dichiarazione ne elabori sempre l’oggetto. Il riconoscimento, da parte di un ufficiale dello stato civile, della mutua intenzione dei coniugi di sciogliere il loro matrimonio, purché ricorrano determinati requisiti previsti dalla legge, costituisce chiaramente una dichiarazione e, quindi, un’attestazione del suo scioglimento. 46. In ogni caso, affinché un ufficiale dello stato civile possa sciogliere un matrimonio ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014, esso deve accertare che siano soddisfatti i requisiti di legge ivi previsti, dovendo altrimenti rifiutare di attestarne lo scioglimento. A tal fine, l’ufficiale dello stato civile deve accertare la sussistenza dei requisiti di legge che permettono l’esercizio delle competenze ad esso attribuite dalla legge. Tale operazione implica, a mio avviso, che l’ufficiale dello stato civile adotti una decisione concernente l’esistenza di una serie di requisiti previsti dalla legge, decisione la cui conseguenza consiste nello scioglimento del matrimonio e che, per sua stessa natura, è dotata di effetti costitutivi per quanto attiene allo stato civile degli interessati. 47. Ne consegue che una decisione di divorzio ottenuta nell’ambito di un procedimento come quello descritto al paragrafo 14 delle presenti conclusioni non costituisce un divorzio privato. Sebbene lo scioglimento del matrimonio si fondi sull’accordo delle parti, il matrimonio non è sciolto salvo che l’ufficiale dello stato civile ritenga che siano soddisfatti i requisiti di legge applicabili. In mancanza di tale accertamento, i coniugi restano legalmente sposati, indipendentemente da qualsiasi accordo eventualmente intervenuto tra di essi. L’accertamento, da parte dell’ufficiale dello stato civile, della sussistenza dei requisiti applicabili, nonché il rilascio di un certificato di divorzio che lo attesti, produce, dunque, effetti costitutivi. 48. Si può rilevare, inoltre, che l’atto di riconoscimento, da parte di un ufficiale dello stato civile, dell’intenzione di una coppia di unirsi in matrimonio è ritenuto un atto costitutivo di matrimonio in tutti gli Stati membri, Germania compresa, sempre a patto che siano soddisfatti i requisiti di legge necessari. I matrimoni, infatti, sono quasi sempre riconosciuti o celebrati da funzionari pubblici nell’esercizio del potere esecutivo dello Stato, e non da giudici nell’esercizio di poteri giurisdizionali. Se il riconoscimento formale, da parte di un funzionario pubblico, del consenso delle parti ad essere unite in matrimonio è un atto costitutivo di matrimonio agli occhi della legge, non vedo alcuna ragione logica per la quale il riconoscimento formale, da parte dello stesso funzionario, del consenso delle parti a sciogliere un matrimonio non debba parimenti essere idoneo a costituire un divorzio. 49. A sostegno della loro posizione, i governi tedesco e polacco hanno inteso, rispettivamente, tracciare un’analogia con le sentenze nelle cause [OSCURATO:PERSONA] & Gas ( 22 ) e [OSCURATO:PERSONA] ( 23 ), entrambe vertenti sull’interpretazione della Convenzione di Bruxelles ( 24 ). Nella causa [OSCURATO:PERSONA] & Gas ( 25 ) era stata proposta una domanda di risarcimento in uno Stato contraente, il cui oggetto era stato considerato in un’ordinanza provvisoria emessa dal giudice di un altro Stato contraente, mediante la quale al convenuto era stato ingiunto di costituire un fondo di limitazione della responsabilità. La Corte ha dichiarato che una «decisione» ai sensi della Convenzione di Bruxelles deve provenire da un organo giurisdizionale che appartiene ad uno Stato contraente e che statuisce su questioni controverse tra le parti nell’esercizio di poteri propri ( 26 ). Nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ) si è posta la questione se una transazione commerciale conclusa dinanzi a un giudice di uno Stato contraente potesse essere considerata una «decisione» suscettibile di riconoscimento in un altro Stato contraente. La Corte ha dichiarato che una transazione non è una decisione, anche qualora sia avvenuta dinanzi a un giudice e abbia posto fine ad una lite, poiché le transazioni hanno carattere contrattuale ( 28 ). 