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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 34952/2025

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CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diFabio [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza in data 10 settembre 2024, emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso in rapina aggravata consumato in data 16 marzo 2024.

All’imputato risulta essere stata contestata la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e 114, 110, 628, comma 3 n. 1, cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello non avrebbe dato risposta alla dedotta questione relativa all’efficienza causale del contributo del ricorrente all’azione posta in essere dal coimputato con conseguente omessa applicazione del disposto dell’art. 114 cod. pen.

Rilevato che, risulta dagli atti che all’udienza del 20 febbraio 2025 il difensore dell’imputato aveva rinunziato a tutti i motivi di impugnazione tranne a quello sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; che, alla luce di quanto si è appena detto la questione relativa al contributo causale dell’[OSCURATO:PERSONA] alla consumazione dell’azione delittuosa non può più essere messa in discussione; che, in ogni caso la sentenza impugnata presenta una motivazione congrua e logica proprio sul contributo che l’imputato avrebbe fornito per la realizzazione dell’azione delittuosa; che, il motivo di ricorso che contesta in trattamento sanzionatorio in relazione al mancato riconoscimento della invocata circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. è manifestamente infondato perché, detto motivo è da ritenersi sostanzialmente rinunciato con la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. che questa Corte sempre in materia di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha già avuto modo di chiarire (v.

Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 – 01 e 02) che in tema di impugnazioni, la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi da quelli riguardanti la misura della pena, ricomprende anche la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e le censure in materia di recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituiscono capo autonomo della decisione; che il principio enunciato nella citata decisione non può che applicarsi per le medesime regioni anche alla circostanza di cui all’art. 114 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diFabio [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza in data 10 settembre 2024, emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso in rapina aggravata consumato in data 16 marzo 2024. All’imputato risulta essere stata contestata la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e 114, 110, 628, comma 3 n. 1, cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello non avrebbe dato risposta alla dedotta questione relativa all’efficienza causale del contributo del ricorrente all’azione posta in essere dal coimputato con conseguente omessa applicazione del disposto dell’art. 114 cod. pen. Rilevato che, risulta dagli atti che all’udienza del 20 febbraio 2025 il difensore dell’imputato aveva rinunziato a tutti i motivi di impugnazione tranne a quello sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; che, alla luce di quanto si è appena detto la questione relativa al contributo causale dell’[OSCURATO:PERSONA] alla consumazione dell’azione delittuosa non può più essere messa in discussione; che, in ogni caso la sentenza impugnata presenta una motivazione congrua e logica proprio sul contributo che l’imputato avrebbe fornito per la realizzazione dell’azione delittuosa; che, il motivo di ricorso che contesta in trattamento sanzionatorio in relazione al mancato riconoscimento della invocata circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. è manifestamente infondato perché, detto motivo è da ritenersi sostanzialmente rinunciato con la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. che questa Corte sempre in materia di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha già avuto modo di chiarire (v. Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 – 01 e 02) che in tema di impugnazioni, la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi da quelli riguardanti la misura della pena, ricomprende anche la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e le censure in materia di recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituiscono capo autonomo della decisione; che il principio enunciato nella citata decisione non può che applicarsi per le medesime regioni anche alla circostanza di cui all’art. 114 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 34952/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris