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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 29383/2023

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1088/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentante,domiciliata in ROMA, presso la sede dell’[OSCURATO:PERSONA]- NERALEDELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro - tempore , e lett.te domiciliatoin ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende; -controricorrente - FONDAZIONEGUALANDI A [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1624/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,notificata i n data 11/11/2021;Adunanzadel 21 settembre 2023 - R.G. n. 1088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza notificata all’Avvocatura generale dello Stato in data 11/11/2021,la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento per quanto diragione dell’app ello proposto dall’Università degli Studi di Teramo, e inparziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rilevain questa sede, ha condannato l’Università degli Studi di Teramo a manlevare il Comune di Giulianova del pagamento dei can oni da quest’ultimodovuti alla ‘[OSCURATO:PERSONA] a favore dei sordi’, in re- lazionea un contratto di locazione a favore di terzo concluso dal Co- mune di Giulianova con la [OSCURATO:PERSONA], mediante il quale il Comunesi era procurato la disponibilità di un immobile della fonda- zioneal fine di porlo gratuitamente a disposizione dell’Università degli [OSCURATO:PERSONA] ai fini della realizzazione in loco del Corso di laurea in Scienzedel turismo; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale , dopo averrilevato la legittimità e l’efficacia del recesso dal contratto di loca- zioneoperato dal Comune di Giulianova, ha sottolineato come quest’ul- timosi fosse reso responsabile della ritardata restituzione dell’immo- bilein favore della fondazione lo catrice; e ciò, anche a causa del ritardo conil quale l’Università degli Studi di Teramo aveva a sua volta prov- vedutoal rilascio dei locali alla stessa posti a disposizione; ciò posto, pronunciata la condanna del Comune di Giulianova al pagamento,in fav ore della fondazione locatrice, dei canoni dovuti fino al definitivo rilascio dell’immobile, la corte d’appello, in accoglimento Adunanzadel 21 settembre 2023 - R.G. n. 1088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dellacorrispondente domanda di manleva proposta dal Comune di Giu- lianova,ha altresì condannato l’Università degli Studi di Te ramo a man- levareil Comune delle somme da quest’ultimo dovute in favore della fondazionee, segnatamente, di quanto corrispondente, in termini mo- netari, alla responsabilità assunta dall’ U niversità teramana per il ri- tardonella restituzione dei locali dalla stessa occupati a far tempo dalla richiestadi restituzione comunicatale dal Comune di Giulianova; avverso la sentenza d’appello, l’Università degli Studi di Teramo propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugna- zione; ilComune di Giulianova e la ‘[OSCURATO:PERSONA] resistono cia- scunocon un proprio controricorso; tuttele parti hann o depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1590 e il 1591 (in appli- cazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamentecondannato l’ U niversità ricorrente a manlevare il Comune di Giulianovadi quanto da quest’ultimo dovuto alla fondazione locatrice, dovendoescludersi il ricorso di alcuna responsabilità dell’odierna ricor- rentenei confronti della [OSCURATO:PERSONA], trat tandosi, nella specie, diun’ipotesi di contratto di locazione a favore di terzo in relazione al qualeil solo stipulante (e, dunque, il solo Comune di Giulianova) aveva assuntoobbligazioni nei confronti della fondazione promittente;Adunanzadel 21 settembre 2023 - R.G. n. 1088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, in assenza di alcuna domanda risarcitoria proposta nei confrontidell’Università, ed esclusa alcuna comunanza di lite e di legit- timazionepassiva dell’ U niversità, rispetto alla pretesa creditoria avan- zatadalla fondazione creditrice, ogni domanda avanzata nei confro nti dell’Universitàdoveva essere ritenuta inammissibile e, comunque, ri- gettata; sottoaltro profilo, la ricorrente si duole dell’erroneità della subita condanna a manlevare il Comune di Giulianova in relazione al paga- mento delle somme di denaro da quest’u ltimo dovuto a favore della locatrice,non essendo l’ U niversità incorsa in alcun ritardo nel rilascio deilocali alla stessa posti a disposizione, avendo la stessa provveduto allaliberazione di tali immobili ben prima del termine di sei mesi dalla datadella comunicazione del recesso da parte del Comune di Giulia- novae, pertanto, entro i termini ragionevolmente esigibili per lo sgom- berodi un immobile adibito a corsi ad attività di insegnamento ancora incorso alla ridetta data; laprima parte del motivo i n esame è inammissibile, là dove la se- condaparte del medesimo motivo deve ritenersi assorbita dall’accogli- mentodel secondo motivo , in forza delle successive argomentazioni ; osserva preliminarmente il Collegio come l’Università ricorrente non abbia in al cun modo còlto la ratio della decisione impugnata con riferimentoal punto concernente la contestata ammissibilità della do- manda di manleva proposta dal Comune di Giulianova in relazione a quantoda quest’ultimo dovuto alla [OSCURATO:PERSONA]; sulpunto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurispru- denzadi questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è Adunanzadel 21 settembre 2023 - R.G. n. 1088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rappresentatodall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui ilmezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondochi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo(e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del di- rittod'impugnazione di una de cisione giudiziale può considerarsi avve- nutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretinoin una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'espli- citae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le q uali, peressere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioniche la sorreggono e da esse non possono prescindere, doven- dosi,dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo perinidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso perCassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005,Rv. 5795 64 - 01) ; nella specie, varrà sottolineare come la corte territoriale abbia espressamenterilevato la responsabilità dell’ U niversità teramana sotto ilprofilo dell’inadempimento ai propri obblighi nei confronti del Comune diGiulianova direttamente discend enti dai rapporti contrattuali inter- corsi tra le parti, avendo l’ U niversità, dopo aver ottenuto la gratuita disponibilità dei locali posti a sua disposizione dal Comune di Giulia- nova,del tutto trascurato di adempiere alla legittima richiesta di resti- tuzione degli stessi locali inoltratale dal Comune di Giulianova, non Adunanzadel 21 settembre 2023 - R.G. n. 1088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avendopiù quest’ultimo la possibilità proseguire nel godimento dell’im- mobile(e, quindi, di far proseguire nel medesimo godimento l’ U niver- sitàbeneficiaria) una volta venuto legittimamente m eno il titolo nego- zialeoriginariamente costituito con la [OSCURATO:PERSONA] ; ciòposto, il rifiuto dell’ U niversità di adempiere alla richiesta di re- stituzionedei locali era valso , nella prospettiva aperta dalla corte ter- ritoriale,a configurarne l’illiceità (per la sopravvenuta abusività dell’oc- cupazionedel bene della fondazione) con la conseguente responsabilità della stessa nei confronti del Comune (formalmente tenuto al rilascio dell’intero immobile nei confronti della fondazio ne) per avere allo stessoimpedito di evitare (o, quantomeno, di contenere) la responsa- bilità economica discendente dal mancato tempestivo rilascio dell’im- mobilealla fondazione ; del tutto legittimamente, pertanto, il Comune ha dedotto tali fatti qualipremesse suscettibili di rendere ammissibile la domanda di man- levatempestivamente proposta nei confronti dell’ U niversità ; l’odiernacensura della ricorrente – nel riproporre la questione re- lativaalla limitazione al solo stipulante della responsabil ità nei confronti dellaFondazione Gualandi ( trattandosi di una fattispecie di contratto di locazionein favore di terzo) , e nel rivendicare la propria estraneità a taleresponsabilità in assenza di alcuna domanda risarcitoria proposta neipropri confronti , ed esclusa alcuna comunanza di lite e di legittima- zionepassiva propria rispetto alla pretesa creditoria avanzata dalla fon- dazione creditrice – d imostra di non essersi punto confrontat a con la decisioneimpugnata, con la conseguente inammissibilità della censura perle specifiche ragioni in precedenza indicate ;Adunanzadel 21 settembre 2023 - R.G. n. 1088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri quanto, viceversa, alla questione concernente la pretesa erroneità delladecisione impugnata, nella parte in cui avrebbe omesso di consi- derarela legittimità del comportamento dell’ U niversità nel p retendere direstituire l’immobile nel termine di sei mesi a far data dalla comuni- cazione del recesso del Comune, la stessa deve ritenersi assorbita dall’accoglimentodel secondo motivo; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 345, co. 3, il 437, co. 2, c.p.