50. Né il contesto fattuale né il contesto giuridico di cui alla causa pendente dinanzi al giudice del rinvio sono analoghi a quelli considerati nelle cause sopra menzionate. Per quanto concerne la causa [OSCURATO:PERSONA] & Gas ( 29 ), gli atti suscettibili di riconoscimento ai sensi del regolamento n. 2201/2003 sono espressamente definiti in modo più ampio rispetto a quelli che possono essere riconosciuti ai sensi della Convenzione di Bruxelles. Per quanto riguarda la causa [OSCURATO:PERSONA] ( 30 ), un divorzio consensuale non può essere assimilato a una transazione giudiziaria. In quest’ultimo caso, il contratto tra le parti pone fine al procedimento giurisdizionale, e il giudice si limita a prendere atto dell’accordo giuridicamente vincolante al fine di porre fine alla controversia dinanzi ad esso pendente. Di converso, affinché i coniugi possano divorziare di comune accordo è necessario che un’autorità pubblica adotti un atto che renda tale accordo giuridicamente vincolante. 51. Il governo polacco ha inteso fondarsi anche sulla sentenza nella causa WB ( 31 ), nella quale la Corte ha dichiarato che i notai non sono «organi giurisdizionali» ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( 32 ). Le disposizioni che hanno dato luogo al rinvio pregiudiziale nella causa WB sono sostanzialmente diverse da quelle la cui interpretazione è richiesta alla Corte in questa sede. In primo luogo, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 esigono che le autorità competenti offrano garanzie circa la loro imparzialità e il diritto di audizione e che le loro decisioni possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria. Il regolamento n. 2201/2003 non stabilisce requisiti analoghi a questi, dei quali alcuni sarebbero, in ogni caso, difficilmente applicabili alle circostanze di un divorzio consensuale. In secondo luogo, la causa WB riguardava un notaio che aveva redatto un atto di certificazione della successione, che è un atto diverso, sia dal punto di vista della sua natura che dei suoi effetti, da un certificato di divorzio rilasciato da un ufficiale dello stato civile. In terzo luogo, in tale sentenza la Corte ha osservato che i notai esercitano una professione liberale che implica la prestazione di più servizi distinti dietro retribuzione ( 33 ), a differenza della causa in esame, che verte su funzionari pubblici che esercitano poteri equivalenti a quelli di un giudice. 52. Il governo tedesco sostiene altresì che il regolamento n. 2201/2003 non prevede un procedimento di divorzio del tipo di quello introdotto dall’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014, poiché, al momento dell’adozione del regolamento n. 2201/2003, le normative degli Stati membri non prevedevano procedimenti di divorzio extragiudiziali di questo tipo. Come risulta dai paragrafi da 32 a 38 delle presenti conclusioni, nulla nel testo, nel contesto o negli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2201/2003 consente di concludere che il legislatore dell’Unione abbia inteso escludere tali procedimenti dal sistema di riconoscimento automatico istituito dal regolamento n. 2201/2003: semmai, questi indicatori tendono tutti a puntare nella direzione opposta. 53. Nello stesso ordine di idee, il governo tedesco sostiene che, poiché le modifiche del regolamento n. 2201/2003 introdotte dal regolamento 2019/1111 erano necessarie per ricondurre i procedimenti extragiudiziali di divorzio nell’ambito di applicazione del primo e poiché tali modifiche si applicano a decorrere dal 1 o agosto 2022, esse non sono applicabili, ratione temporis, ai fatti del procedimento dinanzi al giudice del rinvio. 54. Per quanto concerne tali argomenti, desidero svolgere tre osservazioni. In primo luogo, il legislatore si esprime attraverso i testi che adotta. Se i termini da esso impiegati si prestano chiaramente a una determinata interpretazione, l’autorità giudiziaria ha il dovere di darvi attuazione. In secondo luogo, non è affatto insolito che i giudici dell’Unione siano chiamati a interpretare una normativa nel contesto di circostanze di fatto o di diritto sorte dopo la sua adozione. Come ricordato dall’avvocato generale Wathelet, basandosi sulle conclusioni di vari suoi predecessori, il diritto dell’Unione deve essere interpretato alla luce delle circostanze odierne. Il diritto non può isolarsi dalla realtà sociale e non può non adattarsi ad essa nel più breve tempo possibile, poiché altrimenti, si incorrerebbe nel rischio di imporre punti di vista superati e di assumere così un ruolo statico ( 34 ). Conformemente a tale posizione, il diritto dell’Unione deve essere interpretato in modo dinamico, al fine di evitarne la «fossilizzazione». In terzo luogo, non è possibile interpretare disposizioni del diritto dell’Unione alla luce di modifiche contenute in normative adottate in seguito ( 35 ). Come riconosciuto dallo stesso governo tedesco, il regolamento 2019/1111 non è applicabile ratione temporis al caso di specie. Non è quindi possibile trarre da esso conseguenze ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 2201/2003. 55. Per completezza, esaminerò la portata dell’eccezione di ordine pubblico al riconoscimento automatico delle decisioni di divorzio ottenute in altri Stati membri e disciplinata dal regolamento n. 2201/2003, su cui il governo polacco si è parzialmente fondato in udienza. L’articolo 22 del regolamento n. 2201/2003 contiene un elenco tassativo delle eccezioni al principio del reciproco riconoscimento stabilito dall’articolo 21. Ai sensi dell’articolo 22, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, una decisione di divorzio non è riconosciuta se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto. 56. La Corte ha osservato che il regolamento n. 2201/2003 è basato sul concetto secondo cui il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro si fondano sul principio della fiducia reciproca ( 36 ). Di conseguenza, i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile ( 37 ). Il mancato riconoscimento di una decisione sulla base dell’ordine pubblico deve quindi essere interpretato restrittivamente, poiché esso costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali del regolamento n. 2201/2003 ( 38 ). Pertanto, l’ordine pubblico è un motivo di non riconoscimento di una decisione al quale si può ricorrere soltanto in casi eccezionali ( 39 ). 57. Sebbene, in linea di principio, gli Stati membri siano liberi di determinare il contenuto dell’ordine pubblico, i confini di tale nozione sono condizionati dall’interpretazione dell’articolo 22, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 ( 40 ). La Corte può quindi controllare i limiti entro i quali le autorità di uno Stato membro possono ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione promanante da un giudice o da un’autorità competente di un altro Stato membro ( 41 ). Un ricorso all’eccezione dell’ordine pubblico è quindi possibile soltanto nel caso in cui il riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, o, in altri termini, qualora costituisca una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto ( 42 ). La portata dell’eccezione di ordine pubblico è altresì limitata dall’articolo 25 del regolamento n. 2201/2003, ai sensi del quale il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l’annullamento del matrimonio. 58. In tale contesto, può essere opportuno richiamare la sentenza della Corte nella causa Coman ( 43 ). L’obbligo di uno Stato membro di riconoscere un matrimonio tra persone dello stesso sesso legalmente contratto in un altro Stato membro ai fini dell’attribuzione di un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo non pregiudica l’istituto del matrimonio nel primo Stato membro, imponendo a quest’ultimo di facilitare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. L’obbligo di riconoscimento dei matrimoni legalmente contratti in un altro Stato membro è previsto al fine di consentire agli individui di esercitare i loro diritti ai sensi del diritto dell’Unione ( 44 ). Pertanto, l’obbligo dello Stato membro di riconoscere tali matrimoni non può costituire una minaccia al suo ordine pubblico, anche qualora il diritto di tale Stato membro vieti i matrimoni fra persone dello stesso sesso ( 45 ). 