CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 42122/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito ed è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, contiene una congrua e non manifestamente illogica motivazione là dove, dopo avere rilevato la genericità dei motivi di appello, argomenta la falsità delle fatture in ragione della genericità delle stesse, della non tracciabilità del mezzo di pagamento, l'assenza di dimostrazione di rapporti commerciali con [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di una struttura della ditta emittente Barucci. Motivazione congrua e non seriamente contestata dalla ricorrente se non attraverso una generica contestazione della testimonianza del funzionario dell'Agenzia delle entrate. Considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta l'assenza di motivazione sul quantum della disposta confisca è inammissibile perché affetto da genericità ab origine, che rende generico anche l'odierno motivo, non avendo offerto elementi probatori per ridurre l'ammontare della disposta confisca che, in ogni caso, sarà sempre possibile fare valere in sede esecutiva. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 Il Consid1ere tensore Il