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteritenuto che l’Università di Teramo avesse tardivamente invocato l’accertamento del propri o diritto al rilascio dei locali alla stessaposti a disposizione nel termine di almeno sei mesi dalla data della comunicazione del recesso da parte del Comune di Giulianova, avendo l’ateneo teramano provveduto alla proposizione di tale do- mandagià con le memorie difensive di primo grado; ilmotivo è fondato; osservail C ollegio che , dall’esame degli atti tempestivamente de- positatidall’Università ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, siaemerso come l’ateneo teramano avesse tempestivamente soll evato l’eccezioneconcernente il proprio diritto a godere di un termine per il rilascio dell’immobile consegnatole dal Comune di Giulianova e da quest’ultimochiesto in restituzione ; del tutto e rroneamente, pertanto, il giudice a quo h a omesso di pronunciarsisu tale eccezione ritenendo che la stessa fosse stata tar- divamenteproposta in appello per la prima volta ; da tanto derivando lacassazione sul punto della decisione d’appello , con l’assorbimento Adunanzadel 21 settembre 2023 - R.G. n. 1088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della seconda parte del primo motivo d ’ impugnazione così come pre- cedentementeanticipato; sullabase di tali premesse, dichiarata l’inammissibilità della prima partedel primo motivo, dev’essere rilevata la fondatezza del secondo motivoe ( assorbita la rilevanza della seconda parte del primo motivo ) dispostala cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla C orte di appello di L’Aquila, in diversacomposizione, cui è altresì rimesso di prov vedere alla regola- zionedelle spese del presente giudizio di legittimità ; P.Q.M.

Dichiaral’inammissibilità della prima parte del primo motivo; acco- glieil secondo motivo e, assorbita la rilevanza della seconda parte del primomo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1088/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentante,domiciliata in ROMA, presso la sede dell’[OSCURATO:PERSONA]- NERALEDELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro - tempore , e lett.te domiciliatoin ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende; -controricorrente - FONDAZIONEGUALANDI A [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1624/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,notificata i n data 11/11/2021;Adunanzadel 21 settembre 2023 - R.G. n. 1088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza notificata all’Avvocatura generale dello Stato in data 11/11/2021,la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento per quanto diragione dell’app ello proposto dall’Università degli Studi di Teramo, e inparziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rilevain questa sede, ha condannato l’Università degli Studi di Teramo a manlevare il Comune di Giulianova del pagamento dei can oni da quest’ultimodovuti alla ‘[OSCURATO:PERSONA] a favore dei sordi’, in re- lazionea un contratto di locazione a favore di terzo concluso dal Co- mune di Giulianova con la [OSCURATO:PERSONA], mediante il quale il Comunesi era procurato la disponibilità di un immobile della fonda- zioneal fine di porlo gratuitamente a disposizione dell’Università degli [OSCURATO:PERSONA] ai fini della realizzazione in loco del Corso di laurea in Scienzedel turismo; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale , dopo averrilevato la legittimità e l’efficacia del recesso dal contratto di loca- zioneoperato dal Comune di Giulianova, ha sottolineato come quest’ul- timosi fosse reso responsabile della ritardata restituzione dell’immo- bilein favore della fondazione lo catrice; e ciò, anche a causa del ritardo conil quale l’Università degli Studi di Teramo aveva a sua volta prov- vedutoal rilascio dei locali alla stessa posti a disposizione; ciò posto, pronunciata la condanna del Comune di Giulianova al pagamento,in fav ore della fondazione locatrice, dei canoni dovuti fino al definitivo rilascio dell’immobile, la corte d’appello, in accoglimento Adunanzadel 21 settembre 2023 - R.G. n. 1088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dellacorrispondente domanda di manleva proposta dal Comune di Giu- lianova,ha altresì condannato l’Università degli Studi di Te ramo a man- levareil Comune delle somme da quest’ultimo dovute in favore della fondazionee, segnatamente, di quanto corrispondente, in termini mo- netari, alla responsabilità assunta dall’ U niversità teramana per il ri- tardonella restituzione dei locali dalla stessa occupati a far tempo dalla richiestadi restituzione comunicatale dal Comune di Giulianova; avverso la sentenza d’appello, l’Università degli Studi di Teramo propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugna- zione; ilComune di Giulianova e la ‘[OSCURATO:PERSONA] resistono cia- scunocon un proprio controricorso; tuttele parti hann o depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1590 e il 1591 (in appli- cazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamentecondannato l’ U niversità ricorrente a manlevare il Comune di Giulianovadi quanto da quest’ultimo dovuto alla fondazione locatrice, dovendoescludersi il ricorso di alcuna responsabilità dell’odierna ricor- rentenei confronti della [OSCURATO:PERSONA], trat tandosi, nella specie, diun’ipotesi di contratto di locazione a favore di terzo in relazione al qualeil solo stipulante (e, dunque, il solo Comune di Giulianova) aveva assuntoobbligazioni nei confronti della fondazione promittente;Adunanzadel 21 settembre 2023 - R.G. n. 1088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, in assenza di alcuna domanda risarcitoria proposta nei confrontidell’Università, ed esclusa alcuna comunanza di lite e di legit- timazionepassiva dell’ U niversità, rispetto alla pretesa creditoria avan- zatadalla fondazione creditrice, ogni domanda avanzata nei confro nti dell’Universitàdoveva essere ritenuta inammissibile e, comunque, ri- gettata; sottoaltro profilo, la ricorrente si duole dell’erroneità della subita condanna a manlevare il Comune di Giulianova in relazione al paga- mento delle somme di denaro da quest’u ltimo dovuto a favore della locatrice,non essendo l’ U niversità incorsa in alcun ritardo nel rilascio deilocali alla stessa posti a disposizione, avendo la stessa provveduto allaliberazione di tali immobili ben prima del termine di sei mesi dalla datadella comunicazione del recesso da parte del Comune di Giulia- novae, pertanto, entro i termini ragionevolmente esigibili per lo sgom- berodi un immobile adibito a corsi ad attività di insegnamento ancora incorso alla ridetta data; laprima parte del motivo i n esame è inammissibile, là dove la se- condaparte del medesimo motivo deve ritenersi assorbita dall’accogli- mentodel secondo motivo , in forza delle successive argomentazioni ; osserva preliminarmente il Collegio come l’Università ricorrente non abbia in al cun modo còlto la ratio della decisione impugnata con riferimentoal punto concernente la contestata ammissibilità della do- manda di manleva proposta dal Comune di Giulianova in relazione a quantoda quest’ultimo dovuto alla [OSCURATO:PERSONA]; sulpunto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurispru- denzadi questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è Adunanzadel 21 settembre 2023 - R.G. n. 1088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rappresentatodall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui ilmezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondochi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo(e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del di- rittod'impugnazione di una de cisione giudiziale può considerarsi avve- nutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretinoin una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'espli- citae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le q uali, peressere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioniche la sorreggono e da esse non possono prescindere, doven- dosi,dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo perinidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso perCassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005,Rv. 5795 64 - 01) ; nella specie, varrà sottolineare come la corte territoriale abbia espressamenterilevato la responsabilità dell’ U niversità teramana sotto ilprofilo dell’inadempimento ai propri obblighi nei confronti del Comune diGiulianova direttamente discend enti dai rapporti contrattuali inter- corsi tra le parti, avendo l’ U niversità, dopo aver ottenuto la gratuita disponibilità dei locali posti a sua disposizione dal Comune di Giulia- nova,del tutto trascurato di adempiere alla legittima richiesta di resti- tuzione degli stessi locali inoltratale dal Comune di Giulianova, non Adunanzadel 21 settembre 2023 - R.G. n. 1088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avendopiù quest’ultimo la possibilità proseguire nel godimento dell’im- mobile(e, quindi, di far proseguire nel medesimo godimento l’ U niver- sitàbeneficiaria) una volta venuto legittimamente m eno il titolo nego- zialeoriginariamente costituito con la [OSCURATO:PERSONA] ; ciòposto, il rifiuto dell’ U niversità di adempiere alla richiesta di re- stituzionedei locali era valso , nella prospettiva aperta dalla corte ter- ritoriale,a configurarne l’illiceità (per la sopravvenuta abusività dell’oc- cupazionedel bene della fondazione) con la conseguente responsabilità della stessa nei confronti del Comune (formalmente tenuto al rilascio dell’intero immobile nei confronti della fondazio ne) per avere allo stessoimpedito di evitare (o, quantomeno, di contenere) la responsa- bilità economica discendente dal mancato tempestivo rilascio dell’im- mobilealla fondazione ; del tutto legittimamente, pertanto, il Comune ha dedotto tali fatti qualipremesse suscettibili di rendere ammissibile la domanda di man- levatempestivamente proposta nei confronti dell’ U niversità ; l’odiernacensura della ricorrente – nel riproporre la questione re- lativaalla limitazione al solo stipulante della responsabil ità nei confronti dellaFondazione Gualandi ( trattandosi di una fattispecie di contratto di locazionein favore di terzo) , e nel rivendicare la propria estraneità a taleresponsabilità in assenza di alcuna domanda risarcitoria proposta neipropri confronti , ed esclusa alcuna comunanza di lite e di legittima- zionepassiva propria rispetto alla pretesa creditoria avanzata dalla fon- dazione creditrice – d imostra di non essersi punto confrontat a con la decisioneimpugnata, con la conseguente inammissibilità della censura perle specifiche ragioni in precedenza indicate ;Adunanzadel 21 settembre 2023 - R.G. n. 1088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri quanto, viceversa, alla questione concernente la pretesa erroneità delladecisione impugnata, nella parte in cui avrebbe omesso di consi- derarela legittimità del comportamento dell’ U niversità nel p retendere direstituire l’immobile nel termine di sei mesi a far data dalla comuni- cazione del recesso del Comune, la stessa deve ritenersi assorbita dall’accoglimentodel secondo motivo; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 345, co. 3, il 437, co. 2, c.p.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteritenuto che l’Università di Teramo avesse tardivamente invocato l’accertamento del propri o diritto al rilascio dei locali alla stessaposti a disposizione nel termine di almeno sei mesi dalla data della comunicazione del recesso da parte del Comune di Giulianova, avendo l’ateneo teramano provveduto alla proposizione di tale do- mandagià con le memorie difensive di primo grado; ilmotivo è fondato; osservail C ollegio che , dall’esame degli atti tempestivamente de- positatidall’Università ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, siaemerso come l’ateneo teramano avesse tempestivamente soll evato l’eccezioneconcernente il proprio diritto a godere di un termine per il rilascio dell’immobile consegnatole dal Comune di Giulianova e da quest’ultimochiesto in restituzione ; del tutto e rroneamente, pertanto, il giudice a quo h a omesso di pronunciarsisu tale eccezione ritenendo che la stessa fosse stata tar- divamenteproposta in appello per la prima volta ; da tanto derivando lacassazione sul punto della decisione d’appello , con l’assorbimento Adunanzadel 21 settembre 2023 - R.G. n. 1088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della seconda parte del primo motivo d ’ impugnazione così come pre- cedentementeanticipato; sullabase di tali premesse, dichiarata l’inammissibilità della prima partedel primo motivo, dev’essere rilevata la fondatezza del secondo motivoe ( assorbita la rilevanza della seconda parte del primo motivo ) dispostala cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla C orte di appello di L’Aquila, in diversacomposizione, cui è altresì rimesso di prov vedere alla regola- zionedelle spese del presente giudizio di legittimità ; P.Q.M. Dichiaral’inammissibilità della prima parte del primo motivo; acco- glieil secondo motivo e, assorbita la rilevanza della seconda parte del primomo
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