59. Risulta quindi che uno Stato membro non può invocare l’eccezione di ordine pubblico prevista all’articolo 22 del regolamento n. 2201/2003 per giustificare il non riconoscimento di un divorzio ottenuto in un altro Stato membro in ragione del fatto che nell’ordinamento dello Stato membro richiesto non esiste lo stesso procedimento o un procedimento analogo a quello che ha condotto al divorzio in questione. 60. Infine, occorre sottolineare che quanto precede non implica alcun obbligo, per gli Stati membri, di prevedere la possibilità di ottenere il divorzio mediante un procedimento extragiudiziale. 61. Di conseguenza, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione posta dal giudice del rinvio dichiarando che costituisce una decisione di divorzio, ai fini del regolamento n. 2201/2003, lo scioglimento di un matrimonio mediante un procedimento previsto dalla legge nell’ambito della quale ciascuno dei coniugi dichiara personalmente la sua intenzione di divorziare dinanzi a un ufficiale dello stato civile, che non prima di 30 giorni conferma tale accordo in presenza dei coniugi, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge per lo scioglimento del matrimonio, segnatamente che i coniugi non abbiano figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti e che l’accordo tra i due non contenga patti di trasferimento patrimoniale. B. Seconda questione 62. Qualora la Corte risponda alla prima questione in senso negativo, il giudice del rinvio chiede se la norma relativa agli atti pubblici e agli accordi di cui all’articolo 46 del regolamento n. 2201/2003 possa applicarsi a un divorzio ottenuto secondo il procedimento descritto al paragrafo 14 delle presenti conclusioni. 63. Il governo tedesco ritiene che a tale questione si debba rispondere in senso negativo, poiché l’accordo di divorzio tra i coniugi non ha efficacia esecutiva ai sensi del diritto italiano, come richiesto dall’articolo 46 del regolamento n. 2201/2003 affinché possa beneficiare del sistema di riconoscimento automatico da esso previsto. 64. Il governo francese, che ha limitato le proprie osservazioni alla seconda questione, sostenuto dal governo estone, sostiene che l’accordo in questione è un atto pubblico o un accordo tra le parti che, se dotato di efficacia esecutiva nel diritto italiano, dovrebbe beneficiare, in quanto tale, del riconoscimento. Tenuto conto della sua proposta di risposta alla prima questione, la Commissione ritiene che non occorra rispondere alla seconda. 65. Come indicato nella mia proposta di risposta alla prima questione, ritengo che un divorzio ottenuto secondo il procedimento descritto al paragrafo 14 delle presenti conclusioni costituisca una decisione di divorzio ai sensi del regolamento n. 2201/2003. Ne consegue che il divorzio oggetto della decisione di rinvio non costituisce un atto pubblico né un accordo tra le parti ai sensi dell’articolo 46 del regolamento n. 2201/2003. V. Conclusione 66. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia, Germania) nel modo seguente: Lo scioglimento di un matrimonio mediante un procedimento previsto dalla legge nell’ambito della quale ciascuno dei coniugi dichiara personalmente la sua intenzione di divorziare dinanzi a un ufficiale dello stato civile, che non prima di 30 giorni conferma tale accordo in presenza dei coniugi, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge per lo scioglimento del matrimonio, segnatamente che i coniugi non abbiano figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti e che l’accordo tra i due non contenga patti di trasferimento patrimoniale, costituisce una decisione di divorzio ai fini del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) GU 2003, L 338, pag. 1 . ( 3 ) Le versioni linguistiche dell’articolo 2, punto 1, del regolamento n. 2201/2003 di seguito elencate contengono una definizione simile dei termini «autorità giurisdizionale»: ceca, danese, tedesca, spagnola, francese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca e svedese. ( 4 ) Le versioni linguistiche dell’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 2201/2003 di seguito elencate contengono una definizione simile del termine «giudice»: ceca, danese, tedesca, spagnola, francese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca e svedese. ( 5 ) Le versioni linguistiche dell’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 2201/2003 di seguito elencate contengono una definizione simile del termine «decisione»: ceca, danese, tedesca, spagnola, francese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca e svedese. ( 6 ) Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 212, 12 settembre 2014, pag. 1. ( 7 ) Un ricorso distinto, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso tale diniego, è pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania). ( 8 ) V. Bogdzevič, K., Kaminskienė, N. e Vaigė, L., «Non-[OSCURATO:PERSONA] and the Brussels II bis Regulation: [OSCURATO:PERSONA] or [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA] , 2021, volume 7, n. 1, pagg. da 31 a 39. ( 9 ) GU 2019, L 178, pag. 1 . ( 10 ) Sentenza del 24 marzo 2021, MCP ( C‑603/20 PPU , EU:C:2021:231 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). ( 11 ) Considerando 1 e 2 del regolamento n. 2201/2003. ( 12 ) Sentenza del 16 gennaio 2019, Liberato ( C‑386/17 , EU:C:2019:24 , punti 41 e 44 e giurisprudenza ivi citata). ( 13 ) Considerando 1 del regolamento n. 2201/2003. ( 14 ) Sentenza del 20 dicembre 2017 ( C‑372/16 , EU:C:2017:988 ). ( 15 ) Ibidem, punti da 17 a 21. ( 16 ) GU 2010, L 343, pag. 10 . ( 17 ) Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1259/2010. ( 18 ) Sentenza del 20 dicembre 2017, Sahyouni ( C‑372/16 , EU:C:2017:988 , punto 40 ). ( 19 ) Ibidem, punto 42. Al punto 43 di tale sentenza, la Corte ha altresì osservato che entrambi i regolamenti erano stati adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. ( 20 ) Ibidem, punti da 45 a 49. ( 21 ) Sentenza del 20 dicembre 2017 ( C‑372/16 , EU:C:2017:988 ). ( 22 ) Sentenza del 14 ottobre 2004 ( C‑39/02 , EU:C:2004:615 ). ( 23 ) Sentenza del 2 giugno 1994 ( C‑414/92 , EU:C:1994:221 ). ( 24 ) Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia ( GU 1978, L 304, pag. 1 ; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). ( 25 ) Sentenza del 14 ottobre 2004 ( C‑39/02 , EU:C:2004:615 ). ( 26 ) Ibidem, punti 45 e 46. ( 27 ) Sentenza del 2 giugno 1994 ( C‑414/92 , EU:C:1994:221 ). ( 28 ) Ibidem, punto 18. ( 29 ) Sentenza del 14 ottobre 2004 ( C‑39/02 , EU:C:2004:615 ). ( 30 ) Sentenza del 2 giugno 1994 ( C‑414/92 , EU:C:1994:221 ). ( 31 ) Sentenza del 23 maggio 2019 ( C‑658/17 , EU:C:2019:444 ). ( 32 ) GU 2012, L 201, pag. 107 . ( 33 ) Sentenza del 23 maggio 2019 ( C‑658/17 , EU:C:2019:444 , punto 60 ). ( 34 ) Conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa Coman e a. ( C‑673/16 , EU:C:2018:2 , paragrafo 56 ). ( 35 ) V., per analogia, sentenza del 22 novembre 2017, Aebtri ( C‑224/16 , EU:C:2017:880 , punti 18 , 19 e 64 ). ( 36 ) Considerando 21 del regolamento n. 2201/2003. ( 37 ) Sentenza del 16 gennaio 2019, Liberato ( C‑386/17 , EU:C:2019:24 , punto 46 ). ( 38 ) Ibidem, punto 55. ( 39 ) V., per analogia, sentenza del 25 maggio 2016, Meroni ( C‑559/14 , EU:C:2016:349 , punto 38 ). ( 40 ) Ibidem, per analogia, punto 39. ( 41 ) Ibidem, per analogia, punto 40. ( 42 ) V., per analogia, sentenze del 28 marzo 2000, Krombach ( C‑7/98 , EU:C:2000:164 , punto 37 ); del 19 novembre 2015, P ( C‑455/15 PPU , EU:C:2015:763 , punto 39 ); e del 25 maggio 2016, Meroni ( C‑559/14 , EU:C:2016:349 , punto 42 ). ( 43 ) Sentenza del 5 giugno 2018, Coman e a. ( C‑673/16 , EU:C:2018:385 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata). ( 44 ) Ibidem, punto 45. ( 45 ) Ibidem, punto 46.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2201/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris